Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7425 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7425 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a CUNEO il DATA_NASCITA NOME, nato a SANREMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/06/2025 del Tribunale di La Spezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminati i ricorsi proposti dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;
Premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 01);
Rilevato che l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza, relativa a piø reati di furto (alcuni dei quali già unificati in cognizione sotto il vincolo della continuazione, commessi tra il 20.6.2012 e il 26.2.2014, e un altro, giudicato separatamente, commesso il 21.7.2015), in ragione della distanza cronologica e geografica dei fatti (commessi in due regioni differenti) e dell’assenza di elementi che consentano di ricondurli ad un preordinato disegno anzichØ ad uno stile di vita improntato al delitto;
Considerato che i ricorsi avversano la decisione, valorizzando la circostanza che inizialmente fosse stato contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti sul territorio nazionale;
Ritenuto, tuttavia, che tale ipotesi di reato Ł stata infine esclusa nella fase della cognizione, sicchØ non Ł possibile dare ingresso alla prospettazione difensiva, la quale si fonda su un elemento di lettura dei fatti che non ha trovato convalida nel giudizio di merito, ove pertanto i ricorrenti hanno conseguentemente già ricevuto un trattamento piø favorevole;
Considerato, invece, che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica
– Relatore –
Ord. n. sez. 17609/2025
CC – 04/12/2025
non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01);
Ritenuto, quindi, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME