Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla pena, da rideterminarsi in tre anni, cinque mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa; ne resto, ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribuna Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza avanzata, ai se dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento ai r giudicati con cinque sentenze e un decreto penale irrevocabili, rideterminava la pena complessiv in quattro anni, quattro mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, deducendo “erronea applicazione di legge e carenza di motivazione”.
In particolare, con il ricorso, ci si duole: a) dell’avvenuto superamento del tripl pena inflitta per il reato più grave; b) della carenza di motivazione sulle singole fra aumento di pena apportate per i cinque reati-satellite.
Il AVV_NOTAIO generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla pena, da rideterminar in tre anni, nove mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa; nel resto, chiede che il r venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al risp oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limi triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall’art. 81, commi primo e se cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073 – 01).
Lo stesso autorevole Consesso ha statuito, più di recente, che, in tema di rea continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto p ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01: la Cor ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato ri rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente materiale di pene. Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01) .
Il giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, non si è conformato a nessuno deg enunciati principi.
3.1. In primo luogo, a fronte di una pena stabilita per la violazione più grave nella misu di un anno, tre mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, è pervenuto all’applicazione fina una pena di quattro anni, quattro mesi di reclusione e 9.000,00 euro di multa, pacificamente
superiore al triplo, previsto dall’art. 81, comma primo, cod. peri., coincidente con la pena anni, nove mesi di reclusione e 1.500,00 euro di multa.
3.2. In secondo luogo, il giudice di merito è incorso in carenza di motivazione c riferimento agli aumenti di pena stabiliti per i reati satellite, in quanto ha, per tutti, formula di stile “poiché la pena appariva già mite rispetto ai gravi reati compiuti”, senza, t neppure menzionare i reati in considerazione e senza spiegare perché essi sarebbero tutti indistintamente, “gravi”, compreso il reato oggetto di decreto penale di condanna.
Tanto impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 18 provvederà a rideterminare la pena rispettando il limite del triplo fissato dall’art. 81, primo, cod. pen. e dando ragione, adeguatamente, delle frazioni di aumento di pena applicat per i reati satellite, sempre, ovviamente, nel rispetto del triplo.
Proprio perché vanno individuati, nell’ambito del triplo, gli aumenti di pena effettivam quantificati, non può aderirsi alla richiesta di annullamento senza rinvio del provvedim impugNOME formulata dal AVV_NOTAIO generale in sede di requisitoria.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il esidente