Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data :11 luglio 2023, il Tribunale di Messina in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con due sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Messina rispettivamente, il 2 ottobre 2018, per fatto commesso in data prossima al 23 maggio 2011, nonché, il 4 dicembre 2018, per fatto commesso tra il 1 novembre 2015 e il 1 dicembre 2015, rigettando la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato.
Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO, denunciando, nel motivo di seguito riassunto, erronea applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. per avere il giudice dell’esecuzione escluso la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze definitive indicate.
2.1. Si osserva che il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, in data 20 novembre 2017, con pronuncia divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2018, per il reato di cui agli artt. 81 646 cod. pen., commessi in data prossima al 23 maggio del 2011, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, il 19 luglio 2018, con sentenza irrevocabile il 4 dicembre 2018, per il reato di cui all’art 646 cod. pen. commesso tra il 1 novembre del 2015 e il 1 dicembre del 2015, nonché alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, in data 21 maggio 2021, con sentenza divenuta irrevocabile il 24 novembre 2022, per i reati di cui agli artt. 476,479, comma secondo, 482 cod. pen., commessi il 4 giugno del 2013.
Il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di continuazione ritenendo l’assenza di collegamento tra tali reati.
In particolare, per i reati di appropriazione indebita delle due condanne si è rilevata la distanza temporale tra le condotte, la difformità della tipologi societaria per la diversa dislocazione delle sedi, il diverso oggetto dell’appropriazione indebita (in un caso somme accantonate per il trattamento di fine rapporto e in altro caso premi assicurativi). Inoltre, la continuazione è stata negata con riguardo alla terza condanna perché concernente reato di falso neppure preventivabile, per l’ordinanza impugnata, quando furono commesse le due appropriazioni.
In definitiva, secondo il Giudice dell’esecuzione alla data del 23 maggio 2011 COGNOME non avrebbe potuto programmare neppure per grandi linee la seconda appropriazione indebita commessa e, nemmeno il successivo reato di falso.
2.2.A fronte di tale motivazione si deduce che le prime due condanne sono relative a reati della stessa specie, avendo il condannato trasgredito alla medesima disposizione di legge.
Questi ricopriva ruoli apicali in seno a compagnie societarie circostanza che gli consentiva il maneggio di denaro; peraltro, la falsificazione, secondo la sentenza di condanna resa in sede di cognizione, era diretta proprio ad ottenere il dissequestro delle somme oggetto della prima appropriazione. Sicché, a parere del ricorrente, si tratta di illecito che costituisce la prosecuzione di quel originario, con lo scopo di incamerare le somme oggetto dell’appropriazione indebita.
Non si ravvisano, quindi, scelte autonome ma un unico programma delinquenziale; la prima operazione è, poi, contestata nella forma continuata concretizzandosi in una serie ripetuta di atti che unitariamente considerati integrano la fattispecie ritenuta in sentenza.
Si richiama giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di precisare che l’identità e il disegno criminoso consiste in un’unità di ordine intellettivo e che sufficiente l’individuazione dei reati nelle loro linee essenziali e il l concepimento anche in termini di mera eventualità.
L’intervallo fra le diverse violazioni costituisce, secondo la difesa, un elemento neutro perché non può escludersi che chi decide di commettere due o più delitti può deciderlo anche di realizzarli a distanza di tempo.
Nel caso di specie, vi è una identità di modus operandi e il riconoscimento della continuazione può avvenire anche quando intercorra tra i fatti un certo lasso di tempo perché l’inciso di cui all’art. 81 cod. pen. anche in tempi diversi si riferisce proprio alla possibilità che il tempo relativo a ogni azione o omissione ritenuta in continuazione possa essere notevole.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato.
4.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 3 n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451), in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere.
Di qui l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti
ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazio di un progetto criminoso unitario quanto – piuttosto – di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
4.2. Il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata, con ragionamento ineccepibile ed immune da illogicità manifesta (cfr. p. 2), in linea con l’indirizzo sopra descritto, esclude l’identità del disegno criminoso sul presupposto dell’assenza di un disegno unitario, per la disomogeneità dei reati tra i quali si chiede il riconoscimento del vincolo (falso e appropriazione indebita), per la distanza cronologica tra gli episodi di cui all’art. 646 cod. pen. giudicati con l sentenze irrevocabili del 2018 prodotte (circa quattro anni), nonché per la diversa modalità esecutiva anche dei reati omogenei, posto che le appropriazioni indebite riguardano diversa qualità delle somme di cui l’agente si è appropriato e si evidenzia la diversa carica rivestita dal condannato, peraltro in due distinte società (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), nonché considerata la diversità delle persone offese e il contesto territoriale di attuazione dei reati.
Il difensore, ricorrente, invece, si concentra sull’aspetto della distanza temporale tra i fatti omogenei e non si confronta, specificamente, con il complesso della motivazione che, al di là dell considerevole iato temporale tra i reati di appropriazione indebita, ha sottolineato l’assenza di ulteriori indici da valutare ed espressamente allegati, tali da consentire di riconoscere la sussistenza dell’identità di disegno criminoso tra i fatti.
Infine, è appena il caso di osservare che, a fronte della distanza temporale degli addebiti, risulta soltanto genericamente accennato il collegamento tra il delitto di falso e quello della prima appropriazione indebita commessa, secondo argomentazione che pretenderebbe il riesame delle sentenze del giudice di cognizione, inibito in questa sede di legittimità.
5.51 impone, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 8 marzo 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente