Reato Continuato: La Cassazione Fissa i Paletti in Fase Esecutiva
Il concetto di reato continuato rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per garantire una pena equa e proporzionata a chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo piano. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa verifica di specifici indicatori. Con la sentenza n. 7318/2024, la Corte di Cassazione torna sull’argomento, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del giudice di merito, specialmente quando la richiesta viene avanzata in fase esecutiva.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso riguarda un soggetto condannato con tre distinte sentenze definitive per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Nello specifico:
- Una prima condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosa, per fatti commessi tra il 2015 e il 2017.
- Una seconda condanna per un’altra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per fatti avvenuti tra il 2013 e il 2014.
- Una terza condanna per un singolo episodio di spaccio commesso nel 2015.
L’interessato, tramite il suo difensore, si rivolgeva al Giudice dell’esecuzione chiedendo di unificare le pene inflitte, sostenendo che tutti i reati fossero stati commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso. La Corte d’Appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza. Contro tale decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione.
L’istanza sul reato continuato e il rigetto in Appello
La Corte d’Appello aveva negato il riconoscimento del reato continuato basando la sua decisione su elementi fattuali precisi. Aveva infatti evidenziato che le compagini associative giudicate nelle prime due sentenze erano diverse per composizione dei membri (con una sola eccezione), per ambito territoriale e, soprattutto, per connotazione criminale. La prima associazione era caratterizzata da metodo e finalità mafiose, elemento del tutto assente nella seconda. Secondo i giudici di merito, queste differenze sostanziali erano sufficienti a escludere l’esistenza di un programma criminoso unitario che potesse legare i diversi episodi.
La Valutazione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione impugnata. La sentenza si articola su due principi cardine del nostro sistema processuale: la rigorosa valutazione dei presupposti del reato continuato e i limiti del giudizio di legittimità.
La Corte ha innanzitutto ribadito l’orientamento consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite, secondo cui per il riconoscimento della continuazione non è sufficiente la mera omogeneità dei reati o la contiguità temporale. È necessaria una verifica approfondita di indicatori concreti, come le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni e le abitudini di vita del reo. L’elemento cruciale, tuttavia, rimane la prova che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, e non fossero invece frutto di decisioni estemporanee.
Il ruolo del giudice di merito nell’accertamento del reato continuato
Il punto centrale della decisione della Cassazione risiede nella natura del suo giudizio. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’accertamento di questi indici è un compito esclusivo del giudice di merito (in questo caso, il Giudice dell’esecuzione). Il suo apprezzamento è insindacabile in Cassazione se la motivazione è, come nel caso di specie, adeguata, logica e priva di travisamenti dei fatti.
Il ricorso, secondo la Corte, si limitava a riproporre doglianze di merito, chiedendo di fatto una nuova e diversa valutazione degli elementi già esaminati dalla Corte d’Appello. Un’operazione, questa, preclusa in sede di legittimità, dove non è consentito sostituire l’interpretazione dei fatti del giudice di merito con una ritenuta più plausibile dal ricorrente.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Il Giudice dell’esecuzione aveva solidamente ancorato la sua decisione a specifici elementi fattuali: la diversità dei compartecipanti, delle connotazioni criminali (mafiose e non) e dell’ambito territoriale delle associazioni. Questi elementi, valutati nel loro complesso, hanno portato il giudice a concludere per l’assenza di un medesimo disegno criminoso. Questa è una valutazione sul fatto, non rivedibile in Cassazione.
La Suprema Corte ha quindi affermato che il ricorso era inammissibile perché non denunciava un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, ma mirava a ottenere una rivalutazione del merito. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’istituto del reato continuato, soprattutto in fase esecutiva, non è un automatismo derivante dalla somiglianza dei crimini commessi. Richiede una prova rigorosa dell’esistenza di un’unica programmazione iniziale, la cui valutazione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ma motivato, del giudice di merito. Per la Corte di Cassazione, la diversità strutturale e qualitativa tra diversi sodalizi criminali è un elemento di fatto potente che può legittimamente fondare il diniego del riconoscimento della continuazione, e tale valutazione, se logicamente argomentata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Cosa si intende per ‘medesimo disegno criminoso’ ai fini del reato continuato?
Per ‘medesimo disegno criminoso’ si intende un piano unitario e deliberato, concepito almeno nelle sue linee essenziali prima della commissione del primo reato, che lega tra loro più violazioni della legge penale. Non è sufficiente che i reati siano simili o commessi a breve distanza di tempo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma chiedeva alla Corte una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice dell’esecuzione. Questo tipo di riesame del merito è precluso nel giudizio di legittimità.
La diversità dei gruppi criminali e la presenza dell’aggravante mafiosa possono escludere il reato continuato?
Sì, secondo la sentenza, la diversità dei partecipanti, del territorio e soprattutto delle connotazioni dei reati (in questo caso, la presenza dell’aggravante mafiosa solo per alcuni) sono elementi di fatto che il giudice di merito può legittimamente utilizzare per escludere l’esistenza di un unico disegno criminoso e, di conseguenza, negare l’applicazione del reato continuato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7318 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugNOME, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con tre sentenze emesse da: 1) Corte di appello di Catania del 09/07/2021, irrevocabile il 23/11/2021, per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991, commessi in Catania, Rosarno e Siracusa dal febbraio 2015 al settembre 2017; 2) Corte d’appello di Catania del 09/04/2019, irrevocabile il 12/01/2021 per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catania dall’ottobre 2013 al giugno 2014; 3) GIP di Siracusa del 13/10/2015, irrevocabile il 31/12/2015, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Siracusa il 22/05/2015.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale ha osservato come le compagini associative delle sentenze sub 1) e 2) fossero diverse, anche dal punto di vista territoriale, senza coincidenza tra i sodali (con la sola eccezione di NOME COGNOME), e che solo i fatti di cui alla prima sentenza fossero aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991 perché maturati in un contesto mafioso; quanto alla sentenza sub 3), commesso dal solo COGNOME, osservava il G.E. come non fosse emerso alcune elemento da cui desumere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso con gli altri fatti.
Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole il ricorrente che il G.E. non abbia ritenuto la continuazione tra i fatti oggetto dell’istanza pur essendo gli stessi omogenei, collocati nello stesso ambito spazio-temporale e lesivi del medesimo bene giuridico.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va osservato in via preliminare come la sentenza della Corte di appello di Catania del 09/07/2021 (sentenza sub 1.) abbia già riconosciuto, in fase di cognizione, la continuazione con il delitto giudicato con la sentenza sub. 3.
Con riferimento alla richiesta di continuazione tra i fatti (già unificati) di cui alle sentenze sub. 1 e 3 con i fatti giudicati con la sentenza sub. 2, il ricorso è inammissibile perché si basa su motivi non consentiti dalla legge, in quanto ripropone doglianze volte ad ottenere una rivalutazione del merito non consentita nella presente sede di legittimità.
Va infatti ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Inoltre, è stato – a più riprese – affermato che «l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022).
- Nel caso specifico, il giudizio del giudice dell’esecuzione, per quanto sintetico, è tuttavia solidamente ancorato a specifici elementi di fatto che il ricorso non è in grado di superare. In particolare il Giudice dell’esecuzione ha sottolineato la diversità, per compartecipanti e per connotazioni (il primo caratterizzato dal metodo e finalità mafiosi, il secondo no), oltre che territoriale, tra le compagini associative di cui alle sentenze sub 1. e sub 2., osservando conclusivamente come non fossero emersi elementi dai quali desumere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso anche rispetto al reato giudicato con la sentenza sub 3.
Trattasi di valutazioni sul fatto, non rivedibili in questa sede. Basterà infatti rammentare come – in tema di giudizio di cassazione – restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugNOME (Sez. 6 – , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 – 01).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente