Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29572 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 26/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette :e conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 26 settembre 2023 la Corte d’appello di Roma, in funz:one di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di NOME COGNOME di appl cazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, e respinto la medesima istanza con riferimento ad altre tre condanne.
Tra le tre sentenze per cui era stata riconosciuta la continuazione vi era anche, per ciò che interessa questo giudizio, quella del Tribunale di Rieti del 19 aprile 2016 per il reato di cui all’art. 629 cod. peri, commesso in Fiano Romano il 25 maggio 2C14.
Tra le tre sentenze per cui era stata negata la continuazione vi era anc sempre per ciò che interessa questo giudizio, quella del Tribunale di Rieti del 14 genraio 2019 per il reato dell’art. 629 cod. pen. commesso in Fiano Romano dal settembre 2017 all’aprile 2018.
L’ordinanza impugnata ha respinto l’istanza di continuazione tra tali reati evidenziando la ampia distanza temporale tra gli stessi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il zramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati oggetto delle due sentenze del Tribunale di Rieti fosse desumibile dalla circostanza che le condotte di cui alla sentenza del 14 gennaio 2019 si protraevano, in realtà, da circa quattro anni, come riferito dalla stessa persona offesa, per cui, al di là di quanto riportato nel capo d’imputazione, dovevano essere ritenute iniziate già a partire dal 2014, e quindi in data prossima a quella di commissione del reato oggetto della sentenza del 19 aprile 2016; si tratta, peraltro, di condotte estorsive in danno dello stesso soggetto, ovvero la m ad -e.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è infondato, in quanto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 270074: COGNOME Il COGNOME riconoscimento COGNOME della cont nuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degl indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di dete. – minazione estemporanea), atteso che la prossimità temporale è uno degli indici rivelatori dell’esistenza del medesimo disegno criminoso ed, in presenza di una iistanza temporale di circa tre anni tra le condotte integrati reati oggetto delle due sentenze di condanna che si chiede di porre in conl:inuazione, non è manfestamente illogico che il giudice del merito abbia ritenuto che al momento di
ccrnmissiene dei primo reato il secondo non potesse essere stato programmato nelle sue linee essenziali.
La deduzione spesa nel ricorso, e con cui lo stesso attacca l’ordinanza impt. gnata, secondo cui la distanza temporale esistente tra i reati deve essere azze-ata calle dichiarazioni rese in giudizio dalla madre del ricorrente, e persona offesa dal reato, che ne! secondo processo aveva dichiarato che le richieste violente di denaro da parte del figlio si erano prolungate per ur periodo di quattro anni e qu.ndi avrebbero coperto, in realtà, anche un periodo che non è mai stato contestato al ricorrente, non tengono conto dei limiti per il giudice dell’esecuzione nelle possibilità di interpretazione libera del giudicato, atteso che lo stesso non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto diverse dagli accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264), e nel caso in esame non vi è nella sentenza di condanna un accertamento di responsabilità a carico del ricorrente anche per il periodo in:ermedio tra le due condotte per cui è stato condannato.
Il ricorso è, in definitiva, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc.essuaJ.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il presidente