Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40668 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40668 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SANT’ANTIMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COGNOMENDRINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
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che ha concluso chiedendo • eh cfif.)to2P – ah. t e& cht-Z .9-<Ì A, 0 GLYPH (jj GLO 3C;C-4)~
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 23 marzo 2022, la Corte d’Assise d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11 febbraio 2019 dal GUP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME rispettivamente in anni dieci e mesi otto di reclusione e in anni nove di reclusione (in primo grado la pena per entrambi era stata determinata in quella di anni dodici di reclusione).
1.1 La decisione di primo grado ha affermato la responsabilità dei due imputati entrambi collaboranti – per i delitti di omicidio volontario pluriaggravato (in danno di COGNOME NOME, fatto del 4 settembre 2006) e porto illegale di arma comune da sparo (riuniti in continuazione), con le attenuanti generiche equivalenti e con la diminuente di cui all’art. 416 bis.1 comma 3 (già art. 8 I. 203/91).
La individuazione degli autori materiali dell’omicidio del COGNOME, commesso in un agguato di chiaro stampo camorristico, è avvenuta a seguito delle confessioni e chiamate in correità degli imputati nonché di altri collaboratori di giustizia. Il movente del delitto era vendicare la morte di COGNOME NOME, del quale COGNOME era ritenuto corresponsabile insieme a COGNOME NOME. Il GUP ha individuato COGNOME NOME quale esecutore materiale’ mentre il COGNOME era alla guida del veicolo utilizzato per l’agguato e la COGNOME, moglie di COGNOME NOME, aveva svolto il ruolo di ‘specchiettista’ segnalando ai due correi la presenza in strada della vittima.
In riferimento al trattamento sanzionatorio, il GUP , come si è detto, riconosce la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenute . La pena, per entrambi, viene così determinata : anni 21 di reclusione come penabase, ridotta ad anni 16 per l’attenuante di culi all’art.8 I.203/’91, aumentata per la continuazione ad anni 18, ridotta per il rito ad anni 12.
Oggetto del giudizio di secondo grado è esclusivamente il trattamento sanzionatorio e, per la COGNOME, il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio e quelli di cui alla precedente sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6.12.2011 con la quale era stata condannata per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. .
2.1 La Corte di secondo grado, per quanto concerne il motivo aggiunto proposto dalla difesa di COGNOME, volto a richiedere l’applicazione delle già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ritiene (al di là della tardività del motivo) che non vi siano i presupposti per variare il giudizio di comparazione. Premesso che gli elementi che fondano l’attenuazione (in rapporto alle attenuanti generiche) devono essere diversi rispetto a quelli presi in considerazione dalla attenuante speciale del ravvedimento attuoso, si osserva che non vi sono – rispetto al fatto commesso – reali emergenze ‘autonome’ da quelle che concretizzano l’attenuante della collaborazione, sicchè la stessa concessione delle attenuanti generiche appare benevola, in rapporto alle modalità del fatto e al negativo giudizio (antecollaborazione) sulla personalità del COGNOME.
La Corte di secondo grado ha ritenuto altresì non meritevole di accoglimento il motivo proposto dalla difesa della COGNOME volto a chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione con la precedente condanna per delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. Viene richiamato il principio consolidato per cui tra reato associativo e reato fine può sussistere vincolo di continuazione, ma ciò senza che vi sia alcun automatismo e sempre che si rinvengano in concreto i presupposti fondativi dell’istituto: è quindi necessario che le linee essenziali del reato-fine siano state programmate con sufficiente specificità fin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso. E anche ove un sodalizio sia stato costituito per la perpetrazione di omicidi non significa che ogni omicidio avvenuto nell’ambito di esso sia automaticamente riconducibile al medesimo programma criminoso. Inoltre, l’analogia dei reati, l’unitarietà del contesto, il lasso temporale tra i vari episodi sono solo elementi indiziari dell’esistenza di un’unica deliberazione.
Nel caso di specie il reato-fine, ovvero l’omicidio di COGNOME, non era riconducibile ad una scelta strategica iniziale, ma era piuttosto conseguenza di un evento contingente e occasionale, quale l’uccisione del cognato COGNOME NOME e della volontà di vendetta nei confronti del COGNOME, in quanto ritenuto corresponsabile.
2.2 Per quanto riguarda il motivo di gravame proposto da entrambi gli imputati, ovvero mancata applicazione dell’attenuante speciale di cui all’art. 8 L. 203/91 nella massima estensione, la Corte lo ritiene parzialmente fondato. Infatti, il GUP aveva applicato l’attenuante in misura inferiore al minimo legale di 1/3; la Corte di Appello ha rideterminato la pena applicando la suddetta attenuante nel minimo di 1/3 per COGNOME (da anni 21 ad anni 14 per l’attenuante speciale, con incremento per continuazione pari ad anni 2 e riduzione del rito) e in misura maggiore per COGNOME (da anni 21 ad anni 12 per l’attenuante speciale, con
incremento per la continuazione pari ad anni uno e mesi sei e riduzione per il rito), giustificando tale differenza nella diversa rilevanza dell’apporto collaborativo dei due, in considerazione del fatto che il COGNOME ha iniziato a fornire il proprio contributo quando il quadro probatorio a suo carico stava già iniziando a delinearsi (sulla base delle dichiarazioni di altri collaboratori che lo indicavano come mandante ed esecutore materiale del reato), mentre la COGNOME non era stata menzionata da alcuno degli altri collaboratori escussi. Ciò in considerazione del fatto che l’attenuante in parola rileva in virtù dell’obiettiva utilità della collaborazione prestata e dell’aiuto effettivamente offerto agli inquirenti nella ricostruzione dei fatti. Anche per questo motivo, l’attenuante non è stata, per nessuno dei ricorrenti, riconosciutq, nella massima estensione, in quanto i due hanno iniziato a collaborare a distanza di molti anni dai fatti e la collaborazione ha comunque avuto ad oggetto una vicenda molto semplice nella sua articolazione fattuale, per cui la riduzione di pena deve essere quantificata in misura prossima al minimo edittale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a cinque motivi.
3.1. Al primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura della speciale attenuante della collaborazione.
In particolare, la difesa aveva sostenuto già in appello che detta attenuante doveva essere concessa nella massima estensione perché il contributo collaborativo dell’imputato era stato primario e decisivo. Eppure, il GUP, pur riconoscendo che il processo si basava sostanzialmente sulle propalazioni auto ed etero accusatorie rilasciate dal prevenuto, concedeva l’attenuante speciale in misura illegale in quanto inferiore ad un terzo. I Giudici di appello hanno accolto solo in parte il gravame applicando l’attenuante in misura minima, in quanto, a loro dire, il contributo dell’odierno ricorrente era risultato assai modesto: ma a tale epilogo la Corte perveniva ribaltando totalmente il giudizio del GIP in ordine alla decisività dell’apporto collaborativo del COGNOME. Per tale motivo la sentenza impugnata, per il ricorrente, si appalesa illogica e contraddittoria, in quanto le conclusioni si pongono in insanabile contrasto con le premesse svolte e con le risultanze di causa che provano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la decisività della collaborazione del ricorrente.
3.2. Al secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento alla parte della sentenza in cui la Corte, pur sostenendo che la speciale attenuante della collaborazione doveva essere parametrata al contributo conoscitivo offerto dal dichiarante, assumeva che il trattamento sanzionatorio era stato parametrato a tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
3.3. Al terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento alla parte in cui la Corte, pur di respingere in parte qua l’appello,, sosteneva che la riduzione per la collaborazione doveva essere commisurata in misura prossima al minimo edittale poiché la diminuzione più amplia poteva essere giustificata solo da un maggiore contributo conoscitivo che, nella specie, non era stato offerto dal ricorrente.
L’illogicità si rinviene nel fatto che la collaborazione in parola non solo è stata espressamente ritenuta decisiva, ma soprattutto senza di essa il procedimento non avrebbe avuto sviluppo alcuno per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
3.4. Al quarto motivo di ricorso si deduce ulteriore vizio di motivazione.
Pt
Nel motivare la scarsa utilità del contributo del COGNOME, i Giudici assumono che l’imputata COGNOME NOME andava premiata con la maggiore estensione della speciale attenuante della collaborazione in quanto il suo apporto conoscitivo era stato particolarmente significativo e rilevante, posto che la sua responsabilità veniva accertata esclusivamente sulla base delle sue dichiarazioni auto accusatorie e posto anche che nemmeno il marito l’aveva menzionata quale partecipe. Ma qui la difesa afferma in primo luogo che le dichiarazioni della COGNOME risultano lacunose e contraddittorie; ed in sentenza si assume erroneamente che il marito sia il coimputato COGNOME NOME, quando in realtà è pacific:o che la donna sia coniugata con COGNOME NOME; inoltre, contrariamente a quanto assunto dalla Corte, non risponde al vero che nessuno degli altri dichiaranti indica la COGNOME come coinvolta nei fatti, in quanto anche COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME indicano la predetta quale persona che aveva recuperato i killer dopo l’azione di fuoco.
Alla luce di questi travisamenti, non può ritenersi logica e rispondente a verità processuale la motivazione con cui la Corte premia maggiormente la COGNOME, che presta una contraddittoria collaborazione, rispetto a colui, COGNOME,COGNOME NOME, il quale invece collabora con dettagliata e coerente precisione alla ricostruzione dei fatti e delle correlate responsabilità.
3.5. Al quinto motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rigettato la richiesta sostenendo che non sussistessero altri elementi per giustificare una mitigazione ulteriore della pena, posto che gli elementi indicati a tal fine dalla difesa rimanevano assorbiti dalla concessione della attenuante speciale della collaborazione. La difesa lamenta che vi sono, contrariamente a quanto si assume nella sentenza impugnata, ulteriori elementi di valutazione che avrebbero indotto i Giudici ad un più confacente giudizio di meritevolezza. Era stata evidenziata la massima resipiscenza dell’imputato che, nelle more, aveva intrapreso un ottimo percorso di rieducazione e ravvedimento, tanto da ottenere ampi benefici penitenziari: tali elementi, però, secondo il ricorrente, non sono stati minimamente presi in considerazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.
4.1 Il giudice di primo grado e quello di appello hanno ritenuto di escludere la continuazione affermando che non è ragionevole sostenere che vi fosse in capo all’imputata una medesima determinazione volitiva che l’avesse indotta a prendere parte sia all’associazione sia a partecipare all’omicidio di COGNOME NOME. Hanno perciò aderito al principio secondo cui non è configurabile il vincolo della continuazione fra il delitto di partecipazione all’associazione per delinquere e i delitti programma: non è sufficiente un generico programma di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le diverse azioni e omissioni siano compreso sin dall’inizio e nei loro elementi essenziali, nell’originario disegno criminoso.
Secondo la difesa la Corte d’Appello avrebbe dovuto riconoscere la continuazione tra reato associativo e reato fine, dovendosi escludere la sussistenza solo quando risulti che i reati sono stati commessi a seguito di accordi presi di volta in volta. Nel caso di specie, invece, la continuazione risulta dalla semplice lettura della sentenza, da cui risulta evidente che l’omicidio di COGNOME era, sin dal primo momento, ricompreso nel disegno criminoso originario.
La conclusione a cui perviene il giudice di merito si rivela ictu °cui/ contraddittoria e illogica, nonché carente di motivazione: in primo luogo, non risulta esatta la non
corrispondenza dei soggetti condannati (i quali corrispondevano quasi totalmente nelle diverse sentenze e la non corrispondenza dell’epoca dei fatti.
Inoltre, conformemente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la configurabilità della medesimezza del disegno criminoso esige un programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di unico fine, e la programmazione può essere in origine anche dir massima, purché reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale come mezzo conseguimento dell’unico scopo.
La Corte di secondo grado non avrebbe considerato l’omogeneità degli illeciti, contesto associativo in cui sono stati commessi ed il ridotto intervallo tempo tra gli stessi e la motivazione della sentenza gravata sarebbe press inesistente, facendo riferimento a meri principi di diritto astratti senza però nel caso concreto.
Ha depositato conclusioni scritte il patrono di parte civile, con allegata spese.
7
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché proposti per motivi non consen e, comunque, manifestamente infondati.
6.1 Quanto al ricorso proposto da COGNOME NOME, va anzitutto rilevato che premesse in diritto poste dalla Corte di secondo grado sono del tutto in linea gli arresti di questa Corte di legittimità.
In particolare va ribadito che gli elementi posti a base della concessione speciale circostanza attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del 19 dissociazione attuosa) non possono essere utilizzati una seconda volta giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (tra le v. Sez. VI n. 49820 del 5.12.2013), dunque non possono comportare – nel caso in esame – una variazione migliorativa del giudizio di comparazione.
Quanto alla condotta susseguente al reato, valorizzata dal ricorrente, va al precisato che il «dissociarsi dagli altri» , essendo previsto dalla norma in come presupposto in fatto del riconoscimento della attenuante, assorbe in essa valenza della scelta e, pertanto, il cambiamento dello stile di vita è ele ‘consumato’ dal riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale.
Dunque solo l’eventuale apprezzamento di «circostanze diverse d atipiche» può dar luogo ad una ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio, posto
a tal fine deve comunque sussistere un ‘dato fattuale’ cui ancorare la valutazione giudiziale di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
Del tutto coerente e logica – e dunque insindacabile in questa sede risulta, pertanto, la motivazione espressa nel provvedimento impugnato che, anche valorizzando il ruolo svolto dal COGNOME all’epoca e la particolare gravità del fatto, ha mantenuto fermo in termini di equivalenza il giudizio di comparazione.
6.2 Sempre in riferimento ai motivi introdotti dal COGNOME, sul tema della estensione quantitativa della attenuante speciale, va ricordato che la dimensione normativa della circostanza attenuante di cui al citato art. 8 è essenzialmente correlata alla presa d’atto della «dissociazione» dal contesto criminoso e dalla «utilità» del contributo ricostruttivo fornito «nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati». 16.12.2010, rv 249373 e successive) che l’attributo della decisività
Ora, questa Corte ha già avuto modo di precisare (tra le altre Sez. VI n. 10740 del citato dal legislatore va inteso in senso non assoluto, ma relativo, con la consapevolezza del fatto che in ricostruzioni articolate e complesse – spesso basate sul necessario ‘incrocio’ tra più dati narrativi – nessun elemento di prova è di per sè ‘decisivo’, ma tutti sono in realtà ‘concorrenti’ nella ricostruzione del fatto dedotto in giudizio (pena la vanificazione del principio di non autosufficienza delle dichiarazioni rese dal correo ai sensi dell’art. 192 co.3 cod.proc.pen.). Dunque un contributo narrativo che si direzioni verso la responsabilità di altri, per dar luogo alla applicazione della norma di favore deve ‘concorrere utilmente’, in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione del fatto oggetto di narrazione.
Dunque, la prospettazione di ‘decisività’ del contributo fornito dal COGNOME, oltre ad essere meramente assertiva, non si rapporta correttamente alle ricadute del dato normativo.
Anche su tale aspetto l’apprezzamento espresso nella decisione impugnata (applicazione della diminuente speciale nella misura minima di un terzo) è frutto della discrezionalità valutativa tipica del giudizio di merito e, in quanto logicamente espresso, si sottrae a censure in sede di legittimità.
Né questa Corte può procedere a rivalutazioni comparative tra i diversi contributi, pur sollecitate dal ricorrente, trattandosi di aspetti in fatto preclusi i legittimità.
Il ricorso della COGNOME è parimenti inammissibile, trattandosi di aspetti i – relativi alla continuazione – congruamente apprezzati in sede di merito.
7.1 Va premesso che, in via generale, al fine di applicare la disciplina del continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod pen. è necessario che il giudi merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazi delle diverse violazioni commesse – individui precisi indici rivelatori t sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo d diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da par soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzio criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità so che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo mater (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diver commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le a Sez. II, n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).
Va dunque riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiest dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che im la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati sian dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgim nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché sif definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e norma solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserv ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico en tal senso S n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
7.2 Da tale inquadramento di fondo deriva che – secondo le linee interpretat emerse nella presente sede di legittimità sul tema della compatibilità o meno de
continuazione tra delitto associativo e singolo delitti-scopo – fra reato assoc e singoli reati fine non è, di regola, ravvisabile un vincolo rilevante ai fi continuazione, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati fine sono previsti solo in via del tutto generica, il che contraddice il presupposto della ideazione comune, posto che tale dato richie una identificazione, sia pure di massima, dei singoli fatti da commettere.
Tale vincolo, si è anche precisato, potrà ritenersi sussistente soltanto eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell’ambito del generi programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da poi effettivamente commessi ( v. tra le molte, Sez. I n. 6530 del 18.12.1998, 212348) . Analogamente, si è affermato che è ipotizzabile la sussistenza del continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi già stati programmati al momento della costituzione della associazione (orientamento, quest’ultimo, ribadito da Sez. I n. 12639 del 28.3.2006, rv 2341 e successive).
In ogni caso, è stato opportunamente sottolineato, anche nella giurispruden successiva, che il problema della configurabilità della continuazione tra r associativo e reati-fine non va – dunque – impostato in termini di compatibi strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall’inizio, nel prog criminoso dell’associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati n loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo s ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema s risolve in una quaestio facti la cui soluzione é rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di merito (v. tra le altre, Sez. V n. 4460 18.10.2005, rv 232797).
Ora, aderendosi a tale ultimo orientamento, va affermato che nel caso in esam la quaestio facti di cui sopra è stata risolta – dal giudice del merito approfondita analisi dello specifico episodio delittuoso per cui si procede, valutazione di occasionalità della deliberazione omicidiaria (insorta in una logi contrapposizione tra gruppi). Si tratta di argomenti di fatto del tutto logici iridiscussione’ è pertanto preclusa in sede di legittimità.
Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richi rivalutazione di elementi di fatto, non realizzabile in questa sede.
8. Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
Non si provvede a liquidare le spese in favore delle costituite parti civili ragione del fatto che l’oggetto del giudizio di secondo grado, riguardando esclusivamente aspetti del trattamento sanzionatorio non incidenti – nemmeno potenzialmente – sui profili risarcitori, non determina concreto interesse alla interlocuzione delle parti civili costituite (v. Sez. H n. 2963 del 9.12.20 dep.2021, rv 280519).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di condanna alla rifusione delle spese proc:essuali relative a presente giudizio avanzata dalle parti civili.
Così deciso in data 31 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente