Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26594 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 09/01/1993
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del GIP TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza avanzata da NOME COGNOME ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen., i reati giudicati con le sentenze emesse:
in data 12/06/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Salerno (condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv. 48-479 c.p.; 476-482, 61 n. 2) cod. pen.);
in data 09/09/2024 dal Tribunale di Napoli- Sezione Distaccata di Ischia (condanna alla, pena condizionalmente sospesa, di mesi dieci e giorni venti di reclusione, per il reato di cui all’art. 646 cod. pen.).
Per l’effetto ha rideterminato la pena complessiva per reato continuato in anni 1 mesi 9 e giorni 20 di reclusione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso COGNOME per il tramite del difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME articolando un unico motivo
Lamenta che il giudice dell’esecuzione, discostandosi dia consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, concessi con entrambe le sentenze, facendo ingiustificatamente conseguire all’applicazione della disciplina del reato continuato un effetto più sfavorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti chiariti nel proseguo.
Il giudice dell’esecuzione che ha ritenuto l’esistenza della continuazione fra reati giudicati con sentenze di condanne emesse in separati procedimenti, alcune delle quali a pena condizionalmente sospesa, ha il potere di disporre la revoca dei benefici a suo tempo concessi soltanto qualora la pena complessiva, determinata in relazione ai reati legati dalla continuazione, superi i limiti fissati dall’art. 163 cod. pen. Ciò, anche a prescindere dalla esistenza di una esplicita richiesta da parte del pubblico ministero, dal momento che il divieto imposto dal citato art. 163 cod. pen. deve considerarsi immediatamente operante tutte le volte in cui si debba verificare la concedibilità del suddetto beneficio, in ordine al quale è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni espressamente previste dalla legge.
Ricorrendo tale evenienza “il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba invece essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare su gli altri presupposti di legge (Sez. 1, n. 6907 del 6/12/1999, COGNOME, Rv. 215233; Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, COGNOME, Rv. 220700 – 01; Sez., n. 14824 del 14/3/2003, Roma e altri, Rv. 224312).
Nella peculiare ipotesi in cui il vincolo della continuazione sia, invece, riconosciuto tra una pluralità di condanne, tutte condizionalmente sospese, il
beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall’art. 163 cod. pen.
E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sin da epoca risalente, che il giudice dell’esecuzione, una volta riconosciuta l’esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese, dovendo, nel primo caso, riconoscersi che il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall’art. 163 c.p., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba, invece, essere revocato in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge (Sez. 1, del 12/10/1998, COGNOME, Rv. 212067; Sez. 1, n. 6937 del 6/12/1999, COGNOME, Rv. 215233).
Lo stesso principio trova applicazione qualora l’unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. sia intervenuta tra una pluralità di condanne che prevedano tutte la concessione del beneficio della non menzione.
Nel caso in verifica in cui entrambe le sentenze in esecuzione, allegate al ricorso, hanno concesso a COGNOME il beneficio della sospensione condizionale della pena con riferimento ai reati per i quali l’ordinanza impugnata ha riconosciuto il nesso della continuazione, ma non il beneficio della non menzione ed in cui, a seguito della rideterminazione della pena unica del reato continuato, non è stato superato il limite dei due anni, è doverosa l’estensione del beneficio della sospensione condizionale all’intera pena inflitta per il reato continuato, sicché deve provvedersi in tal senso.
Non vi è invece alcuna possibilità di estendere il beneficio della non menzione che non è stato concesso in sede cognitiva.
In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena che concede.
Il ricorso è, invece, inammissibile laddove censura la mancata concessione d del beneficio della non menzione della condanna.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla mancata sospensione condizionale della complessiva pena applicata, sospensione condizionale che riconosce. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso, in Roma 26 giugno 2025.