Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20982 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, att che il giudice dell’esecuzione, nella rideterminazione della pena in seguito all’appl della disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non è vi giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma de 187 disp. att. cod. proc. pen, e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell’ pen ed al comma 2 dello stesso art. 671 cod. proc. pen (previo ragguaglio tra le p genere diverso ai sensi dell’art. 135 cod. pen.), limiti nel caso di specie pun osservati.
Ricordato che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve ca motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).
Osservato che, nel caso specifico, il giudice dell’esecuzione ha espresso razionalmen criteri sulla cui base ha realizzato l’incremento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza GUP Tribunale Bergamo del 21/07/2022 (non indifferente quantitativo di droga spacciat tipologia e buona qualità della sostanza stupefacente, pregressi prec:edente del Bou che depongono per il suo inserimento nel tessuto criminale dello spaccio)..
Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invoc sostanzialmente, una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimit
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condann del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favo della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misu indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024