Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9311 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9311 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferime al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una plurali condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazion continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante d unico programma criminoso deliberato per conseguire un determiNOME fine, per i quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di i già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 1156 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenz di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal caso «la reite della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata a crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizz da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordiNOME al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuaz invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma crimino unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anch in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di u approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omoge delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le s causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programma di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i success fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essen sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindi successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giu sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logic travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha, per un verso, rite che il riconoscimento della continuazione tra i reati associativi commessi da NOME COGNOME ed accertati, rispettivamente, nei procedimenti cc.dd. «NOME» «Cupola» è precluso dalla contraria statuizione adottata, in sede di cognizione, primo procedimento, che non può più essere qui rimessa in discussione;
che il ricorrente esalta, in proposito, gli elementi di conoscenza acqu nell’ambito del più recente procedimento c.d. «Old NOME» che, tuttavi comunque valutati, non potrebbero condurre, stante l’espresso divieto sanci dall’ultimo inciso del primo periodo dell’ad. 671, comma 1, cod. proc. pen. ribaltare la conclusione raggiunta dal giudice della cognizione;
che quanto, invece, alla dedotta continuazione tra i reati accer rispettivamente, nei procedimenti cc.dd. «NOME» e «NOME», occorr notare come l’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione, che delimita l’og dell’incidente, non conteneva la relativa richiesta, in ipotesi avanzata subordinata, sicché pertinente si palesa il richiamo all’indirizzo ermeneutico secondo cui l’esigenza di verificare se l’istanza possa trova accoglimento riferimento solo ad alcuni dei reati indicati «sussiste se e nei limit l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche pe singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale» (in questo senso, cfr., tra le altre, S n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387 – 01);
che, di conseguenza, la censura dedotta in proposito è inammissibile, perch vedente su questione non previamente sottoposta al giudice dell’esecuzione, c potrà, se del caso, autonomamente rivolta;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025.