Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43507 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2022 del TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso; rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATI -0
GLYPH Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2022, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, si pronunciava sull’istanza di revoca parziale del giudicato per violazione del divieto di ne bis in idem e, contemporaneamente, su quella di riconoscimento del beneficio della continuazione proposte, in tempi diversi, da NOME COGNOME, e riunite per avere ad oggetto le medesime sentenze ed in ragione della loro connessione soggettiva.
Nell’accogliere la prima istanza, il Giudice disponeva la revoca parziale delle seguenti sentenze:
GLYPH sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, in data 6 novembre 2013, irrevocabile il 23 aprile 2014, nella parte in cui, in relazione al capo di imputazione 1), condannava il COGNOME alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa;
GLYPH sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, in data 9 luglio 2015, irrevocabile il 5 maggio 2017, nella parte in cui, in relazione al capo di imputazione b), condannava il COGNOME alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa;
sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 15 dicembre 2015, irrevocabile il 9 febbraio 2016, che condannava il COGNOME alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa;
GLYPH sentenza emessa dal Tribunale di Modena, in data 28 giugno 2016, irrevocabile l’8 novembre 2016, nella parte in cui, in relazione al capo di imputazione 2), condannava il COGNOME alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Le sentenze di condanna sopradette venivano revocate limitatamente alla parte di pena irrogata per il reato di ricettazione in quanto si accertava che lo stesso fatto era già stato giudicato con altre sentenze (sentenza Tribunale di Modena, sez. distaccata di Pavullo del 22/03/2013, irr. il 09/05/2013 e sentenza del Tribunale di Modena del 17/10/2017, irr. il 10/03/2018), in relazione alle quali veniva confermata la piena esecutorietà.
Il Tribunale, poi, nell’analizzare l’istanza relativa alla richiesta di riconoscimento della continuazione, riconosceva parzialmente il beneficio in parola.
L’istanza aveva ad oggetto le seguenti sentenze:
sentenza emessa dal Tribunale di Modena, sez. distaccata di Pavullo, del 22/03/2013, irrevocabile il 09/05/2013;
sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 6 novembre 2013, irrevocabile il 23 aprile 2014;
sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 9 luglio 2015, irrevocabile il 5 maggio 2017;
sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 15 dicembre 2015, irrevocabile il 9 febbraio 2016;
sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 28 giugno 2016, irrevocabile il 8 novembre 2016;
sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 5 ottobre 2017, irrevocabile il 20 febbraio 2018;
sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 17 ottobre 2017, irrevocabile il 10 marzo 2018.
Il Tribunale, dopo avere precisato che la sentenza sub 4), che constava di un solo capo di imputazione, era stata revocata ex art. 649 cod. proc. pen., riteneva sussistente la medesi mezza di disegno criminoso tra tutte le sentenze che erano state oggetto di istanza di revoca parziale del giudicato per violazione del divieto ne bis in idem, osservando come tutti i reati fossero caratterizzati da un medesimo modus operandi, consistente nell’utilizzo di assegni di provenienza illecita per perpetrare i reati di truffa; reati questi ultimi tutti commessi in uno spazio temporale alquanto ristretto, tra il maggio ed il novembre 2011.
Il Giudice dell’esecuzione respingeva invece l’istanza con riguardo alla sentenza n. 6), emessa dal Tribunale di Verona in data 5 ottobre 2017, irrevocabile il 20 febbraio 2018, evidenziando modalità operative differenti e distanza temporale (circa due anni) rispetto agli altri accadimenti oggetto di analisi.
Nel procedere alla determinazione di una pena unitaria, il Tribunale riteneva che per individuare il reato più grave, sulla base del quale operare poi i singoli aumenti, fosse necessario rideterminare autonomamente la pena per i reati satelliti giudicati con le sentenze che avevano formato oggetto di revoca parziale e, a sostegno di tale conclusione citava la giurisprudenza di legittimità prodottasi con riferimento alla aboliti° criminis (v. sentenza n. 8453/2019).
Rideterminate quindi le pene per i reati di cui alle sentenze sub 2), 3) e 5), individuava quale reato più grave quello di cui al capo 4) della sentenza Tribunale di Reggio Emilia del 6 novembre 2013, irrevocabile il 23 aprile 2014, pari ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed C 344 di multa. Su tale pena base, stabiliva quindi i seguenti aumenti per la continuazione :
in relazione alla sentenza Tribunale di Modena, sez. distaccata di Pavullo, del 22/03/2013, irr. il 09/05/2013: capo a): mesi 3 di reclusione ed C 150 di multa; capi b) e c), mesi 1 di reclusione ed C 100 di multa ciascuno;
in relazione alla sentenza Tribunale di Reggio Emilia del 6 novembre 2013, irr. il 23 aprile 2014: capo 2): mesi 3 giorni 15 di reclusione ed C 200 di multa; capo 3):
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NOME
giorni 15 di reclusione ed C 50 di multa; capo 5): mesi 4 di reclusione ed C 250 di multa; capo 6): mesi 1 di reclusione ed C 100 di multa;
in relazione alla sentenza Tribunale di Reggio Emilia del 9 luglio 2015, irr. il 5 maggio 2017: mesi 3 di reclusione ed C 150 di multa;
in relazione alla sentenza Tribunale di Modena del 28 giugno 2016, irr. il 8 novembre 2016: mesi 2 di reclusione ed C 100 di multa;
in relazione alla sentenza Tribunale di Modena del 17 ottobre 2017, irr. il 10 marzo 2018: mesi 2 di reclusione ed C 100 di multa;
per una pena complessiva di anni 3 mesi 1 di reclusione ed C 1.032,00 di multa.
2.Avverso l’ordinanza indicata, NOME COGNOME ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del beneficio della continuazione relativamente alla sentenza indicata con il n. 6) nell’ordinanza impugnata.
Ad opinione del Difensore la motivazione sarebbe carente perché basata su una valutazione solo parziale degli elementi c.d. rivelatori. Inoltre, con riguardo ai singoli elementi posti dal Tribunale a fondamento della propria decisione reiettiva, il Difensore ritiene incompleta la valutazione del dato temporale in quanto si sarebbe trascurato di considerare che tra la denuncia del falso sinistro (sentenza sub 6) e le precedenti condotte truffaldine di cui alle altre sentenze, in relazione alle quali il beneficio è stato riconosciuto, si inseriscono altri sinistri aventi ad oggetto lo stesso autoveicolo nei quali risultano coinvolti anche familiari del COGNOME e che, quindi, questi fatti fungerebbero da ff1 rouge. Infine, l’affermata differenza inerente alle modalità operative dell’illecito di cui alla sentenza sub 6) sarebbe, in realtà, solo apparente in quanto le due tipologie di condotte (art. 640 e art. 642 cod. pen.) condividono operativamente proprio il ricorso ad artifici e raggiri.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. Cod. proc. pen. nonché contestuale vizio di motivazione. In primo luogo, il Difensore evidenzia l’impossibilità di applicare in via analogica all’istituto regolato dall’art. 671 cod. proc. pen., i principi giurisprudenziali elaborati in relazione al diverso istituto discipliNOME dall’art. 673 cod. proc. pen., dell’aboliti° criminis, stante la sostanziale differenza riscontra bile tra i due istituti. in quanto la disposizione da ultimo citata ha carattere eccezionale. Mentre nel caso di aboliti° criminis, a causa della “scomparsa” della violazione più grave “dal mondo dei fatti penalmente rilevanti” sarà necessario rideterminare la pena per i reati satellite ed individuare al loro interno la nuova violazione più grave, nel caso di revoca per violazione del ne bis in idem in relazione alla violazione più grave, tale operazione non sarà necessaria in quanto il reato più grave permane e conserva la sua rilevanza
penale, non potendo tuttavia essere sanzioNOME in quanto già punito con altra sentenza.
Il ricorrente osserva anche come il Giudice dell’esecuzione abbia errato nell’avere determiNOME, con riferimento ai reati satellite, aumenti di pena superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione, in palese violazione di legge (artt. 81 cod. pe ., 671 cod. proc. pen. e 187 disp. Att. Cod. proc. pen.); censura, infine, l’irragionevolezza della decisione laddove sono stati stabiliti aumenti di pena inversamente proporzionali alla gravità dei reati.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e, quanto al secondo, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato e va – pertanto – rigettato.
1.1 Va premesso che, in via generale, al fine di valutare l’applicabilità della norma in tema di reato continuato (art. 81 comma 2 cod. pen.) è necessario che il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzioNOMErio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multís Sez. 1 n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862).
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le molte, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010 Rv. 248862).
Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale – maturata in questa sede di legittimità – ha individuato i possibili «indici rivelatori» della effetti preordinazione unitaria : a) nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, b) nelle concrete modalità della condotta, c) nella medesimezza del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici, d) nell’apprezzamento della causale e delle condizioni di
tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchè significativi (Sez. 1 n. 44862 del 5.11.2008, rv. 242098).
La unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere dei reati.
Venendo al caso che ci occupa, il giudice dell’esecuzione, dopo avere correttamente ritenuto sussistente la continuazione tra i fatti reato di cui alle sentenze sopra indicate ai numeri 1), 2), 3), 5) e 7), valorizzando in tal senso la medesimezza del modus operandi e la contiguità cronologica, ha invece escluso la possibilità di riconoscere l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai fatti giudicati con la sentenza sub 6).
Il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza ab initio di una programmazione unitaria nella fase genetica, risultando dirimente, oltre alla diversità della condotta, anche il lasso temporale intercorrente tra i fatti.
Il ricorso, di contro, ha argomentato reiterando la tesi della riconducibilità di tutti i fatti ad unico e originario progetto criminoso, sollecitando una valutazione alternativa degli argomenti posti alla base della decisione impugnata.
A tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte – a più riprese – ha affermato che «l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022).
3. Il secondo motivo è fondato.
3.1. Il giudice dell’esecuzione non ha fatto corretta applicazione del principio, rilevante nel caso di specie, per cui, in caso di pluralità di giudicati relativi allo stesso fatto ed alla stessa persona, il giudice dell’esecuzione deve ordinare l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare quello più grave, provvedendo ad una revoca parziale di quest’ultimo, qualora, insieme al fatto più volte giudicato, la sentenza che prevede la pena di entità maggiore riguardi anche altri fatti concorrenti, dovendosi in questa ipotesi detrarre, con una operazione matematica, dalla pena irrogata per il fatto giudicato più volte, quella necessaria per eliminare l’effetto della violazione del divieto di secondo giudizio (Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, Rv. 267278 – 01).
Il giudice dell’esecuzione che procede alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze e provvedimenti, ciascuno dei quali afferente a più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare, poi, quello più grave e, solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. In particolare, il giudice dell’esecuzione, individuato il reato più grave e la relativa pena nei sensi anzidetti, deve poi procedere ex novo all’individuazione degli aumenti per i reati satellite da unificare nel vincolo della già riconosciuta continuazione (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987).
3.2. Va tuttavia precisato che, nel procedere a questo giudizio ex novo degli aumenti per i reati satellite, il giudice dell’esecuzione, titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., incontra i limiti di cui agli 671 cod. proc. pen., quelli fissati dall’art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270073), nonché altri due limiti: in primo luogo, deve rispettare il generale divieto di reformatio in peius come sancito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01) e, in secondo luogo, deve adempiere l’obbligo motivazionale che, sempre sussistente, sia in ordine all’individuazione della pena base, sia in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, risulta sicuramente più pregnante qualora, con riferimento a questi ultimi, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, dovendo il giudice dell’esecuzione offrire un congruo discorso giustificativo qualora tali aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in cognizione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01: la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti prev dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).
Il Giudice dell’esecuzione non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati avendo determiNOME, con riferimento ai reati satellite, aumenti di pena superiori a quelli stabiliti dal giudice della cognizione.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con riguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell’esecuzione – in diversa composizione come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Modena. Rigetta il ricorso nel resto.
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Così deciso il 26 maggio 2023