Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30323 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Fagnano Castello il 4/8/1966
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bergamo del 25/2/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25.2.2025, il Tribunale di Bergamo ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati accertati con le seguenti sentenze: 1) sentenza del g.i.p. del Tribunale di Bergamo del 13.10.2016 di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di tre anni di reclusione e 1.200 euro di multa per il reato di cui agli artt. 628 comma primo, n. 3), 99 cod. pen., commesso 1’8.4.2016; 2) sentenza del g.i.p.
del Tribunale di Milano del 28.3.2017 di condanna, all’esito di c.d. patteggiamento allargato, per i reati di rapina aggravata e ricettazione commessi il 5.3.2016, posti in continuazione con il reato oggetto della sopra menzionata sentenza del g.i.p. del Tribunale di Bergamo, alla pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa in aumento sul più grave reato di cui al n. 1); 3) sentenza del Tribunale di Bergamo del 18.11.2021 di condanna, all’esito del dibattimento, alla pena di sette anni di reclusione e 1.600 euro di multa per tre reati di rapina aggravata commessi il 29.11.2014, il 25.12.2014 e il 26.12.2014.
Il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto un medesimo disegno criminoso che accomuna tutti i reati e, quanto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha individuato la pena base del reato più grave – ovvero, la rapina del 29.11.2014 di cui alla sentenza sub 3) – di cinque anni e tre mesi di reclusione e 1.050 euro di multa, mantenendo fermi gli aumenti per la continuazione già riconosciuti in sede di cognizione per le altre due rapine giudicate con la medesima sentenza, equivalenti a un anno e nove mesi di reclusione e 550 euro di multa. Quindi, ha applicato un aumento per la rapina dell’8.4.2016 pari a un anno di reclusione e 1.000 euro di multa (tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato) e, infine, due ulteriori aumenti per la rapin aggravata e la ricettazione del 5.3.2016 di cui alla sentenza n. 2), pari complessivamente a un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, di cui un anno di reclusione e 1.000 euro di multa per la rapina aggravata e sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per la ricettazione.
Di conseguenza, la pena finale è stata rideterminata in complessivi nove anni e sei mesi di reclusione e 4.600 euro di multa.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il provvedimento del Tribunale di Bergamo contiene una reformatio in peius.
Infatti, in sede di cognizione per i due reati di cui alla sentenza n. 2) era stato applicato complessivamente l’aumento di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa, laddove invece il giudice dell’esecuzione ha applicato per gli stessi reati due distinti aumenti di pena, per una pena complessiva – superiore – di un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.
Con requisitoria scritta trasmessa il 18.4.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, osservando che il giudice dell’esecuzione è incorso in una non consentita reformatio in pejus, cui, peraltro, non può porre rimedio direttamente il collegio
di legittimità perché si dovrà tenere conto della pena applicata in continuazione dal giudice della cognizione e della diminuente per il rito del patteggiamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata, infatti, è stata adottata – limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione – in violazione dell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell’esecuzione che applichi la disciplina del reato continuato provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto penale di condanna.
Tale principio, applicato al caso in cui in sede di esecuzione si riconosca il vincolo della continuazione tra più reati alcuni dei quali già posti in continuazione c.d. interna in sede di cognizione, comporta che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268735 – 01; Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275187 – 01).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha determinato la pena detentiva per i due reati-satellite giudicati con la sentenza del 28.3.2017 nella misura complessiva di un anno e sei mesi di reclusione, e cioè in una misura maggiore di quella che era stata applicata dal giudice della cognizione, il quale aveva quantificato l’aumento complessivo per le due condotte in continuazione c.d. interna in un anno di reclusione.
Pertanto, l’aumento di pena è stato determinato dal giudice dell’esecuzione in violazione di legge.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per i reati-satellite giudicati con la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Milano del 28.3.2017, con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto del principio di diritto secondo cui in sede di esecuzione gli aumenti di pena per i reati-satellite devono essere applicati in misura non superiore a quella già indicata dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Bergamo in composizione
collegiale.
Così deciso il 9.5.2025