Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49061 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49061 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell’istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. da NOME COGNOME, rideterminava la pena inflitta per i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano in data 16/10/2009 e dalla Corte di Appello di Milano in data 19/02/2015 (aventi ad oggetto il medesimo reato di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nello stesso arco temporale) nella misura di sette anni e sette mesi di reclusione ed C 37.000 di multa, rigettando nel resto l’istanza per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell’invocata identità del disegno criminoso tra gli ulteriori reati oggetto della richiesta, aventi ad oggetti violazioni di natura diversa (due aggressioni a pubblici ufficiali, maturati peraltro in contesti diversi, maltrattamenti e incendio);
letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione e si ribadiscono gli argomenti sviluppati a sostegno dell’istanza originaria;
ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione, perché basata su motivi aspecifici e di merito, tendenti, nella sostanza, ad una integrale rilettura, in senso favorevole all’interessato, degli elementi emersi dal procedimento;
rilevato, in particolare, che il ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni;
rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023