Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di COGNOME NOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti:
-sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma ex artt. 444 cod. proc. pen. il 18/11/2019, irrevocabile il 7/12/2019, per i delitti di cui agli artt. 497 ter, 337 e 582 cod. pen. commessi a Roma il 16/11/2019;
-sentenza pronunciata dalla Tribunale di Roma il 18/11/2019, irrevocabile il 3/5/2022, per il delitto di cui all’art. 490 cod. pen.. commesso in data anteriore e prossima al 16/11/2019;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto i reati oggetto della prima sentenza sarebbero stati commessi al fine di occultare ill reato di cui all’alt. 490 cod. pen. e questo evidenzierebbe la sussistenza della continuazione;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, evidenziando la differenza esistente tra la disciplina della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico ovvero dei criteri posti per la connessione tra i reati, facendo corretto riferimento alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, piuttosto, risulta evidente che la commissione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni non erano stati programmati con l’apposizione della targa falsa, ma sono il frutto di una reazione estemporanea e non prevedibile, ha fatto corretta applicazione dei criteri posti nella pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01, specifica sul punto e correttamente citata nel provvedimento impugnato Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024