Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5148 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5148 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale di Monza udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Monza rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
1.Sent. n 630/2023 Tribunale di Napoli – art. 648 c.p. commesso in Napoli in data antecedente e prossima all’8.5.2018
2.Sent. n. 7075/2023 Tribunale di Napoli – art. 648 c.p. commesso in Napoli in data anteriore e prossima al 26.4.2018
3.Sent. n. 10390/2022 Tribunale di Milano – art. 648 c.p. commesso in Milano il 12.7.2018
4.Sent. n. 476/2023 Tribunale di Milano – art. 648 c.p. commesso in Milano il 14.5.2018 5.Sent. n. 7148/2021 Tribunale di Milano – art. 648 c.p. commessi il 7.5.2021, 8.3.2018 e 17.4.2018, unificati sotto il vincolo della continuazione con ordinanza del Tribunale di Milano del 26.9.2024
Dopo aver illustrato i principi che devono ispirare la valutazione del giudice, osservava che il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 26.9.2024 (sub 5), aveva posto in continuazione i reati di ricettazione commessi l’8.3.2018, il 17.4.2018, il 14.5.2018 e il 7.5.2021, in tal modo ritenendo che l’ideazione criminosa fosse da fissare in data antecedente al marzo 2018, epoca di ricezione del primo titolo. Ciò comportava l’impossibilità di estendere l’unità dell’ideazione criminosa anche ai reati di cui ai punti da 1) a 3) in quanto gli assegni relativi a tali fattispecie erano stati emessi in data successiva all’8.3.2024 e, precisamente, quello di cui al punto 3), il 26.4.2018 e, quindi, in data posteriore a quella della supposta ideazione criminosa; quelli di cui ai punti 1) e 2), d’altro canto, erano stati incassati l’8.5.2018 e il 27.4.2018 e poichØ, solitamente, intercorre un breve lasso di tempo tra l’emissione del titolo e il suo incasso, doveva ritenersi che anche
questi titoli, alla data dell’8.3.2018, non fossero neanche stati emessi.
Tale constatazione comportava, ad avviso del giudicante, l’impossibilità di ricondurre al medesimo disegno criminoso le ricettazioni di cui ai punti da 1) a 3) e quelle di cui al punto 4), in quanto al momento della programmazione, gli assegni non erano stati neanche emessi dall’RAGIONE_SOCIALE.
Escludeva, tuttavia, anche la possibilità di configurare un disegno criminoso unitario tra le fattispecie di cui ai punti 1), 2) e 3), in quanto consumati in località (Milano e Napoli) distanti tra loro, il che non consentiva di invocare uno degli indici propri della unità del disegno criminoso costituito dalla contiguità spaziale del luogo di commissione dei reati. Inoltre, non soccorreva neanche la vicinanza temporale degli episodi, essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo tra le date di incasso di ciascun assegno, il che induceva ad escludere che potessero essere entrati nella disponibilità di COGNOME nello stesso momento. Proprio per tali motivi, sosteneva che ciascuna condotta fosse il frutto di ideazione criminosa estemporanea. Infine, osservava che la natura economica dei reati induceva a ritenere che fossero finalizzati a procurarsi un sostentamento e, quindi, che fossero espressivi di un modus vivendi .
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 81, comma 2 cod. pen., che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Osserva che le condotte di cui ai punti da 1) a 3) sono, comunque, successive all’8.3.2018 e che sono coeve a quelle oggetto dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 26.9.2024; rileva che si tratta di condotte omogenee ed avvenute nel medesimo contesto spazio temporale e che la circostanza che siano avvenute in luoghi distanti dimostra che gli assegni erano già nella sua disponibilità.
Conclude chiedendo che la decisione, assunta in violazione del disposto dell’art. 81 cpv cod. pen., venga annullata.
Il Sostituto Procuratore generale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Osservava che le doglianze costituivano una mera critica alla valutazione del giudice dell’esecuzione, ma non individuavano i profili di violazione di legge. Evidenziava che, al contrario, il giudice, con motivazione logica, aveva argomentato in ordine al fatto che gli assegni erano stati ricevuti in momenti diversi, il che induceva ad escludere che vi fosse un’unica ideazione criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità (SU, sentenza n. 28659/017, Rv 270074-01) ha enunciato il principio di diritto secondo cui <>.
Questa Corte ha, altresì, ritenuto in modo costante che il giudice non possa
prescindere dal prendere in considerazione precedenti ordinanza unificatrici assunte in sede di cognizione o di esecuzione, prevedendo, tuttavia, che possa discostarsene con motivazione congrua e stringente (Sez. 1, sentenza n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Rv. 285790-01).
3.Ancorando la propria valutazione soprattutto all’individuazione del momento della deliberazione iniziale, il giudice dell’esecuzione Ł pervenuto a negare la possibilità che i reati oggetto dell’istanza possano essere ricondotti al medesimo disegno criminoso di quelli per i quali era stata già riconosciuta la continuazione con ordinanza del 26.9.2024, sulla base di argomentazioni logiche, ancorate a dati fattuali (date di emissione e di incasso).
A fronte di tale argomentazione, il tenore del motivo di ricorso ne rende palese l’inammissibilità.
Il ricorrente, pur prospettando vizi di violazione di legge, non deduce argomenti idonei a dimostrare che il giudicante abbia fatto erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. Piuttosto, il ricorso si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi fattuali evincibili dagli atti, laddove sottolinea che le condotte di cui ai punti da 1) a 3) sono, comunque, successive a quelle di cui al punto 4). In tal modo, tuttavia, la difesa non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che dà rilievo alla data di emissione degli assegni, evidenziando che Ł successiva rispetto alla data nella quale, secondo le deduzioni dello stesso ricorrente, sarebbe maturata l’ideazione criminosa.
Quanto all’argomentovolto a contestare la decisione di rigetto della continuazione tra i reati di cui ai punti da 1) a 3), fondata sulla distanza logistica tra i luoghi dei reati commessi (Napoli e Milano) e sulla distanza temporale tra le date di incasso, il ricorrente, ancora una volta, non si confronta con la motivazione in modo adeguato, limitandosi ad affermare, invero in modo apodittico, che proprio la distanza spaziale dimostrerebbe che COGNOME era già in possesso dei titoli, sollecitando, in al modo, nuovamente, una lettura alternativa dei dati emergenti dagli atti.
4.Ebbene, la giurisprudenza di questa Corte Ł costante nell’affermare che << In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione Ł funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione.(Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 – 01) e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021 Rv. 280601 – 01) dovendosi limitare a valutare che la motivazione a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perchØ sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Nel caso in esame, la decisione del giudice si fonda su un ragionamento ancorato a
dati fattuali e non manifesta indici di illogicità o contraddittorietà che, infatti, non sono neanche enunciati nell'atto di impugnazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali nonchØ al pagamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME