Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41035 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41035 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, c riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte a dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche esse (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal ca reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vit improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la profession reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo d continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, d una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, q l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempor le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le ab programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenzi non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazi estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutt predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprez anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significati
questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento d giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha stimato che riconducibilità dei reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al disegno criminoso di cui è espressione il delitto associativo commesso da NOME COGNOME è, in radice, preclusa, dalla distinta collocazione tempor precipuamente, dal fatto che il sodalizio criminoso si costituì sei anni dop consumazione degli episodi di spaccio dei quali l’odierno ricorrente è st protagonista che – oltre ad essere, tra di loro, separati da intervalli signif (pari, rispettivamente, a due e cinque mesi) – appaiono, peraltro, espressione una scelta di vita criminale che, nel corso del tempo ed a seconda delle occasi e delle circostanze, lo ha visto operare, individualmente o unitamente a correi differenti contesti territoriali;
che la motivazione sottesa al provvedimento impugnato appare esente da fratture razionali e coerente con il quadro normativo, secondo l’interpretazi sopra illustrata, perché attesta la reciproca autonomia delle deliberazioni e conto di tutte le evidenze raccolte;
che il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, si limita ad espri generiche e sterili considerazioni in ordine all’istituto la cui applicazi invocato, che non riescono a mettere in luce, nel provvedimento impugnato, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà;
che COGNOME COGNOME, in particolare, la prossimità temporale e spazi l’omogeneità delle fattispecie ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, profili che sono già stati vagliati dal giudice dell’esecuzione il quale, muovendosi n cornice della discrezionalità riconosciutagli, ne ha ritenuto l’inidon dimostrarne l’anticipata ed unitaria programmazione;
che, d’altro canto, l’istanza disattesa dal giudice dell’esecuzione delimita l’ambito della sua cognizione, aveva ad oggetto la sussunzione dei re ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel medesimo disegno criminoso de quale era espressione il delitto associativo e non anche la relazione tra i pre reati-fine, aspetto che non può, pertanto, essere introdotto ex novo con il ricorso per cassazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de
causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.