Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11940 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11940 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 21/09/1976
avverso l’ordinanza del 24/04/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rideternninazione della pena complessiva finale in anni 5 mesi 6 di reclusione e euro 25.000 di multa
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica la Corte d’appello di Cagliari, in funzi giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod.proc formulata dal Procuratore Generale della Repubblica nei confronti di NOME NOMECOGNOME ha rideterminato in anni 6 mesi 1 di reclusione e C 28.800 di multa pena per i reati commessi dal COGNOME,giudicati con le sentenze in data 23.02.2 della Corte d’appello di Cagliari, 25.11.2008 del GUP del Tribunale di Caglia 29.04.2011 della Corte d’appello di Cagliari, fatti che erano già separatamente unificati tra loro ex art. 81, secondo comma,cod.pen. in sede cognizione,quanto a quelli giudicati con la prima e la seconda sentenza, e in esecutiva, quanto a quelli oggetto della seconda e della terza sentenza; il g dell’esecuzione individuava il reato più grave nella violazione dell’art. 73 D 309 del 1990, oggetto della sentenza 25.11.2008 del GUP del Tribunale d Cagliari, punita con la pena finale di anni 2 mesi 8 di reclusione e C 12.0 multa, sulla quale applicava gli aumenti di mesi 4 e C 2.000 per gli altr giudicati con la medesima sentenza, di complessivi anni 2 mesi 8 e C 14.000 p i fatti giudicati con la sentenza 23.02.2016 della Corte d’appello di Cagliar ulteriori mesi 5 e C 800 per i reati oggetto della sentenza 29.04.2011 medesima Corte territoriale.
2. Ricorre per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore, deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 671 cod.proc.pen., lamentando superamento – da parte della pena finale determinata dall’ordinanza impugnata del limite legale invalicabile costituito dalla sommatoria delle pene infli ciascuno dei provvedimenti unificati in continuazione, nella specie pari ad an mesi 6 di reclusione e C 25.000 di multa, nonché l’erronea individuazione reato più grave che, in relazione alla valutazione compiuta dal giudice cognizione nella sentenza 23.02.2016 della Corte d’appello di Cagliari, era qu giudicato al capo 51 della medesima sentenza (e non quello giudicato dal sentenza 25.11.2008 del GUP del Tribunale di Cagliari).
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rideterminazione del pena complessiva finale in anni 5 mesi 6 di reclusione e C 25.000 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, essendo l’ordinanza impugnata incorsa in entrambe violazioni di legge lamentate dal ricorrente.
2. Quando l’applicazione della disciplina della continuazione sia richiesta in esecutiva, ex art. 671 cod.proc.pen., con riferimento ai fatti giudicati sentenze irrevocabili, l’individuazione della violazione più grave, sulla applicare gli aumenti di pena per i reati satellite, deve avvenire ai sensi
187 disp.att.cod.proc.pen., che detta una regola specifica sul punto, secondo si deve considerare violazione più grave quella per la quale è stata irrog pena in concreto più elevata determinata dal giudice della cognizione, an quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato (Sez. 1 n. 31 del 9/05/2014, Rv. 261088).
Detta regola deve trovare applicazione anche quando il giudice della cognizio abbia già provveduto a unificare sotto il vincolo della continuazione talun reati oggetto della richiesta ex art. 671 cod.proc.pen., con riferimento a sub iudice davanti a lui e ad altri già giudicati in via definitiva con una sentenze alle quali si riferisce la richiesta di unificazione endo in in executivis (ess questo caso il giudice della cognizione tenuto a individuare, a sua volta, i più grave, sul quale applicare gli aumenti per la continuazione, in base al c stabilito dall’art. 187 disp.att.cod.proc.pen., confrontando la pena inflit reati già separatamente giudicati con quella irroganda per i fatti sottoposti vaglio, stante la necessità di rispettare – sul punto – le statuizioni già c giudicato: Sez. 2 n. 935 del 23/09/2015, Rv. 265733; Sez. 6 n. 36402 4/06/2015, Rv. 264582; Sez. 2 n. 21769 del 4/02/2014, Rv. 259572).
Proprio tale fattispecie ricorre con riguardo ai reati giudicati con le pr sentenze oggetto della richiesta ex art. 671 cod.proc.pen. formulata dal Vinc fatti giudicati con la sentenza 25.11.2008 del GUP del Tribunale di Cagli infatti, sono già stati unificati in continuazione dalla Corte d’appello di con quelli oggetto della sua cognizione nella sentenza 23.02.2016.
Consegue che il reato più grave, tra quelli giudicati con le predette due sen agli effetti della loro unificazione in continuazione coi reati oggetto dell sentenza, pronunciata il 29.04.2011 dalla Corte d’appello di Cagliari, deve e individuato in quello che il giudice della cognizione, nella sentenza 23.02. della Corte d’appello di Cagliari, ha ritenuto tale – indicandolo nel capo 51 relativa rubrica – con statuizione coperta da giudicato che non poteva più es modificata in executivis dall’ordinanza qui impugnata, che ha erroneamente proceduto a una nuova (e diversa) individuazione del reato più grave in que giudicato con la sentenza 25.11.2008 del GUP del Tribunale di Cagliari, facen così rivivere come pena base (sulla quale sono stati applicati gli aumenti e 81 cod.pen.) la relativa pena originaria di anni 2 mesi 8 di reclusion 12.000 di multa, con operazione che era preclusa dall’intervenuta riqualificaz della violazione come reato satellite e dalla conseguente rideterminazione d pena nella diversa e definitiva misura risultante dalla sentenza 23.02.2016 Corte d’appello di Cagliari.
3. La violazione del disposto dell’art. 187 disp.att.cod.proc.pen. ha con l’ordinanza gravata a rideterminare la pena per i reati giudicati con le se
23.02.2016 della Corte d’appello di Cagliari e 25.11.2008 del GUP del Tribuna di Cagliari in una misura superiore a quella di anni 5 di reclusione e C 24.0 multa già determinata per i medesimi reati in sede di cognizione, pervenen quindi – a seguito dell’aumento ex art. 81 cod.pen. applicato per i reati gi dalla sentenza 29.04.2011 della Corte d’appello di Cagliari – alla quantifica di una pena complessiva finale di anni 6 mesi 1 di reclusione e C 28.800 multa, superiore a quella risultante dalla somma algebrica della pena ba degli aumenti di pena già determinati, per tutti i reati unificati in contin in sede di cognizione e in sede esecutiva.
Così operando, l’ordinanza impugnata è incorsa nella violazione dell’art. comma 2, cod.proc.pen., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Cor nella sentenza n. 6296 del 24/11/2016 (Rv. 268735), che ha affermato principio per cui il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazio trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i singoli reati satel misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sen irrevocabile di condanna.
4. Poiché la doglianza del ricorrente si sostanzia proprio nel censurare l’err della determinazione della pena complessiva finale, risultante dall’unifica sotto il vincolo della continuazione, operata dall’ordinanza impugnata, di fatti giudicati con le tre sentenze sopra indicate, in una misura superiore a dei precedenti provvedimenti che avevano già unificato ex art. 81 cod.pen. i r oggetto, rispettivamente, delle sentenze 23.02.2016 della Corte d’appell Cagliari e 25.11.2008 del GUP del Tribunale di Cagliari, da un lato, e d sentenze 25.11.2008 del GUP del Tribunale di Cagliari e 29.04.2011 della Cort d’appello di Cagliari, dall’altro, alla relativa richiede un semplice emendatio, che calcolo aritmetico, è legittimata a provvedere direttamente questa Co annullando sul punto senza rinvio l’ordinanza gravata e rideterminando in definitiva la pena in anni 5 mesi 6 di reclusione ed euro 25.000 di m ottenuta sommando a quella di anni 5 di reclusione e C 24.000 di mul determinata dalla sentenza 23.02.2016 della Corte d’appello di Cagliari per i giudicati dalla stessa e dalla sentenza 25.11.2008 del GUP del Tribunale Cagliari, l’aumento di mesi 6 di reclusione e C 1.000 di multa già quantificat giudice dell’esecuzione con ordinanza 11.10.2016 per i fatti giudicati c sentenza 29.04.2011 della Corte d’appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazion della pena per i reati unificati in continuazione di cui alle sentenze febbraio 2016 e del 29 aprile 2011 della Corte di appello di Cagliari e d (
novembre 2008 del GUP del Tribunale di Cagliari, pena che ridetermina in anni mesi 6 di reclusione ed euro 25.000 di multa. Così deciso il 18/01/2019
Il Presidente NOME COGNOME
Il Consigliere estensore NOME COGNOME Uk)