Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
che ‘La chiesto 3, en so i limiti
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, l’annullamento senza rinvio e la rideterminazione degli aumenti di pen determinati in sede di cognizione
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le inda del Tribunale di Roma – in funzione di giudice dell’esecuzione avvinti in continuazione i reati giudicati, a carico di NOME COGNOME, m a) la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale mi preliminari ha cichiarato diari e: NOME &NOME del 10/06/2017 (pronuncia passata in giudicato il 21/09/2017, di condanna COGNOME pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. COGNOME 4PI4, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commessi il 22/10/2016); b) la sentenza della Corte di appello di Bologna del 31/05/2022 (pronuncia passata in giudicato il 15/10/2022, di condanna alla pena di anni due, mes die(: e giorni venti di reclusione ed euro tremila di multa, per i reati ex artt. 416, 648 e 493-ter cod. pen., commessi tra il 02/10/2019 e il 13/07/2021); contestualmente, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato non doverci prc edere in ordine all’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, fra la 3entenza sub b) e la seguente decisione: c) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di l: oma del 04/05/2023 (pronuncia passata in giudicato il 30/01/2024, di condanna COGNOME pena di anni tre di reclusione ed euro novemila di multa, per i reati ex artt. 4194, 640ter e 648 cod. pen., commessi il 09/07/2020), per esser stata già riconosciuta, la sussistenza del vincolo tra quest’ultima
pronuncia e quella riportata sub b), proprio mediante tale ultima decisioi ie.
Per l’effetto, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena complessivamente inflitta ad NOME – relativamente alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 31/05/2022, sopra indicata sub b) – nella misuri di anni sei, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 12.800,00 di multa
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limit necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. pr eros r r COGNOMECOGNOME stre :ta mente DC. p :m.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex a cod. proc. pen., per omessa, erronea e travisata valutazione emergenti dalle sentenze acquisite, oltre che dalla documenta all’incidente di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., chiedendosi I dell’ordinanza impugnata, laddove essa ha rideterminato la pena an ascritti nella prima sentenza, ma applicando la pena compless tt. 531 e 606 egli elementi ione allegata anni. lamento che : er i reati va in misura superiore, rispetto a quella già inflitta in relazione ai reati meno gravi, così violando il principio del ne bis in idem.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione al combi degli artt. 72 e seguenti, 81, primo e secondo comma cod. pen., 1 597, 666 e 671 cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea ap Jell’a t. 606, Iato lisposto ?.5 cc mma 3, )licaz one dei criteri e dei presupposti normativi da adoperare in sede di determinazio le della pena, in applicazione della continuazione in sede esecutiva e, co ue, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,, nor ché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del procedimen o.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senzE COGNOME rinvio dell’ordinanza impugnata, con rideterminazione della pena e, in patico re, con rimodulazione degli aumenti per la continuazione entro i limiti de erm nati dal giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. per.
È stata riconosciuta la continuazione in relazione a tutti i reati di cui alle sentenze indicate nell’istanza, applicando aumenti sanzionatori, relativarlente ai reati satelliti di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 10 giugno 2017, in misura superiore, rispetto a quella adottata dal giudice della cognizion peraltro, che possa essere rideterminata la pena nella presente sede ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen. 2. Si ritiene, di le( .; ittinnità,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Le doglianze difensive, sebbene articolate in due distinti motivi, presentano una evidente matrice c da prestarsi agevolmente alla trattazione unitaria. formalmente )mur e, tanto
Come già sintetizzato in parte narrativa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Roma ha applicato la continuazion, friE i reati commessi da COGNOME e giudicati mediante le sentenze sopra riportate sub )) e c) già in continuazione – da un lato, oltre che con la sentenza sub 1) dall’altro. Il Giudice dell’esecuzione ha poi stabilito la pena complessiva nella misurE di anni sei, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 12.800,00 di multa.
2.1. Quanto al meccanismo che ha condotto a tale determinazic ne, una volta individuato – quale più grave, tra quelli giudicati – il reato di cJi al apo 1 della sentenza sub b), il Giudice dell’esecuzione ha mantenuto f !rma la pena complessiva, inerente a tale decisione – nella misura risultante dalla già Evvenuta unificazione in continuazione con quella sub c) – ed ha poi operato un incr.mento, conseguente ai reati giudicati mediante la sentenza sub a), giungen o cor le detto
a determinare la pena complessiva – in ordine alla sentenza sub b) mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 12.800. A tale pen pervenuti, disponendo un aumento pari a mesi tre di reclusione ed di multa, in relazione a ciascuno dei reati giudicati mediante la sen eppure, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d nell’emettere sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. – aveva dispost i di pena pari a mesi uno di reclusione, con riferimento a ciascun reat – in inni sei, a fin 3Ie si è ?.uro recento enzai sub a); Bologna un umento ) satellite.
In tale parte del provvedimento, allora, si annida la lame peggiorativa; sul punto, è sufficiente richiamare – come correttamen dalla difesa, quanto dal Procuratore AVV_NOTAIO – il dictum di Sez. U 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, rv. 268735, a mente della qualei dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento tata riforma e fati:o tanto n. (S296 del : «Il giudice anzi matorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di coridani – a».
2.2. Non può trovare accoglimento, infine, la richiesta cli im -nediata rideterminazione della pena all’esito di annullamento senza rinvio, .ornni. lata dal Procuratore AVV_NOTAIO. È sicuramente preferibile, infatti, lasciare int )nsa la discrezionalità comnnisurativa al giudice dell’esecuzione, non potendosi nivvisare elementi utili alla automatica quantificazione della misura concreta dell’,E umento di pena, legittimamente determinabile entro una certa forbice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere lisposto l’annullamento con rinvio dell’avversata ordinanza, relativamen ‘e alla determinazione degli aumenti di pena, inerenti altre reati già ritenuti ,satel ite nella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bolc pia del 10.06.2017, irrevocabile il 21.09.2017.
P.Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determir azione degli aumenti di pena inerenti altre reati già ritenuti satellite con la senten -:a del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 10/06/2017, irrevi:cabile il O EE o 21/09/2017, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
N COGNOME Così deciso in Roma, 13 settembre 2024.
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