Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46320 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46320 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/07/1996
avverso l’ordinanza del 19/04/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 19 aprile 2024, il G.i.p. del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:
condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 26 maggio 2021, irrevocabile il 26 settembre 2023, per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p., 7 commi 1 e 4 D.p.r. 309 del 1990, commessi in data 10.9.2018, 15.10.2018, 31.12.2018 e 29.9.2018;
condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, in data 27 giugno 2019, irrevocabile il 4 luglio 2023, per i reati di cui agli artt. 110, 81 c.p. comma 5 D.p.r. 309 del 1990 e artt. 110, 81 c.p., 73 comma 5 D.p.r. 309 del 1990, 112 commi 2 e 4 c.p., commessi in data 15.10.2018 e 11.10.2018;
condanna emessa dalla Corte d’appello di Palermo, in data 29 settembre 2020, irrevocabile il 13 gennaio 2021, per il reato di cui agli artt. 110 c.p., comma 5 D.p.r. 309 del 1990, commesso in data 16.11.2019;
condanna emessa dal Tribunale di Palermo, in data 13 luglio 2017, irrevocabile il 5 settembre 2017, per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 comma 5 D.p.r. 309 del 1990, commesso in data 29.11.2016;
condanna emessa dalla Corte d’appello di Palermo, in data 22 novembre 2021, irrevocabile il 15 febbraio 2023, per il reato di cui agli artt. 110 c.p., commi 4 e 5 D.p.r. 309 del 1990, già riunito in continuazione con il fatto oggetto della sentenza sub d) e commesso il 15.3.2016.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che le condotte criminose poste in essere da NOME fossero da ritenersi sintomatiche di uno stile di vita improntato al crimine, e che l’ampiezza dell’arco temporale di commissione dei reati non consentisse di ravvisare tra gli stessi alcun unico e originario disegno criminoso.
NOME con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di prendere in considerazione molteplici dati obiettivi dimostrativi della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti-reato oggetto dell’istanza, quali l’omogeneità delle violazioni, le identiche modalità esecutive, la realizzazione delle condotte criminose nel medesimo quartiere, nonché la prossimità temporale, essendosi i fatti di cui alle sentenze sub a), b) e c) consumati nell’arco di appena undici mesi.
Inoltre, la motivazione offerta dal provvedimento impugnato si pone il contrasto con la precedente valutazione operata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo, il quale, nell’ambito del procedimento di cui alla sentenza sub a), ha, da un lato, riconosciuto il medesimo disegno criminoso tra i delitti ivi accertati, e, dall’altr dichiarato il non luogo a procedere per le ipotesi contestate ai numeri IV e V del capo 1) solo perché già giudicate con la sentenza sub b), le quali, dunque, in caso contrario, sarebbero state ricomprese sotto il vincolo della continuazione.
La Sostituta Procuratrice Generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei seguenti termini.
Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074). È stato, più volte, affermato, in tema di continuazione, che il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, COGNOME e altri, Rv. 253664).
Costituisce inoltre GLYPH un consolidato arresto giurisprudenziale che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per i riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al
cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1 n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781; Sez. 1 n. 4716 del 8/11/2013, COGNOME, Rv. 258227; Sez. 1 n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903; Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 276944).
Invero, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nel caso opposto in cui la continuazione sia stata applicata nel processo tra alcuni reati, ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spaziotemporale e non giudicati nel simultaneus processus, il giudice dell’esecuzione è tenuto a vagliare la situazione in termini concreti e a motivare approfonditamente in ordine ad una eventuale reiezione dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, soprattutto se omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno. Resta inteso che il giudice dell’esecuzione conserva piena libertà di giudizio, ma è tenuto comunque a confrontarsi con la precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento.
Ed ancora stato condivisibilmente affermato che l’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all’interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali dalla contiguità spaziale Sez. 1, Sentenza n. 15625 del 10/01/2023 Cc. (dep. 13/04/2023 ) Rv. 284532 – 01.
Nel caso che ci occupa, la valutazione della continuazione tra i reati accertati a carico di Kamel non può dunque prescindere dalla considerazione che la sentenza sub 1 (G.u.p. Tribunale di Palermo del 26 maggio 2021, irr. il 26 settembre 2023) aveva già, in sede di cognizione, unificato tra loro condotte commesse nel medesimo contesto spazio temporale delle condotte giudicate con la sentenza sub 2. (G.u.p. Tribunale di Palermo del 27 giugno 2019, irr. il 4 luglio 2023).
Orbene, di questa situazione consolidata non si tiene alcun conto nella impugnata ordinanza, che ha negato radicalmente il riconoscimento della
continuazione, senza confrontarsi con le decisioni già assunte e fornendo una motivazione che, pur fondata su principi giurisprudenziali del tutto condivisibili, tuttavia si pone parzialmente in contrasto con le precedenti decisioni.
Per le rilevate lacune, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata, limitatamente alla continuazione relativa ai reati giudicati con le sentenze di cui ai numeri a) e b), con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al G.i.p. del Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare le carenze stigmatizzate, procedendo a rivalutazione dell’istanza secondo i principi enunciati.
5. Nel resto, il ricorso va rigettato.
Il diniego della continuazione opposto dal Giudice dell’esecuzione rispetto ai reati giudicati con le sentenze sub c), d) ed e) è adeguatamente giustificato, trattandosi di condotte di spaccio commesse a significativa distanza temporale le une dalle altre, ed in assenza di ulteriori elementi sintomatici dell’unitarietà de disegno criminoso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione tra i delitti giudicati con le sentenze del GUP del Tribunale di Palermo del 26/5/2021, irrevocabile il 26/9/2023 e del GUP del Tribunale di Palermo del 27/6/2019 irrevocabile il 4/7/2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 12 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente