Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41947 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41947 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/12/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
letta la memoria scritta con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 15 dicembre 2022 del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze:
sentenza del Tribunale di Termini Imerese, emessa in data 21 settembre 2017, irrevocabile il 17 ottobre 2018, di condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui ai capi a), b) e c);
sentenza del Tribunale di Trapani, emessa in data 25 luglio 2019, irrevocabile il 10 febbraio 2022, di condanna alla pena di anni 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 1530 di multa per i reati ascritti ai capi a), e), f), g); h), i m), n), o), p), q).
Il giudice dell’esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni 5 di reclusione ed euro 1360 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni 4 di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui al capo n) della sentenza sub b); aumentata, per gli ulteriori quattordici reati, di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 840 di multa (mesi 3 di reclusione ed euro 60 di multa per ciascun reato); diminuita per la scelta del rito abbreviato in entrambi i procedimenti.
Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 lett. b), c) c.p.p. in relazione all’art. 81 comma 2 cod. pen. nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Invero, il giudice dell’esecuzione, dopo aver correttamente individuato il reato più grave in quello di cui al capo n) della sentenza sub b), avrebbe dovuto operare un aumento per gli ulteriori tredici reati satellite, in luogo dei quattordic erroneamente considerati nel provvedimento gravato, in quanto il capo o) della seconda pronuncia era caduto nei gradi successivi di giudizio; il capo n) è stato considerato erroneamente sia quale reato più grave che quale reato satellite.
Inoltre, il decidente ha proceduto, per i reati che erano satellite già nella sentenza del 25 luglio 2019 del Tribunale di Trapani, ad un aumento di pena superiore rispetto a quanto statuito dal giudice della cognizione che aveva inflitto un aumento pari ad un mese di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno dei reati satellite del delitto di cui al capo n). In tal modo, l’ordinanza impugnat ha inspiegabilmente irrogato una pena complessivamente superiore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Trapani.
Infine, si deduce la mancanza di motivazione sulla determinazione dell’aumento di pena per la continuazione, che non consente il controllo sull’esercizio del potere discrezionale di cui gode il giudice dell’esecuzione.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
1. Il ricorso è fondato.
Il primo argomento speso dal ricorso, secondo cui l’aumento per i reati satellite operato dal giudice dell’esecuzione non è corretto, perché lo stesso ha calcolato quattordici aumenti, anziché tredici, è fondato, in quanto dal testo stesso della ordinanza impugnata si comprende che il giudice dell’esecuzione ha considerato tra i reati per cui operare un aumento anche il reato oggetto del capo o) della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 25 luglio 2019, la cui statuizione di condanna, però, è caduta nei gradi successivi di giudizio.
E’ corretto anche il secondo argomento speso dal ricorso, secondo cui nell’individuare la pena per i reati satellite, il giudice dell’esecuzione ha violato regola dell’art. 671, comma 2, cod. proc. peri., che dispone che, quando applica la disciplina del concorso formale o del reato continuato, “il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto”.
Nell’interpretare questa disposizione, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente all’applicazione della disciplina del reato continuato, non incontra un limite massimo soltanto nella perla finale, ma anche nei passaggi intermedi, in quanto non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con l decisione di condanna (cfr. Sez. U, Sentenza n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 – 01).
Applicando questo principio di diritto al caso oggetto del giudizio, ne consegue che gli aumenti sulla pena detentiva operati dalla ordinanza impugnata per dieci dei tredici reati satellite (ovvero per i dieci reati che erano già satellite de continuazione interna alla sentenza del Tribunale di Trapani, del 25 luglio 2019) sono stati determinati in violazione di legge, in quanto il giudice dell’esecuzione ha quantificato l’aumento in mesi 3 di reclusione ed euro 60 di multa per ciascun reato satellite, mentre il giudice della cognizione aveva stabilito un aumento nella misura di 1 mese di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascuno degli stessi reati satellite.
Il terzo argomento sulla mancanza di motivazione degli aumenti operati per i reati satellite è assorbito.
In definitiva, il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ci ha
dichiarato costituzionalmente illegittimi gli aria. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Palermo. Così deciso il 28 giugno 2023.