Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7315 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 7315  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del GIP TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari di Rimini, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze:
G.U.P. Rimini del 23/09/2014 irr. il 22/10/2014, per í reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990, armi e ricettazione, GLYPH commessi in Montescudo (RN) il 28/01/2014;
Tribunale Rimini del 28/09/2017 irr. il 25/10/2017, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso in Rimini il 02/11/2013, già posta in continuazione con la sentenza sub 1);
G.U.P. Rimini del 10/05/2022 irr. il 04/11/2022, per plurimi reato di cui all’art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 309 del 1990, commessi nel circondario di Rimini dal 2006 all’aprile 2021.
Il Giudice, a fondamento del provvedimento reiettivo, ha evidenziato come molti dei fatti giudicati con la sentenza sub 3) fossero stati commessi a distanza temporale dai fatti giudicati con le prime due sentenze, e che l’ampio arco temporale interessato «appare evidente essere segno di uno stile di vita incline a tale tipologia di reati, spaccio di droga, piuttosto che singoli episodi ravvicinati che meriterebbero l’unificazione».
 Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione.
Il ricorrente censura l’errata valutazione del giudice dell’esecuzione, il quale, con motivazione contraddittoria ed illogica, ha escluso il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell’istanza, motivando l’esclusione sul lasso di tempo intercorrente tra le condotte, omettendo di considerare che, in realtà, vi era una totale sovrapponibilità cronologica tra i fatti, dal momento che la sentenza sub 3) aveva unificato sotto il vincolo della continuazìone condotte di spaccio di stupefacenti protrattesi dal 2006 al 2021, e che i fatti (sempre attinenti il medesimo titolo di reato) di cui alle sentenze sub 1) e 2), già unificate, risultano commessi nel 2013 e nel 2014.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.
Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, COGNOME e altri, Rv. 253664).
2.1 Costituisce un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1 n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, COGNOME, Rv. 258227; Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nel caso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spazio-
temporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudice dell’esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventuale reiezione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Resta inteso che il giudice dell’esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento.
La valutazione della continuazione tra i reati accertati a carico di COGNOME non può dunque prescindere dalla considerazione di ciò che era stato deciso in sede di cognizione, con riferimento alla già avvenuta unificazione -operata nella sentenza del G.U.P. Rimini del 10/05/2022 irr. il 04/11/2022 (sub 3) tra i reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990 ivi giudicati; invero, le sentenze sub 1) e 2) – già unificate tra loro hanno accertato analoghi reati commessi in contesto spazio-temporale parzialmente coincidente con quelli giudicati con la sentenza sub 3).
Orbene, di questa situazione consolidata non si tiene alcun conto nella impugnata ordinanza, che – in contrasto con quanto già deciso – ha negato radicalmente il riconoscimento della continuazione, senza peraltro offrire motivazioni agganciate a dati concreti, desunti dalla lettura delle sentenze di merito.
 Il punto critico segnalato rende dunque necessario l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari di Rimini, in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con indagini preliminari di Rimini. rinvio per nuovo giudizio al Giudice per lew O
Così deciso il 17 novembre 2023