Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45185 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45185 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRUDENTE NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore COGNOME
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza resa in data 14 novembre 2022 con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 29 novembre 2021 che aveva condannato il ricorrente, con la diminuente del rito, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1400,00 di multa, unificati nel vincolo della continuazione i reati di detenzione illegale di armi clandestine (artt. 81, comma 2, cod. pen. 23, commi 1 e 3, L. 18 aprile 1975 n. 110) e di detenzione illegale di munizioni (art. 697 cod. pen.) nonché, sempre con la diminuente del rito, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1400,00 di multa per il delitto di detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti per fatti di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così derubricata l’iniziale imputazione).
NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), impugna con due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di armi e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 606, comma 1, lettere b) ed. e), cod. proc. pen.).
Sostiene che, nella sostanza, i giudici di merito avrebbero negato la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di armi e il reato commesso in violazione della legge sugli stupefacenti facendo leva sull’eterogeneità RAGIONE_SOCIALE violazioni.
Dopo aver riportato i principi giurisprudenziali che regolano l’istituto della continuazione dei reati, obietta che, ai fini del riconoscimento del reato continuato e a prescindere dalla omogeneità o meno RAGIONE_SOCIALE violazioni di legge commesse, è necessario innanzitutto valutare se sussiste l’identità del disegno criminoso che deve essere inteso come ideazione e volizione di uno scopo unitario, nel quale si collocano le singole azioni commesse, di volta in volta, con singole determinazioni.
Osserva che in nessuna parte della sentenza il diniego del riconoscimento della continuazione sarebbe stato argomentato, facendo riferimento, per esempio, all’assenza di un disegno criminoso, di una progettazione o di un movente, quanto piuttosto sulla diversa oggettività giuridica RAGIONE_SOCIALE violazioni.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.).
Rileva che il beneficio non è stato concesso, nonostante il ricorrente fosse un soggetto di giovanissima età, da poco infraventunenne e incensurato. Sarebbero
stati inoltre pretermessi i parametri di cui all’art. 133 cod. peri. , il quale intro sia i criteri di valutazione della gravità dei fatti oggetto del procedimento penale che i criteri di valutazione inerenti la condotta passata, presente e futura dell’imputato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe completamente omesso di motivare in ordine agli elementi ostativi che avrebbero giustificato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, essendosi limitata a richiamare in modo generico la “sussistenza di stabili collegamenti con il mondo della devianza”.
In particolare, la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine alla condizione socio-familiare, l’intensità del dolo, il carattere e la personalità del re nel suo complesso, al fine di stabilire, mediante un compiuto e ponderato giudizio prognostico, rispettoso dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., se l’imputato s sarebbe astenuto o meno in futuro dal commettere altri reati.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Partendo dall’esame del primo motivo, va ricordato che la Corte di merito ha escluso il vincolo della continuazione tra la detenzione illegale di armi clandestine e la detenzione per fini di spaccio della sostanza stupefacente sul rilievo che la prova della sussistenza del reato continuato richiede una approfondita verifica – preclusa nel caso di specie anche in forza RAGIONE_SOCIALE modalità di accertamento del fatto, del rito prescelto, oltre che dell’assenza di propalazioni provenienti dall’imputato o da persone eventualmente informate dei fatti – della sussistenza dei cd. indici rivelatori, tra i quali, comunque, figurano elementi ontologicamente incompatibili (omogeneità RAGIONE_SOCIALE violazioni e del bene protetto, singole causali) con la diversa oggettività giuridica dei reati in considerazione nel caso concreto.
Nel pervenire a tale conclusione, la Corte territoriale non ha mancato di valutare le ragioni (peraltro significativamente non coltivate con il ricorso pe cassazione) che la difesa aveva addotto per supportare la configurabilità dell’unicità del disegno criminoso tra i reati sub iudice, osservando che, fuori discussione la possibilità di ritenere l’astratta configurabilità del reato continua eterogeneo, la difesa aveva, quale elemento unificatore, indicato la “necessità”
dell’imputato di ricorrere all’utilizzo RAGIONE_SOCIALE armi, posto che egli viveva dei provent “seppur modici” dell’attività di spaccio.
Con logica e adeguata motivazione, la Corte d’appello ha osservato come si trattasse di un’allegazione non soltanto intimamente contraddittoria – giacché dalla stessa, in presenza di un’ammessa e accentuata pericolosità del giudicabile, si volevano far discendere conseguenze positive sul piano sanzionatorio – ma, oltre che indimostrata, anche del tutto infondata sul piano strettamente giuridico.
Posta, infatti, la necessità di una programmazione criminosa, il medesimo disegno criminoso certo non poteva identificarsi con il programma di vita delinquenziale del reo, riferendosi invece l’allegazione difensiva proprio ad una siffatta scelta, atteso che, quale unica argomentazione concreta a sostegno del motivo, la tesi esposta delineava la figura di un soggetto che, a dispetto della ancor giovane età, traeva esclusivo sostentamento dall’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
Rispetto a siffatta ratio decidendi, il ricorrente non ha preso alcuna posizione, erroneamente ritenendo che la Corte distrettuale avesse negato l’esistenza del vincolo della continuazione sulla base della diversa oggettività giuridica dei reati in comparazione e, pertanto, non confrontandosi con una motivazione adeguata e priva di vizi di manifesta illogicità che, in quanto tale, si sottrae al sindacato legittimità.
Peraltro, l’onere di prospettare, da parte dell’imputato, fatti specifici sui qua fondare la richiesta di applicazione in sede di giudizio di cognizione dell’istitut della continuazione consente al giudice di individuare elementi rivelatori dell’identità del disegno criminoso unificatore, il quale è però ben distinto dalla ripetizione o dall’abitualità di determinati comportamenti, anche se cronologicamente ravvicinati, o dall’instaurazione di un sistema di vita, che di per sé possono anche essere indici di riferimento neutri non automaticamente rapportabili al referente legislativo previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen.
La giurisprudenza di legittimità è infatti ferma nel ritenere che esistono indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso (quali, ad esempio, la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità e abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità RAGIONE_SOCIALE violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo), ma è compito del giudice della cognizione o, secondo i casi, dell’esecuzione accertare se, attraverso uno o più indici rivelatori, a seconda che essi siano pregnanti o meno, sia predicabile la sussistenza di una preordinazione di fondo che cementi le singole violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge confluenti nell’ambito di una previsione originaria unitaria riconducibile, o meno, all’ideazione complessiva iniziale (v. Sez. 1, n. 396 del 24/01/1994, Buonconsiglio, Rv. 196678 – 01).
Tale compito si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito che – se, come nel caso di specie, adeguatamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità – si sottrae al sindacato di legittimità.
Nel caso in esame, il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata in parte qua ed ha preteso, in presenza di una congrua e logica motivazione, di far prevalere ipotesi alternative fondate su astratti princip giurisprudenziali che il giudice della cognizione non ha mai messo in discussione, salvo a ritenerli non applicabili al caso di specie.
Ne consegue che il motivo di ricorso, oltre ad essere aspecifico, è stato sollevato nei casi non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo anche manifestamente infondato, in quanto la Corte d’appello, correttamente interpretando l’istituto giuridico del reato continuato, non è incorsa in alcuna violazione della legge penale.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, nel negare la concessione della sospensione condizionale della pena, ha osservato come l’imputato non fosse nemmeno ventenne al momento della consumazione dei reati per cui si è proceduto, cosicché, alla luce della natura e della gravità dei reati sub iudice, offensivi di una pluralità di rilevanti beni giuridici, non ha ritenuto di accogliere l’istanza difensiva.
Tanto sul rilievo che l’esercizio “professionale” dell’attività di spacciatore d sostanze stupefacenti e la detenzione di diverse armi da sparo clandestine (tutte “modificate” in modo da renderle pronte all’immediato utilizzo, come accertato dall’esperto che aveva proceduto all’esame dei reperti in sequestro) costituivano segnale inequivoco dell’esistenza, a dispetto proprio della giovane età del soggetto, di stabili collegamenti con il mondo della devianza, sicché la Corte di appello, con logica e adeguata motivazione, ha escluso di poter formulare una prognosi favorevole in merito alla futura astensione del giudicabile da condotte di natura deviante.
Ciò posto, il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena può ritenersi correttamente motivato qualora i giudici del merito, dalla personalità dell’imputato, desunta dalla condotta antecedente e/o successiva al reato e dai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., abbiano tratto, come nella specie, logico argomento per ritenere che l’imputato stesso non si asterrà in futuro dal commettere altri reati.
Non sussiste, pertanto, il vizio di motivazione denunciato, con la conseguenza che il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma,, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P . Q . .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 11/10/2023