Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25372 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di cui all’art. 624-bis, secondo comma, co pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede supponendo una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito operazioni evidentemente estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, il ricorrente insiste sulla corretta qualificazione giuridica degl episodi sub iudice basandosi su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità atteso ch in ogni caso, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nella fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., ampiamente esplicitand le ragioni del loro convincimento;
considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato dal momento che, quanto alla mancata riduzione nel massimo possibile conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’ampia discrezionalità che caratterizza questo genere di valutazioni permette di ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo” (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 54966 del 20.9.2017 COGNOME; sotto altro profilo, che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) e che, nel caso di specie, il Tribunale aveva determinato gli aumenti in misura largamente inferiore ai minimi edittali stabiliti per i rea “satellite”;
che, a tal proposito, le SS.UU. hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudi
deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato» ribadendo che la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessiv della decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.