Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11950 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11950 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il 20/08/1997 avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del GIP TRIBUNALE di Caltanissetta udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta con ordinanza emessa in data 27 novembre 2024, accoglieva l’istanza depositata nell’interesse di COGNOME NOME e, riconosciuta la continuazione fra il reato di cui alla sentenza di condanna n. 84/2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale e la sentenza n. 97/23 emessa dalla medesima autorità, rideterminava la pena complessiva in anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione e 14810 euro di multa e rigettava la richiesta di sostituzione della pena detentiva complessivamente rideterminata con altra pena.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamentava violazione degli artt. 533 secondo comma, 651, 666 e 617 cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, dopo avere considerato quale pena base quella inflitta con la sentenza 84/2022, ha rideterminato la pena per i soli reati satellite, di cui alla sentenza 97/2923, 12 episodi di cessione, in anni due di reclusione e 6000 euro di multa.
Così operando ha, però, per undici cessioni applicato un pena superiore a quella stabilita dal giudice della cognizione che, per le medesime 11 cessioni ha aumentato la pena di solo mesi quattro di reclusione e 667 euro di multa.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 20 bis cod. pen e 545 bis cod. proc. pen. per la mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.
Ritiene il ricorrente che la motivazione del rigetto sia illogica, poichŁ il giudizio prognostico Ł fondato sulla commissione di un reato risalente nel tempo.
Inoltre, il giudice dell’esecuzione non ha valutato la condotta collaborativa dell’imputato; sotto il profilo procedurale lamenta il mancato coinvolgimento di UEPE al fine di valutare la concedibilità della pena sostitutiva.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME chiede annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
1.1 Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 Rv. 268735)
Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, può quantificare un aumento di pena per i reati-satellite in misura superiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell’esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si Ł formato il giudicato in favore del condannato. (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021 Rv. 281678)
In tema di reato continuato, il giudice della cognizione che, riconosciuta la continuazione “esterna”, individui il reato piø grave in quello già giudicato con altre violazioni unificate a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già giudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione. (Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023 Rv. 286114 )
In ragione degli insegnamenti espressi con le massime sopra richiamate emerge che nŁ il giudice dell’esecuzione, nŁ il giudice della cognizione, nel rideterminare la pena a seguito del riconoscimento della continuazione fra piø fatti reato, possono applicare degli aumenti superiori a quelli stabiliti per i medesimi fatti dal giudice della cognizione, poichØ rispetto a tali aumenti si Ł formato un giudicato in favor del condannato, mentre la quantificazione non incontra limiti laddove il precedente provvedimento di unificazione non sia stato emesso dal giudice della cognizione, bensì da altro giudice dell’esecuzione, poichØ rispetto a tale determinazione non si Ł formato alcun giudicato.
1.2 Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato per le 12 cessioni di cocaina di cui alla sentenza 97/23 un aumento in continuazione sulla pena base di cui alla sentenza n. 84/22 di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione e 3333 euro di multa, cioŁ un aumento di gran lunga superiore a quello stabilito per undici episodi di cessione dal giudice della cognizione che, nella sentenza 84/22, ha determinato la pena base per una sola cessione in anni quattro di reclusione e 17.333 euro di multa e la ha aumentata per le altre undici cessioni di soli quattro mesi e 667 euro di multa, da ridursi per il rito di un ulteriore terzo.
E’ evidente che il giudice dell’esecuzione, violando il giudicato formatosi in favor del condannato, gli ha applicato un aumento per undici episodi di cessione di stupefacente notevolmente superiore a quello inflittogli con la sentenza definitiva in fase di cognizione.
Conseguentemente l’ordinanza deve essere annullata sotto il profilo della determinazione della
pena.
Il secondo motivo Ł infondato.
Ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228 – 01)
Il giudice dell’esecuzione può essere destinatario della istanza di applicazione della pena sostitutiva solo nei casi, del tutto eccezionali, individuati dall’art. 95 D.Lgs. 150/2022, quando cioŁ all’entrata in vigore del suddetto decreto il procedimento sia pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.
Tale situazione, come detto del tutto eccezionale, non essendo il giudice dell’esecuzione il destinatario naturale delle istanze di sostituzione della pena ex art. 545 bis cod. proc. pen., non ricorre nel caso in esame, in quanto la sentenza n. 84/22 Ł stata confermata con sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta in data 7 marzo 2023 e dunque certamente alla data del 30 dicembre 2022 detto procedimento non pendeva avanti alla Corte di Cassazione e analogamente la sentenza 97/23 Ł stata pronunciata in data 29 marzo 2023 e dunque nemmeno tale procedimento pendeva davanti alla Corte di Cassazione nel dicembre 2022.
In entrambi i casi, infatti, l’imputato avrebbe dovuto e potuto rivolgere l’istanza ex art. 545 bis cod. proc. pen. al giudice della cognizione, nel primo caso alla Corte di Appello, e nel secondo caso al giudice di primo grado; non avendo egli esercitato tale facoltà, che gli spettava pur avendone tempo e modo, Ł certamente decaduto, non essendo la competenza residua ed eccezionale del giudice dell’esecuzione prevista per offrire una seconda chance agli imputati che non ne abbiano usufruito nel corso del giudizio di cognizione, bensì per consentire l’esercizio di tale facoltà agli imputati i cui processi siano ancora pendenti ma non piø nelle fasi di merito, all’entrata in vigore della norma che ha previsto la sostituibilità della pena detentiva con le pene alternative.
3. L’ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta limitatamente alla determinazione della misura della pena complessiva, con rigetto nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME