Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29208 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29208 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 della Corte d’appello di Bari lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.La Procura generale presso la Corte di appello di Bari formulava, il 21/10/2020, un’istanza rivolta alla Corte d’appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, volta a precisare se la pena di venti anni inflitta a NOME COGNOME con sentenza della medesima Corte d’appello del 20/04/2020, irrevocabile il 26/09/2020, comprendesse anche le pene inflitte al COGNOME con le sentenze del 12/01/2008, del 26/09/2007 e del 11/02/2009, e, nel caso, determinandone la misura.
1.1.Con un primo provvedimento, emesso il 15/04/2021, il G.E. attestava che le suddette sentenze (del 12/01/2008, del 26/09/2007 e del 11/02/2009) non erano ricomprese nel calcolo della pena comminata al Faccilongo dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 20/04/2020.
1.2.A seguito di impugnazione proposta dal condannato, questa Corte di legittimità, con sentenza sez. 1 n. 20496 del 07/04/2022, annullava con rinvio il provvedimento, evidenziando come i Giudici baresi non avessero dato esaustiva risposta alle doglianze che il condannato aveva mosso in ricorso, ovvero che, dallalettura del certificato penale del COGNOME, risultava che: con ordinanza della Corte di appello di Bari del 30/11/2012 era stata applicata la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 26/09/2007 e del Tribunale di Bari in data 12/01/2008 (nn. 2 e 6 del certificato del casellario penale); con ordinanza del 30/01/2012 era stata riconosciuta la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 11/02/2009 e con la sentenza della Corte appello di Bari in data 15/06/2010; inoltre, con sentenza del 20/04/2020, la Corte di appello di Bari aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati dalla stessa giudicati e quelli oggetto della sentenza del 15/06/2010, che, a sua volta,
– Relatore –
Sent. n. sez. 1642/2025
CC – 13/05/2025
oltre a riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati da essa giudicati, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate ai nn. 1., 2. (sentenza 26/09/2007), 3. e 4. del casellario giudiziale; conseguentemente, argomentava la difesa del condannato, le pene di cui alle sentenze 26/09/2007, 12/01/2008 e 11/02/2009 dovevano ritenersi ricomprese nella pena calcolata con la pronuncia della Corte di appello di Bari del 20/04/2020.
1.3.Giudicando in sede di rinvio, la Corte d’appello di Bari, con ordinanza del 04/12/2023, affermava che la pena di anni venti inflitta con la sentenza del 20/04/2020 (che aveva posto in continuazione i reati giudicati con la medesima sentenza con quelli giudicati con la sentenza 14/11/2019 e quelli giudicati con la sentenza 15/06/2010, che, a sua volta aveva riunito in continuazione il reato giudicato con la sentenza 12/01/2008) comprendeva la pena inflitta con sentenza 12/01/2008, per la quale l’aumento ex art. 81 cod. pen. era stato stabilito in sei mesi di reclusione; non comprendeva invece le pene inflitte con le sentenze 26/09/2007 e 11/02/2009, nonostante i reati ivi giudicati fossero stati posti in continuazione con quelli giudicati con la sentenza 15/06/2010.
1.4.Impugnata con ricorso in cassazione anche tale ordinanza, la Corte di legittimità, con sentenza sez. 5 n. 23608 del 08/05/2024, ne disponeva l’annullamento con rinvio per nuovo esame, osservando che «la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 20 aprile 2020 ha effettivamente riconosciuto il vincolo della continuazione con il provvedimento di cui al n. 10) del certificato del casellario giudiziale del condannato, ossia la sentenza della stessa Corte d’Appello del 15 giugno 2010. SenonchØ, dall’esame del certificato del casellario giudiziario del ricorrente, risulta effettivamente, al punto n. 15), che, con ordinanza del 30 novembre 2012 della Corte d’Appello di Bari era stata riconosciuta la continuazione tra la predetta decisione e quella resa dal GIP di Bari in data 11 febbraio 2009, di cui al n. 7) del medesimo certificato. Inoltre, la pronuncia impugnata ha riconosciuto che la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 20 aprile 2020 Ł comprensiva della pena di cui al provvedimento del Tribunale di Bari del 12 gennaio 2008 riportato al n. 6) del certificato del casellario giudiziale. Peraltro, da quest’ultimo risulta che, con ordinanza del 30 novembre 2012 della Corte d’Appello di Bari, indicata al n. 16) dello stesso certificato, era stata posta in continuazione con la sentenza del GIP del medesimo Tribunale del 26 settembre 2007 (di cui al n. 2) dell’elenco del certificato). A fronte delle indicate risultanze del casellario giudiziale Ł dunque necessario che la Corte d’Appello di Bari riesamini le decisioni sottese, al fine di verificare la correttezza del cumulo operato».
1.5.Da ultimo, con l’ordinanza in preambolo, oggi impugnata, la Corte barese, analizzati in ordine cronologico i provvedimenti via via assunti (sentenze di condanna e provvedimenti di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.), ha evidenziato che:
-la sentenza della Corte di appello di Bari del 15/06/2010, irrevocabile il 01/03/2012, ha riconosciuto la continuazione con il reato giudicato con la sentenza Tribunale Bari 12/01/2008, irrevocabile il 03/04/2009;
-la Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza 30/11/2012, ha applicato la continuazione, separatamente, a due gruppi di sentenze:
A)sentenza Corte di appello di Bari del 15/06/2010, irrevocabile il 01/03/2012 (cui era già stato unificato il reato giudicato con la sentenza Tribunale Bari 12/01/2008, irrevocabile il 03/04/2009); sentenza GUP Tribunale Bari 11/02/2009, irrevocabile il 16/03/2010.
B)Sentenza Tribunale Bari 12/01/2008, irrevocabile 07/04/2009; sentenza Tribunale Bari 26/09/2007, irrevocabile il 28/03/2008;
-con sentenza 19/06/2013, irrevocabile il 03/11/2013, la Corte di appello di Bari ha
unificato i reati giudicati con quelli di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 15/06/2010, irrevocabile il 01/03/2012.
-la Corte di appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza 08/07/2014, ha riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alla sentenza Corte di appello di Bari del 15/06/2010, irrevocabile il 01/03/2012 (cui erano già stati unificati i reati giudicati con sentenza 19/06/2013, irrevocabile il 03/11/2013 della medesima Corte); i reati di cui alla sentenza 26/09/2007, irrevocabile il 28/03/2008; il reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Bari del 29/03/2012.
-la sentenza della Corte di appello di Bari del 20/04/2020, irrevocabile 26/09/2020, ha riconosciuto la continuazione tra i reati ivi giudicati e quelli giudicati con le seguenti sentenze: GUP Bari 14/11/2019; Corte appello Bari 15/06/2010, irrevocabile il 01/03/2012; Corte appello Bari 19/06/2013, irrevocabile il 03/11/2013.
-la citata sentenza del 20/04/2020 ha così determinato la pena da ultimo inflitta: pena base per il piø grave delitto di omicidio giudicato con sentenza GUP Bari del 14/11/2019, anni ventotto e mesi sei di reclusione, aumentata di complessivi anni otto di reclusione per i reati oggetto del giudizio innanzi a sØ; ulteriormente aumentata di anni tre di reclusione peri reati giudicati con la sentenza Corte di appello di Bari del 15/06/2010, irrevocabile il 01/03/2012, e di mesi sei di reclusione per i reati giudicati con la sentenza Corte appello Bari 19/06/2013, irrevocabile il 03/11/2013. La pena complessiva di anni quaranta così ottenuta Ł stata contenuta entro il limite di anni trenta ex art. 78 cod. pen.; su tale pena Ł stata infine applicata la diminuente del rito abbreviato, pervenendosi in tal modo alla pena finale di anni venti di reclusione.
Per rispondere quindi al quesito iniziale posto con l’istanza avanzata il 21/10/2020 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari (ovvero se nella pena di anni venti come sopra stabilita fossero ricomprese anche le pene inflitte con le sentenze 12/01/2008, 26/09/2007 e 11/02/2009), il G.E. ha ritenuto di dover fare riferimento a ciò che fu richiesto al Giudice della cognizione (in primo grado GUP Bari 27/03/2019; secondo grado Corte appello Bari del 20/04/2020). Ebbene, accogliendo le richieste formulate dalla difesa dell’imputato, il Giudice di primo grado aveva ritenuto la continuazione con i fatti giudicati con le sentenze: Corte di appello di Bari del 15/06/2010, irrevocabile il 01/03/2012, e Corte appello Bari 19/06/2013, irrevocabile il 03/11/2013. Il Giudice d’appello ha poi accolto l’ulteriore richiesta di riconoscimento della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza GUP Bari 14/11/2019.
Osserva conclusivamente il G.E. che, dal momento che ai giudici della cognizione non furono devolute le questioni attinenti al già avvenuto riconoscimento della continuazione tra sentenze di cui ai sopra citati provvedimenti emessi ex art. 671 cod. proc. pen. il 30/11/2012 ed il 08/07/2014, dette ordinanze non furono prese in considerazione nella determinazione finale della pena come operata dalla Corte di appello con sentenza del 20/04/2020.
Conseguentemente la Corte barese rispondeva al quesito posto dalla Procura generale territoriale nei seguenti termini: la pena di anni venti di reclusione inflitta con la sentenza 20/04/2020 comprende le pene applicate al Faccilongo con le sentenze emesse da:
Corte di appello di Bari il 15/06/2010, irrevocabile 01/03/2012 (con aumento così determinato: anni 2 mesi 3 di reclusione per il reato associativo; mesi 2 per ciascuno dei tre episodi di spaccio; mesi 1 per la detenzione dell’arma);
Tribunale di Bari 12/01/2008 irrevocabile 03/04/2009 (con aumento di mesi 2 di reclusione);
Corte appello Bari 19/06/2013, irrevocabile il 03/11/2013 (con aumento di mesi 6 di
reclusine)
La pena di anni venti di reclusione inflitta con la citata sentenza non ricomprende invece le pene inflitte con le seguenti sentenze: GUP Bari 11/02/2009, irrevocabile 16/03/2010 e GUP Bari 26/09/2007, irrevocabile 28/03/2009.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che denuncia, con un unico motivo, la violazione dell’art. 606 lett. c ) ed e ) cod. proc. pen. in relazione agliartt. 546 lett. e), 623 e 627 cod. proc. pen..
Il provvedimento impugnato risulta emesso in palese violazione di quanto sancito dalle due sentenze rescindenti, ed Ł errato: la sentenza della Corte di appello di Bari, avendo riunito in continuazione i fatti giudicati con la sentenza della medesima Corte emessa il 15/06/2010, non poteva non tenere conto del fatto che tale ultima sentenza era già stata unificatacon i reati giudicati con le sentenze 26/09/2007 e 11/02/2009.
In virtø del principio della unicità del reato continuato, quindi, le pene inflitte con dette sentenze, benchŁ non menzionate espressamente nella sentenza 20/04/2020 della Corte di appello di Bari, dovevano ritenersi comunque ricomprese nella pena finale irrogata.
Del tutto irrilevante Ł poi la circostanza che la Difesa, nell’avanzare nel giudizio di cognizione la richiesta di riconoscimento della continuazione, non avesse espressamente menzionato tutti i provvedimenti di unificazione, dal momento che l’istanza riguardava la sola sentenza della Corte di appello di Bari del 19/06/2013, che tuttavia aveva in precedenza già unificato i reati di cui alla sentenza 15/06/2010, che a sua volta era stata unificata con i reato di cui alle sentenze 26/09/2007 e 11/02/2009.
2.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
Il provvedimento impugnato, sia pure attraverso un iter motivazionale non privo di criticità, giunge alla corretta conclusione che nel calcolo della pena di anni venti di reclusione di cui alla sentenza del 20/04/2020, emessa dalla Corte di appello diBari nei confronti di COGNOME COGNOME non fossero ricomprese le pene inflitte al condannato con le sentenze 26/09/2007 e 11/02/2009.
2.Va innanzitutto chiarito come, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il Giudice dell’esecuzione nell’impugnata ordinanza non sia incorso in alcuna violazionedell’art. 627 cod. proc. pen..
Precisamente, la sentenza di questa Corte, sez. 1 20496 del 07/04/2022, aveva annullato con rinvio il provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione (che,a seguito della richiesta formulata dalla Procura generale della Repubblica di precisazione in merito all’inclusione o meno nel calcolo della pena di anni venti di reclusione di cui alla sentenza del 20/04/2020, emessa dalla medesima Corte nei confronti di NOME COGNOME, anche di quelle relative alle pronunce del 26/09/2007, 12/01/2008 e 11/02/2009 – attestava che le pene inflitte con queste ultime sentenze «non risultano come ricomprese nel calcolo stabilito nella sentenza di questa Corte del 20.4.2020»), limitandosi a rilevare l’assenza di motivazione dell’impugnato provvedimento, che aveva anche omesso di confrontarsi con i plurimi provvedimenti adottati anche in sede esecutiva evidenziati nell’atto di ricorso e risultanti nel certificato del casellario giudiziale.
Nuovamente investita del ricorso avvero l’ordinanza emessa il 04/12/2023 dalla corte barese in sede di rinvio, questa Corte, con sentenza sez. 5 n. 23608 del 08/05/2024, dopo
avere evidenziato che al punto 15) del certificato penale del COGNOME, si dava conto dell’emissione di un provvedimento di cumulo riguardante i delitti giudicati con sentenza del Gip del Tribunale di Bari in data 11/09/2009 (punto 7 del certificato) e con sentenza della Corte d’appello di Bari in data 15/06/2010 (punto 10 del certificato), annullava con rinvio l’impugnato provvedimentoinvitandoil Giudice dell’esecuzione a chiarire se la pronuncia del 2020, nel riconoscere il vincolo della continuazione con il provvedimento di cui al punto 10) del certificato penale avesse inteso ricomprendere anche i fatti accertati con le due sentenze testØ richiamate.
Le due richiamate sentenze rescindenti emesse da questa Corte lungi dal sancire principi di diritto cogenti cui il G.E. non avrebbe potuto che adeguarsi, si sono limitate ad evidenziare delle lacune motivazionali contenute nei provvedimenti impugnati, invitando il G.E. a colmarle.
3.Deve essere altresì precisato che l’ambito cognitivo demandato al giudice dell’esecuzione Ł delimitato dall’originaria istanza allo stesso avanzata, con la quale la Procura generale presso la Corte di appello di Bari formulava, il 21/10/2020, un’istanza rivolta alla Corte d’appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, volta a precisare se la pena di venti anni inflitta a NOME COGNOME con sentenza della medesima Corte d’appello del 20/04/2020, irrevocabile il 26/09/2020, comprendesse anche le pene inflitte al COGNOME con le sentenze del 12/01/2008, del 26/09/2007 e del 11/02/2009, e, nel caso, determinandone la misura.
La Corte di appello di Bari, in sede di cognizione, con sentenza del 20 aprile 2020, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del medesimo processo ed altri già irrevocabilmente giudicati, tra i quali, per quanto di interesse, i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 15/06/2010, irrevocabile il 01/03/2012.
Precedentemente, in sede esecutiva, con ordinanze ex art. 671 cod. proc. pen., il G.E. aveva unificato ai reati di cui alla predetta sentenza 15/06/2010, i reati di cui alle sentenze GUP Bari del 26/09/2007 e GUP Bari 11/02/2009.
Il ricorrente si duole del fatto che tali pene (inflitte con le ultime due sentenze GUP Bari del 26/09/2007 e GUP Bari 11/02/2009) non risultino inserite nel calcolo della pena unificata di cui all’ultima sentenza della Corte di appello di Bari del 20 aprile 2020.
La citata doglianza trova un suo fondamento nel principio c.d. transitivo del reato continuato. L’applicazione della continuazione fra determinati reati costituisce, infatti, un dato di fatto che rileva per il giudice nella delibazione di un’ulteriore istanza di applicazione della continuazione che attenga anche ai reati oggetto del vincolo in precedenza accertato: l’identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configura come avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui reati, sicchØ, proprio in forza dell’identità della genesi programmatica che costituisce la sua cifra caratteristica, si determina la proprietà transitiva secondo la quale, ove un reato risulti avvinto in continuazione con un secondo e questo, a sua volta, sia avvinto in continuazione con un terzo, anche il primo e il terzo sono da riunirsi in continuazione, poichØ essi sono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. La relazione stabilita tra tali reati, assodata l’identità della genesi programmatica che ne costituisce l’essenza, determina, per la proprietà transitiva che appartiene ai medesimi elementi, la conseguenza che, se un reato si stabilisce essere connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, viene ritenuto connesso ad un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione.
A ragione, quindi, il ricorrente si duole del fatto che la Corte barese, nell’emettere la sentenza 20/04/2020, abbia mancato di considerare che, in virtø del citato principio transitivo, la riconosciuta continuazione dovesse essere estesa anche alle sentenze GUP Bari del 26/09/2007 e GUP Bari 11/02/2009, ininfluente essendo la circostanza che nell’istanza ildifensore non le avesse citate, risultando esse dal certificato penale.
¨ quindi errata, perchØincontrasto con il principio dell’unitarietà del reato continuato, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondocui la Corte di merito non avrebbe giustamente tenuto conto di tali pene, perchØ esse non erano state indicate specificatamente dalla difesa quando aveva avanzato la richiesta di riconoscimento della continuazione (testualmente a pag. 8 dell’impugnato provvedimento: «i provvedimenti adottati ex art. 671 cpp… non furono perciò oggetto della valutazione della Corte territoriale in data 20/04/2020 perchØ estranei alle questioni devolute (non risultavano infatti sottoposte alla cognizione del giudice di primo grado ai fini della richiesta di continuazione), perchØ estraneia nuova autonoma richiesta (che sarebbe stata inammissibile) e perchØ non potevano essere vagliate d’ufficiosol perchØ risultanti dal certificato penale)».
Cionondimeno, non può che prendersi atto che il G.E., esaminati analiticamente i diversi provvedimenti di cognizione ed esecuzione con i quali si Ł riconosciuto al Faccilongo la continuazione interna ed esterna tra plurime violazioni, ha inequivocabilmente verificato che la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 20/04/2020 non ricomprendeva, nel calcolo effettuato, anche i fatti di cui alle due sentenze GUP Bari del 26/09/2007 e GUP Bari 11/02/2009.
In altre parole, il Giudice dell’esecuzione, chiamato dall’istanza della Procura generale ad interpretare il giudicato rappresentato dalla sentenza 20/04/2020, ha preso atto che le pene di cui alle sentenze GUP Bari del 26/09/2007 e GUP Bari 11/02/2009 (erroneamente) non erano state considerate.
¨, invero, risalente ed univoco il principio in base al quale «Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l’applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati» (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, COGNOME, Rv. 203816 01)
L’interpretazione del giudicato non può quindi trascendere i limiti dallo stesso posti: al giudice dell’esecuzione non Ł quindi consentito sostituirsi al giudice della cognizione al fine di colmare lacune o mancanze, non oggetto di specifica impugnazione, in cui sia incorso il giudice della cognizione.
Nel caso di specie, la Corte barese, nella sentenza 20/04/2020, ha certamente errato nel non considerare, a prescindere dalla (mancata) menzione fattane nell’istanza genetica proveniente dal difensore, che i reati di cui alle sentenze GUP Bari del 26/09/2007 e GUP Bari 11/02/2009, erano, per la nota proprietà transitiva di cui si Ł detto, certamente da ricomprendere nel calcolo finale della pena.
Ciò non ha fatto, e nØ il difensore nØ la parte pubblica hanno impugnato, sul punto, la sentenza, che Ł divenuta irrevocabile.
Ne consegue che il G.E. non poteva intervenire in supplenza dell’errore commesso dal giudice della cognizione, provvedendo a reinserire nel calcolo della pena complessivamente inflitta, pene che non erano state neppure implicitamente valutate.
Il provvedimento impugnato Ł quindi corretto nella sua parte dispositiva, laddove prende atto che le sentenze del GUP Bari del 26/09/2007 e del 11/02/2009, così come
rideterminate con i provvedimenti esecutivi sopra menzionati, non risultano essere ricomprese nella sentenza 20/04/2020 della Corte d’appello di Bari, e che ogni doglianza sul punto avrebbe dovuto essere proposta nella sede del giudizio di cognizione.
4.A corollario di tale conclusione va tuttavia specificato che le pene inflitte con le citate sentenze GUP Bari del 26/09/2007 e del 11/02/2009, erroneamente non inserite nel calcolo della pena operata dalla corte barese in sentenza 20/04/2020, avendo le stesse perso la loro autonomia, non potranno piø essere messe in esecuzione dal pubblico ministero.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME