Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17506 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17506 Anno 2025
3.2. ¨ poi noto l’insegnamento della Corte di cassazione, la quale ha ripetutamente chiarito come – allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un error in procedendo – questo Ł giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice Presidente: COGNOME NOME Relatore: COGNOME NOME COGNOME Data Udienza: 06/03/2025
di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte in presenza di una doglianza di carattere processuale – può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, Ł tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304).
E attraverso la visione degli atti uniti all’incarto processuale – come detto, consentita a questa Corte in forza del succitato principio di diritto – può evincersi come la sentenza del Tribunale di Milano del 12/03/2024 sia stata pronunciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen.; la sentenza del medesimo Tribunale del 27/04/2024, invece, Ł intervenuta all’esito di processo celebrato secondo le forme del rito abbreviato.
Sarebbe stato necessario, pertanto, applicare – sulla porzione di pena individuata a titolo di incremento sanzionatorio attinente al reato satellite – la riduzione premiale stabilita per il rito alternativo. L’omissione di tale calcolo rende meritevole di accoglimento anche la seconda doglianza difensiva.
Il terzo motivo aggredisce l’aspetto della mancata estensione del beneficio della sospensione condizionale. Il provvedimento reiettivo – sul punto specifico – trae alimento essenzialmente dalla valutazione di non meritevolezza, per avere il condannato commesso il secondo reato dopo breve lasso di tempo dal primo, nonchØ ad onta del precedente arresto in flagranza.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito quanto segue: ‹‹In tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non Ł automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perchØ venuti meno i presupposti di legge›› (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282493 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 243819 – 01; Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269419 – 01, Sez. 1, n. 24571 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 243819 – 01).
Su questo punto specifico, dunque, l’avversata decisione Ł motivata in modo nØ illogico, nØ contraddittorio, oltre a risultare conforme alle regole ermeneutiche elaborate da questa Corte.
Trattasi di una questione, però, sulla cui possibile fondatezza rifluisce in modo determinante l’accoglimento delle residue censure, sopra già esaminate e ritenute meritevoli di accoglimento. Da tale esito e, consequenzialmente, dalla necessità di rielaborazione della decisione – non solo sotto il profilo strutturale, bensì anche quanto all’aspetto dosimetrico della sanzione – potrebbero infatti residuare rilevanti spazi di rivalutazione, entro i limiti della discrezionalità del merito, non censurabile in Cassazione. Deve reputarsi fondata, pertanto, anche la terza censura.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME