Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13441 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13441 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONZA il 17/09/1967
avverso l’ordinanza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione relativamente ai reati per i quali NOME COGNOME è tato condannato con distinte sentenze di condanna;
letto il motivo di ricorso in punto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena;
rilevato che:
il giudice dell’esecuzione, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra le due sentenze, ha lasciato inalterata la pena base prevista per il reato più grave di cui alla sentenza sub a);
nel determinare la pena per i reati unificati, ha mantenuto inalterata anche l’entità della sanzione fissata in sede di cognizione per i reati satellite di cui ai ca Al) e A2) della sentenza sub b);
ha, invece, diminuito la pena precedentemente fissata in relazione al reato più grave fra quelli unificarti, ossia quello sub B) della seconda sentenza;
ha richiamato, nel compiere tale operazione, i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. e la gravità complessiva dei fatti;
ritenuto che:
tale operazione è esente dalla censura sollevata dal ricorrente atteso che «il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01);
nel caso di specie, neppure il ricorrente ha dedotto la violazione di tale principio in quanto gli aumenti sono stati operati in misura, complessivamente, inferiore a quelli della cognizione ed essendo rimasti inalterati (ma non aumentati) gli incrementi per due dei reati satellite;
risulta, inoltre, soddisfatto il requisito della motivazione nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza più recente di questa Corte secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di
pene). (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
il riferimento alle condizioni di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. e alla gravità dei fatti, soddisfa, anche alla luce della genericità del motivo di ricorso sul punto, il predetto requisito;
considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025