Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41218 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41218 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bari, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2025 del Tribunale di Bari
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 19 maggio 2025, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con la quale COGNOME NOME ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre reati di evasione commessi rispettivamente il 21.5.2015, il 21.7.2016 e il 30.3.2016, nonché, tra due delitti di furto aggravato commessi rispettivamente il 1.2.2014 e il 28.6.2014.
Richiamati gli indicatori della identità di disegno criminoso, ha escluso che tra i delitti di evasione sia ravvisabile il nesso della continuazione in ragione del lasso di tempo intercorso tra i vari episodi, per ciascuno dei quali, peraltro, il ricorrente era stato, di volta in volta, tratto in arresto.
Ad analoghe conclusioni è pervenuto rispetto alle ipotesi di furto, ritenendo trattarsi di fattispecie eterogenee, commesse in luoghi diversi e concluse, anche in questo caso, con l’arresto in flagranza, circostanze che escludono la possibilità di individuare il nesso della continuazione tra le fattispecie.
Ha ritenuto, in conclusione, trattarsi di abitualità criminosa dell’istante che si estrinseca nella sistematica violazione di norme di legge.
Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia fondato la propria decisione su una motivazione meramente apparente.
Osserva che nell’istanza erano state formulate due distinte domande.
La prima, volta al riconoscimento della continuazione tra i reati ex art. 385 cod. pen., di cui alle sentenze di condanna n. 2019 del 22.5.2015, irrevocabile il 13.6.2015 del Tribunale di Bari, n. 1480 del 5.4.2022, irrevocabile il 25.6.2022 della Corte di appello di Bari, e n. 3970 del 29.10.2019, irrevocabile il 29.10.2019 del Tribunale di Bari, con quelli già ritenuti unificati dal vincolo della continuazione con ordinanza del Tribunale di Bari del 16.7.2018;
la seconda avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sentenza n. 1367 del 7.5.2021, irrevocabile il 16.10.2021 del Tribunale di Bari e con sentenza n. 10603 del 28.6.2024, irrevocabile il 17.7.2024 del medesimo Tribunale, relative rispettivamente al delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. e di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen.
Deduce di aver rappresentato che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16.7.2018, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra ulteriori tre condotte di evasione commesse in un arco di tempo di sedici mesi (tra il 31.5.2015 e il 24.9.2016) e, dunque, in un lasso di tempo prossimo o comprensivo di quello nel quale sono stati commessi gli episodi di cui alle sentenze menzionate nel precedente periodo; che si tratta di reati lesivi del medesimo bene tutelato dalla norma incriminatrice e che le modalità esecutive sono state analoghe.
Con riferimento al secondo gruppo di reati, riferisce di aver dedotto che le due ipotesi di reato si collocavano nel medesimo arco di tempo ed erano state commesse in luoghi contigui, in un luogo di privata dimora, con il medesimo modus operandi, in concorso con lo stesso correo.
Tanto premesso, lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia disatteso i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono di valutare una precedente positiva valutazione operata in sede di esecuzione, dalla quale è possibile prescindere solo sulla base di specifiche e significative ragioni. Osserva che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione tale circostanza, in tal modo non valutando la possibilità che il pregresso riconoscimento riverberasse i propri effetti anche su quello richiesto con l’istanza oggi in esame.
Lamenta, altresì, che il Tribunale abbia disatteso l’indicazione fornita dalla Corte di legittimità in ordine alla necessità di valutare la possibilità di un’unicità di disegno criminoso, pur se le condotte siano temporalmente distanti.
Con riferimento ai delitti di furto, contesta che il furto in abitazione possa considerarsi fattispecie “eterogenea” rispetto a quello di furto in un cantiere edile e lamenta la illogicità ed apoditticità della motivazione, laddove ha fondato il rigetto sulla circostanza che i reati siano stati seguiti da arresto in flagranza e laddove ha ritenuto che siano stati commessi in luoghi diversi, non rilevando il fatto che il luogo di commissione di uno dei reati (Ceglie del campo), sia un quartiere della città di Bari.
Ritenendo, quindi, che le circostanze addotte a sostegno del rigetto siano «apodittiche, illogiche e contraddittorie» e che non consentano la verifica della coerenza della motivazione, ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve premettersi che in tema di reato continuato, questa Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena autonomia di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede di cognizione con riferimento alla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo, al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Ne consegue che, qualora egli ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, la domanda relativa a reati commessi in prossimità temporale e spaziale, deve esprimere le ragioni che lo inducono a disattendere la valutazione effettuata dal giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24.3.2017, Rv 271903-01).
Si è ritenuto applicabile tale principio anche a valutazioni pregresse compiute in sede di esecuzione. Questa Corte ha sostenuto che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione già operata in sede di esecuzione rispetto a taluni reati, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 dell’8.11.2013, Rv 258227; Sez. 1, n. 6224 del 13.10.2023, Rv 285790).
Tanto premesso, si osserva che, nel presentare istanza ex art. 671 cod. proc. pen., il ricorrente aveva rappresentato che il giudice dell’esecuzione aveva
riconosciuto la continuazione tra i reati di cui alle sentenze sopra menzionate, nn. 2148/2015, n. 2196/2016 e n. 4382/2016 commessi tra il 31.5.2015 e il 24.9.2016 e aveva prospettato la possibilità di ravvisare la continuazione con i reati di cui all’istanza, essendo stati commessi il 21.5.2015, il 30.3.2016 e il 21.7.2016 in Bari e, quindi, nel medesimo contesto spaziale, e in epoca temporalmente prossima o addirittura compresa nell’arco di tempo sopra indicato.
La lettura dell’ordinanza evidenzia che il giudice dell’esecuzione non ha valutato detta prospettazione, omettendo del tutto di confrontarsi con il tema dell’avvenuto riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra fatti già giudicati e oggetto di allegazione nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. e limitandosi a valutare il nesso di continuazione tra i reati di cui alle sentenze nn. 2019/2015, 1480/2022 e 3970/2019.
Quanto agli ulteriori argomenti sui quali il Tribunale ha fondato il rigetto dell’istanza con riferimento ai delitti di evasione, si osserva che sono stati considerati due elementi: la distanza temporale tra gli episodi e la circostanza che, in ogni occasione, il ricorrente era stato tratto in arresto.
Con riferimento al primo argomento, che, certamente, costituisce indice significativo per riconoscere o negare il vincolo della continuazione, deve osservarsi che l’aver omesso di considerare i reati già unificati ha privato la valutazione del giudice dell’esecuzione di un elemento di possibile raccordo temporale tra gli episodi nel loro complesso che, invece, deve essere tenuto in considerazione, per escluderne o riconoscerne la rilevanza.
Con riferimento, poi, agli avvenuti arresti, deve osservarsi che questa Corte ha ritenuto che l’arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all’applicabilità del regime di cui all’art. 81 cod. pen.: è al giudice di merito che compete di verificare se, in concreto, l’arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l’applicazione dell’istituto della continuazione (Sez. 6, n. 49868 del 6.12.2013, Rv 258365-01).
Nel caso in esame, il Tribunale non ha fornito elementi dai quali desumere che gli arresti abbiano interrotto una ipotetica ideazione criminosa, valutazione che, invece, si impone, tenuto conto del fatto che in determinati contesti, l’eventualità dell’arresto è presa in considerazione ed è prevedibile e può, quindi, non costituire un elemento tale da ostacolare la spinta criminale.
L’argomento è, pertanto, espresso in modo apodittico.
Con riferimento all’istanza di continuazione tra i delitti di furto, il Tribunale ha motivato il rigetto sia sulla base dell’intervenuto arresto in flagranza degli autori, sia sulla base della eterogeneità delle fattispecie di furto.
Sul primo punto, vanno richiamate le considerazioni esposte in precedenza. Non risultano addotti argomenti dal quale desumere i motivi per i quali il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto che l’arresto abbia interrotto un’ipotetica unità di ideazione crinninosa.
Con riferimento alle eterogeneità delle fattispecie, si osserva che l’argomentazione è apodittica.
Posto, infatti, che si tratta in entrambi i casi di delitti di furto, non vengono descritte le caratteristiche della condotta che hanno indotto il giudicante a ritenere le due fattispecie “eterogenee”, sì da escludere, sotto tale profilo, l’identità del disegno criminoso.
Alla luce dei motivi esposti, deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con restituzione al Tribunale di Bari perché, in diversa persona fisica (Corte Costituzionale n. 183 del 9 luglio 2013), nella piena autonomia della valutazione, ma in ossequio ai principi di diritto espressi, riesamini l’istanza proposta.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari.