Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8826 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8826 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2025 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la rideternninazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 ottobre 2025, la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento ad opera della sentenza di questa Corte di cassazione del 15 aprile 2025, ritenuta la continuazione fra i reati ascritti a NOME nelle sentenze di condanna indicate in premessa, rideterminava la pena complessiva in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 1.800 di multa, ritenendo più grave il delitto contestatogli al capo 1 della sentenza della Corte di appello di Torino del 7 marzo 2024, un furto pluriaggravato (rispetto al quale era stata inflitta una pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 467 di multa).
1.1. La Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza perché, pur riconoscendo il vincolo della continuazione fra le tre sentenze pronunciate a carico del prevenuto, la Corte territoriale:
non aveva individuato il reato più grave (indicando soltanto una delle sentenze, quella del Gip del Tribunale di Asti del 23 gennaio 2023, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., che era stata però pronunciata in relazione a tre diversi reati), non potendosi così valutare se, con gli aumenti per la continuazione, fosse stato superato il limite del triplo fissato dall’art. 81, comma 1, cod. pen., né apprezzare la misura di ogni aumento;
non aveva consentito neppure di comprendere se gli aumenti fissati per i reati posti in continuazione fossero maggiori di quelli già stabiliti nel giudizio di merito (si citava la sentenza Sez. U. Nocerino Rv. 268735-01).
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale, per avere, la Corte territoriale, determinato la pena complessiva in misura eccedente il triplo della pena base.
La Corte, infatti, aveva considerato come reato più grave il furto pluriaggravato contestato al capo 1 della sentenza della Corte di appello di Torino del 7 marzo 2024, per il quale era stata inflitta (su concorde richiesta delle parti) la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 467 di multa.
Era allora evidente che la pena complessiva fissata con l’ordinanza impugnata, di anni 4 mesi 2 di reclusione ed euro 1.800 di multa fosse superiore al triplo previsto dall’art. 81, comma 1, cod. pen., visto che il massimo consentito era di anni 4 di reclusione ed euro 1.401 di multa.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOMECOGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale cha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la rideternninazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 81, comma 1, cod. pen. prevede che, nel caso in cui sia riconosciuto il vincolo della continuazione fra una pluralità di reati, la pena inflitta per violazione più grave possa essere aumentata “fino al triplo”.
Tale espressione va interpretata nel senso che la pena complessiva non può essere superiore al triplo della pena base e non che alla pena base possano aggiungersi aumenti fino al triplo della stessa.
In tal senso sono, in concreto, le sentenze delle Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226076 – 01, in cui si era provveduto al ricalcolo della pena complessiva in euro 3.000, con la pena base fissata in euro 1.000, e n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073 – 01 in cui si era rideterminata la pena complessiva in anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 3098,73 di multa muovendo da una pena base di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1031,91 di multa.
Come si vede, in entrambi i casi giungendo fino al triplo complessivo della pena per la violazione più grave e non aggiungendo il detto triplo alla stessa.
La pena comminata nell’ordinanza impugnata è pertanto superiore al massimo consentito.
Dalle ricordate sentenze emerge anche che questa Corte può ricondurre la pena complessiva, superiore al triplo fissato dall’art. 81 cod. pen., alla misura legale (anche considerando che questa era l’unica censura proposta dal ricorrente), che, nel caso di specie, è quella di anni quattro di reclusione ed euro 1.401,00 di multa, come riportato in dispositivo e come prospettato in ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, limitatamente alla entità della pena che ridetermina in anni 4 reclusione ed euro 1401 di multa.
Così deciso, in Roma il 21 gennaio 2026.