Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42816 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME *COGNOME*COGNOME lette/seFttitele conclusioni del PG
Il Sostituto Procuratore Generale, dott. COGNOME NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., proposta da NOME COGNOME con riferimento ai reati giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili:
sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 13 ottobre 2014, irrevocabile il 21 marzo 2015, che ha condannato . l’istante alla pena di anni 7 mesi 4 di reclusione ed euro 11.600 di multa, in relazione a diciassette episodi criminosi di cui all’ art. 648-bis cod. pen., commessi, in luogo imprecisato, nel periodo ricompreso tra il 3 gennaio 2005 e il 6 novembre 2005 e già posti in continuazione tra loro;
- sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 19 luglio 2016, irrevocabile il 15 maggio 2018, che ha condannato l’istante alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 7.000 di multa, per undici fatti ex art. 648-bis cod. pen. e un fatto di ricettazione, commessi, in Milano, nel periodo ricompreso tra il 10 ottobre 2005 e il 24 gennaio 2007, già unificati sotto il vincolo della continuazione interna.
Il giudice dell’esecuzione, riconosciuta la riconducibilità dei reati sopra indicati al medesimo disegno criminoso, ha ridgterminato la pena finale in anni 10 mesi 3 di reclusione ed euro 12.100 di multa, così calcolata: partendo dalla pena base per il reato di cui al capo b) n. 1 della sentenza sub 2) e fermi gli aumenti in continuazione stabiliti dalla medesima sentenza, ha applicato un aumento di mesi 3 di reclusione ed euro 300 di multa per ciascuno dei dodici reati giudicati dalla sentenza sub 1), che aveva inflitto una pena finale di anni 6 di reclusione e 7.000 euro di multa.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, sviluppando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, in quanto il giudice dell’esecuzione ha quantificato gli aumenti di pena per i reati satellite di cui alla sentenza sub 1) in misura superiore a quelli stabiliti dal giudice della cognizione.
Il Tribunale abruzzese ha irrogato in relazione ai fatti giudicati con la sentenza sub 1) la pena complessiva di anni 7 mesi 4 di reclusione ed euro 11.600 di multa, applicando sulla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 11.000 di multa un incremento pari a mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuno degli ulteriori 16 episodi in continuazione.
Orbene, l’ordinanza gravata, in relazione a ciascuno dei reati di cui alla citata sentenza, ha invece apportato un aumento di mesi 3 ed euro 300 di multa, giungendo così ad applicare per tutti i fatti in essa contestati un aumento complessivo di anni 4 mesi 3 di reclusione ed euro 5.100 di multa.
A parere della difesa, è evidente dunque che il provvedimento impugnato ha violato il consolidato principio del divieto di reformatio in peius (ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte), apportando aumenti di pena in continuazione superiori a quelli irrogati dal Tribunale di Pescara quale giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
1.1. Dalla lettura della sentenza del Tribunale di Pescara, si evince che il giudice ha applicato la pena base di anni 6 di ‘reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato ex art. 648-bis cod. pen. di cui al capo 43) dell’imputazione, sulla quale ha apportato aumenti di pena in continuazione di mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa per ciascuno degli ulteriori sedici episodi in contestazione, giungendo così ad irrogare la pena finale di anni 7 mesi 4 di reclusione ed euro 11.600 di multa.
Dunque, l’aumento di mesi 3 ed euro 300 di multa, applicato dal giudice dell’esecuzione per ciascuno dei fatti di cui alla sentenza sub 1), è superiore rispetto a quello di mesi 1 di reclusione ed euro 100 di multa, irrogato in sede cognitoria per ciascuno dei sedici reati satellite di cui alla medesima sentenza.
Sul punto, va rammentato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 Cc. (dep. 10/02/2017) Rv. 268735).
Appare evidente come il giudice dell’esecuzione non abbia fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, in quanto ha quantificato gli aumenti per i sedici reati satellite di cui alla sentenza sub 1) in misura superiore a quell stabiliti dal giudice della cognizione.
1.2. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio, potendo procedersi direttamente in questa sede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della intervenuta applicazione della disciplina della continuazione, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni 6 di reclusione ed euro 7.000 di multa per i fatti giudicati dalla sentenza sub 2), resa dal Tribunale di Milano in data 19 luglio
2016, aumentata di mesi 3 di reclusione ed euro 300 di multa per il reato più grave di cui al capo 43) della condanna sub 1), inflitta dal Tribunale di Pescara il 13 ottobre 2014, ulteriormente aumentata di mesi 16 di reclusione ed euro 1.600 di multa per i sedici reati satellite contestati con tale ultima sentenza, per una pena finale di anni 7 e mesi 7 di reclusione ed euro 8.900 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena complessiva che determina in anni sette e mesi sette di reclusione ed euro 8.900 di multa.
Così deciso il 12.11.2024