Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di GORIZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Gorizia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra le tre condanne, di seguito indicate:
sentenza del Tribunale di Catania del 11/02/1999, per reati in materia di armi e ricettazione, commessi il 15-16/04/1998;
sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 11/11/2005, per reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al narcotraffico, omicidi, occultamento di cadavere, armi, tutti aggravati ex art. 7 legge 203 del 1991, commessi tra il 1996 e il 1998;
sentenza della Corte di appello di Catania del 06/03/2008, per il reato di estorsione continuata aggravata ex art. 7 legge 203 del 1991, commesso dal 1998 a data imprecisata.
1.1. Il Tribunale ha ritenuto insussistente qualsivoglia elemento unificante fra le diverse condotte, attinenti a reati non omogenei tra loro e commessi in un arco temporale, atto a far ritenere ricorrente un nesso psichico unitario, complessivamente non trascurabile.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo nullità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, e travisamento dei fatti. Il Tribunale, nella sua apodittica ordinanza, non ha tenuto conto dei plurimi indici rivelatori del vincolo della continuazione e della sussistenza di una unica accertata causale, attesa la riconducibilità di tutti i reati commessi allo stabile inserimento del COGNOME nell’organizzazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE; ed infatti le sentenze oggetto di valutazione attengono a reati commessi dal 1996 al 1998 nello stesso ambito spaziale (Catania e provincia), secondo modalità operative identiche, ed al fine di agevolare il clan mafioso, nonché con i medesimi correi. Rileva , inoltre , il ricorrente come già in fase di cognizione tutti i reati giudicati rispettivamente con le sentenze sopra indicate sub 2) e 3) sono stati uniti nel vincolo della continuazione, e le estorsioni di cui alla sentenza sub 3) sono coeve a molti dei reati satellite giudicati con la sentenza sub 2)
La motivazione dell’impugnata ordinanza si appalesa inoltre illogica laddove fonda il rigetto dell’istanza sulla eterogeneità dei reati commessi (trattandosi di elemento non indispensabile ai fini del riconoscimento della continuazione), e sul non trascurabile arco temporale (di soli tre anni, in cui peraltro NOME ha commesso reati che sono già stati, avvinti dalla continuazione in sede di cognizione).
La Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.
Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, COGNOME e altri, Rv. 253664). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1 Costituisce un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1 n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, COGNOME, Rv. 258227; Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nel caso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spaziotemporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudice dell’esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventuale reiezione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatt soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Resta inteso che il giudice dell’esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento.
2.2 La valutazione della continuazione tra i reati accertati a carico di NOME non può dunque prescindere dalla considerazione di ciò che era stato deciso in sede di cognizione, con riferimento alla già avvenuta unificazione -operata nella sentenza della Corte di appello di assise dell’11.11.2005 (sub 2) tra i reati ivi giudicati; invero, le sentenze sub 1) e sub 3) hanno accertato la commissione di reati commessi nel medesimo arco temporale.
Orbene, di questa situazione consolidata non si tiene alcun conto nella impugnata ordinanza, che – in contrasto con quanto già deciso – ha negato radicalmente il riconoscimento della continuazione, senza peraltro offrire motivazioni agganciate a dati concreti, desunti dalla lettura delle sentenze di merito.
Il punto critico segnalato rende dunque necessario l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Gorizia, in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo, più approfondito, esame dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia. GLYPH
COGNOME
Così deciso il 31/01/2024
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