Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sent-it-e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale del Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giud dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a due sent esecutive della stessa Corte.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME, deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione.
In particolare, rileva la difesa che: – la Corte di appello ha posto a carico del suo assistito un della prova che non gli spettava; – l’allegazione era chiara, essendo stato specificato che le armi erano funzion all’attività associativa; – detta Corte ha rigettato l’istanza senza valorizzare gli indici dell’unicità del disegno criminoso in relazione ai fatti di cui alle suddette sentenze di cond ritenendo illogicamente che la detenzione di pistole funzionanti e con matricola abrasa non potesse essere ricondotta al sodalizio criminoso cui COGNOME avrebbe aderito. Insiste, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3.Deposita, inoltre, il difensore motivi nuovi nel termine di legge, in cui si ripercorr argomentazioni del ricorso e si evidenzia che le sentenze ricoprono un arco temporale ravvicinato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Premesso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità s temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abi programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv.270074), è stato, altresì, affermato che, in tema di esecuzione, grava sul condannato che
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invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi spe e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronolog degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di a di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita is alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/4/20 COGNOME, Rv. 267580).
Va, inoltre, osservato che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazion associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che que ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingre nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430: in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie cui all’art. 416-bis cod. pen.; conforme Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, COGNOME, Rv. 285369
Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha motivato il rigetto dell’istanza evidenziando che: – n caso specifico l’istante non ha allegato motivi specifici sintomatici della riconducibilità de ad un medesimo disegno criminoso, limitandosi a fare generico riferimento alla contiguità temporale, al medesimo contesto territoriale e all’esigenza di fare fronte al prop sostentamento ed a quello del sodalizio criminale di appartenenza; – l’istanza, generica, no può trovare accoglimento, non risultando da alcun elemento che la detenzione delle due pistole e delle munizioni fosse in qualche modo collegata al sodalizio criminoso al quale COGNOME aderiva.
La motivazione è, dunque, conforme al principio di diritto, costantemente ribadito dall giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma d vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commission di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabi a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, c si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenzi veda ex plurimis Sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, P.m. in proc. Eloumari, Rv. 266615).
Ne deriva l’infondatezza delle censure difensive, che si oppongono a dette argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, nei termini sopra specificati, ancora una volta generici indicare elementi specifici da cui desumere l’unicità del disegno criminoso né obiettare di ave dedotti, limitandosi a fare leva su una coincidenza temporale, di per sé sola non significativa
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.