Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8019 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8019 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 40324/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in TUNISIA il 13/03/1982 avverso l’ordinanza del 08/11/2024 del TRIBUNALE di Milano udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza limitatamente all’aumento di pena determinato per il reato sub c)
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 8 novembre 2024, ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra, da un lato, due sentenze di condanna di COGNOME nel cui interesse era stata avanzata la istanza ex art. 671 cod. proc. pen., emesse rispettivamente dal Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2019, confermata dalla Corte di Appello di Milano in data 8 febbraio 2022 (irrevocabile il 26 marzo 2022) (sentenza A), per un tentato furto commesso in Milano il 17 giugno 2015, e dalla Corte di Appello di Milano in 27 aprile 2022, irrevocabile in data 14 dicembre 2022 (sentenza B, anche indicata negli atti come sentenza n. 3054/22) in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14 luglio 2015 per i reati di furto, resistenza e lesioni commessi in Milano il 4 luglio 2015 e, dall’altro, due sentenze di condanna (sub C, per furto consumato aggravato, e sub D), in relazione ad altro furto consumato aggravato, già oggetto di unificazione con ordinanza del 14 giugno 2023 della Corte d’appello di Milano.
La pena veniva complessivamente rideterminata in anni quattro e mesi otto di reclusione e 603,3 euro di multa, ritenuta piø grave la pena già rideterminata in continuazione dalla Corte di Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14 giugno 2023.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, esponendo tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione laddove l’impugnato provvedimento ha parificato l’aumento in continuazione per due episodi che si riferiscono l’uno ad un reato consumato, quello sub D), e l’altro, sub A), ad un delitto fermatosi alla soglia del tentativo.
Secondo il ricorrente, una risposta sanzionatoria identica e quantificata per entrambi i fatti in mesi quattro di reclusione e 60 euro di multa, Ł errata e in violazione del disposto dell’art. 56 cod. pen. e priva di idonea motivazione, atta ad esplicitare la ragione che ha condotto il giudice dell’esecuzione ad applicare la medesima pena per due fatti di così differente gravità.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 133 cod. pen, e 597, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.
Il ricorrente evidenzia la violazione del divieto di reformatio in pejus poichØ la Corte di appello in fase di cognizione, con la sentenza 3054/2022 aveva individuato per il capo c) la pena in aumento in mesi uno di reclusione e 41,65 euro di multa, laddove il Tribunale in sede esecutiva ha applicato un aumento superiore, pari a mesi due di reclusione e 41,65 euro di multa.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’aumento disposto per il fatto sub a) della sentenza B) (n. 3054/2022).
Il Tribunale, infatti, ha determinato la pena in aumento per tale fatto in mesi otto di reclusione e 100 euro di multa, senza però specificare se la pena così determinata fosse già comprensiva della diminuzione per il rito abbreviato.
Stigmatizza il ricorrente l’omessa motivazione circa la maggiore gravità del furto di un borsello abbandonato che ha indotto il Tribunale nell’impugnato provvedimento ad applicare una pena in aumento doppia rispetto a quella comminata per il furto di una bicicletta.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio con rideterminazione limitatamente alla pena per il reato sub c).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
1.1 Il primo motivo di ricorso Ł fondato
In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – Ł tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reatisatellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 Rv. 280216).
Posto detto principio, cui si intende dare continuità, che discende dalla esigenza di consentire un controllo sul percorso motivazionale seguito dal giudice dell’esecuzione nella rideterminazione della pena, Ł evidente che la scelta fatta dal Tribunale di Milano di parificare, come risposta sanzionatoria, un furto consumato ad un furto tentato, senza alcuna motivazione che la giustifichi, si pone come collidente ed errata – proprio perchØ non consente di verificare il processo motivazionale che ha portato a tale conclusone e magari condividerlo – e dunque sotto questo primo aspetto l’ordinanza deve essere censurata e annullata.
1.2 Il secondo motivo Ł parimenti fondato.
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Rv. 268735).
Ciò in quanto, come riportato in motivazione, l’intervento del giudice dell’esecuzione ha natura sussidiaria e giammai può contrastare le decisioni del giudice del processo. A tale proposito non può ritenersi privo di rilievo valorizzare la natura del giudizio esecutivo, il suo carattere sommario, il
limitato contraddittorio che lo caratterizza, i limiti istruttori riconosciuti dall’ordinamento al giudice della esecuzione, il quale non può recepire i profili di conoscenza del fatto e della colpevolezza propri del processo ordinario. Di regola, anzi, il giudice della esecuzione limita la sua cognizione all’esame delle sentenze e questo rende incongrua una valutazione di maggiore gravità dei fatti portati in continuazione (tanto presuppone l’aumento delle relative sanzioni) rispetto a quella del giudice della cognizione.
Rispetto a tali determinazioni si Ł – infatti- formato il giudicato in favore del condannato che non può essere modificato in peius dal giudice dell’esecuzione la cui ampia discrezionalità incontra come limite appunto quello del giudicato sul punto.
Del resto, la riconosciuta cedevolezza del giudicato Ł stata applicata sempre e soltanto in favore del condannato e mai contro, di guisa che l’opzione favorevole alla possibilità di una decisione in peius del giudice dell’esecuzione, Ł contraria all’attuale fase evolutiva del diritto penale e processuale (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 Rv. 268735)
Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo di tale pacifico principio, poichØ ha applicato per il medesimo fatto, trattasi del reato sub c) della sentenza D), una pena in aumento di mesi due di reclusione e 41,65 euro di multa, laddove il giudice della cognizione aveva indicato come pena in aumento per tale fatto la minor pena di mesi uno di reclusione e 41,65 euro di multa.
1.3 Anche il terzo motivo Ł fondato.
In tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., Ł soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”. (Sez. 1, Sentenza n. 12591 del 13/03/2015, Rv. 262888 – 01; conformeSez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 Rv. 281617).
Come esposto dal ricorrente, il provvedimento impugnato ha indicato come pena in aumento per il delitto sub a) della sentenza sub B) la pena di mesi otto di reclusione e 100 euro di multa; il reato venne giudicato con rito abbreviato e, dunque il giudice dell’esecuzione, in ossequio al principio piø sopra richiamato a cui si intende dare continuità, avrebbe dovuto indicare se individuando tale pena abbia o meno tenuto conto della diminuzione del terzo; dal tenore complessivo del provvedimento impugnato non Ł possibile accertare tale circostanza, pertanto anche sotto questo profilo si appalesa necessario annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME