Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37078 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37078 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cefalù (PA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 24.11.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 24.11.2023, la Corte d’Appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza emessa in data 4.3.2019 dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di COGNOME NOME – a seguito dell’annullamento parziale con rinvio, da parte della Quinta Sezione della Corte di Cassazione in data 24.3.2023, della sentenza emessa da altra sezione della medesima Corte d’Appello in data 12.4.2021 – e lo assolveva per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi G) e H) dell’imputazione (rispettivamente, un furto aggravato di accessori per automobili e una
detenzione illegale di pistola), rideterminando la pena inflittagli in anni quattro e mesi uno di reclusione ed euro 295,00 di multa.
In particolare, la Corte territoriale, preso atto che, per effetto della propria pronuncia, residuava la condanna dell’imputato per i reati di cui ai capi A) e B) dell’imputazione e tenuto conto che la pena per la fattispecie più grave – quella di cui al capo A) – era “stata già definitivamente tarata dal giudice d’appello in anni quattro di reclusione ed C 280,00 di multa”, operava per il reato di cui al capo B), ex art. 81 cod. pen., un aumento di pena di mesi uno di reclusione ed euro 15,00 di multa.
Più precisamente, i giudici di secondo grado consideravano che nella precedente sentenza d’appello parzialmente annullata “l’accrescimento punitivo per i tre reati-satellite allora accertati di cui ai capi B-G-H” era sta indistintamente determinato in mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 di multa, sicché, in conseguenza della caducazione dei reati sub G) e H), si poteva addivenire ad una sottrazione di mesi tre di reclusione ed euro 35,.00 di multa “tenuto conto della maggiore gravità della detenzione della pistola rispetto al modesto valore della refurtiva sottratta con l’azione criminosa imputata al capo B”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con il quale ha dedotto la erronea applicazione della legge penale in ordine alla disciplina del reato continuato, la violazione del divieto di reformatio in pejus e la mancanza di motivazione sugli aumenti di pena.
Il ricorso lamenta, in primo luogo, che mentre il giudice di primo grado (Tribunale di Termini Imerese del 4.3.2019) aveva operato, in relazione ai sette reati-satellite per i quali aveva pronunciato la condanna di COGNOME, un aumento di pena medio di giorni ventisei di reclusione ed euro 22 di multa, i giudici di secondo grado (Corte d’Appello di Palermo del 12.4.2021), dopo aver assolto l’imputato per quattro reati satelliti su sette, avevano operato un aumento medio di pena per i tre reati residui di giorni quaranta di reclusione ed euro 13 di multa.
In secondo luogo, il ricorso denuncia la mancanza di motivazione, nella impugnata sentenza resa in sede di rinvio, circa la quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione in relazione all’unico reato-satellite infine rimasto, benché i tre reati – per i quali era stato precedentemente stabilito un aumento globale e indistinto – fossero di diverso disvalore tra loro.
Con requisitoria scritta del 6.5.2024, l’AVV_NOTAIO generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che non viola il principio del divieto di reformatio in pejus previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice
dell’impugnazione, che, quando muta la struttura del reato continuato, apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. In ogni caso, il ricorrente formula una doglianza relativa alla sentenza annullata con rinvio, che, tuttavia, non era stata avanzata originariamente, sicché si era formato il giudicato interno su questo punto e il relativo motivo di ricorso è da considerarsi tardivo e improprio; né ricorre un caso di pena illegale che possa essere rilevata d’ufficio dalla Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1 In primo luogo, la doglianza relativa alla violazione del divieto di reformatio in pejus in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello di Palermo nella prima sentenza del 12.4.2021, poi parzialmente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, è preclusa dal fatto che i motivi del primo ricorso in cassazione attenevano soltanto alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato per i reati di cui ai capi G) e H) dell’imputazione e non anche alla misura degli aumenti di pena stabiliti dai giudici di secondo grado per i reati posti in continuazione.
Di conseguenza, l’annullamento parziale della condanna, cui aveva provveduto la sentenza rescindente della Quinta Sezione limitatamente alla affermazione di responsabilità di COGNOME per i delitti sub G) e H), ha implicato la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che aveva quantificato l’aumento di pena per il reato-satellite sub B) cui era stata applicata la disciplina della continuazione.
Pertanto, non poteva essere devoluta con il secondo ricorso la questione relativa all’entità dell’aumento per la continuazione operato dalla sentenza del 12.4.2021, non fatta oggetto del primo ricorso per cassazione.
All’esito del giudizio di rinvio, infatti, è preclusa la possibilità di dedurre u questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l’annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29358 del 22/3/2019, Rv. 276207 – 01).
In ogni caso, l’unico limite normativamente imposto al giudice di rinvio ovvero, quello previsto dall’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita – è stato rispettato.
Pronunciando l’assoluzione dell’imputato per i reati di cui ai capi G) e H), invero, la Corte d’Appello di Palermo ha rideterminato l’aumento in relazione
all’unico reato “superstite” da porsi in continuazione con quello più grave in una pena ben inferiore non solo a quella media stabilita (cumulativamente) per la continuazione dalla sentenza della stessa Corte territoriale in data 12.4.2021, ma anche a quella stabilita (cumulativamente) dal giudice di primo grado: sicché nessuna violazione del divieto di reformatio in pejus si è comunque verificata.
1.2 In secondo luogo, non è ravvisabile il vizio di motivazione, lamentato nella parte finale del ricorso, in relazione alla quantificazione dell’aumento di pena per l’unico reato-satellite residuato in esito alla sentenza rescissoria.
In realtà, a fronte della censura fondata sulla presunta mancata considerazione del diverso disvalore tra loro dei reati precedentemente fatti oggetto di un aumento indistinto, deve rilevarsi che, invece, la Corte d’Appello di Palermo abbia dato atto di tenere conto della maggiore gravità del reato caducato di detenzione illegale di pistola, per giungere, quindi, ad applicare un aumento di pena per il reato residuato in una misura inferiore al terzo dell’aumento complessivo che nella precedente sentenza era stato determinato per tre reati.
A seguire il ragionamento del ricorrente, l’aumento medio di pena stabilito dalla sentenza del 12.4.2021 per i tre reati-satellite era di quaranta giorni di reclusione e 16,66 (non 13, come sostenuto nel ricorso) euro di multa, sicché l’aumento di trenta giorni di reclusione e 15 euro di multa fissato dalla sentenza del 24.11.2023 per il reato di furto di cui al capo B), non solo è significativamente inferiore, ma è anche congruamente giustificato dai giudici di secondo grado con una motivazione che sfugge al sindacato di legittimità, a maggior ragione in presenza di un incremento sanzionatorio di esigua entità.
1.3 A quanto sopra osservato, pertanto, consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31.5.2024