Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/serrti’n le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 28 maggio 2023 del Tribunale di Trieste che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671. cod. proc. pen., con riguardo:
/) al reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., e al reato di c all’art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commessi il 15 e il 16 maggio 2011, giudicati dalla Corte di appello di Ancona con sentenza divenuta definitiva il 18 ottobre 2018;
al reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., commesso nel mese di agosto 2011 giudicato dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del divenuta definitiva 1’8 giugno 2017;
al reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., e al reato di cu all’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, commessi il 13 giugno 2012 giudicati dalla Corte di appello di Ancona con sentenza divenuta definitiva il 17 dicembre 2020;
al reato di uso di atto falso, ai sensi dell’art. 489 cod. pen., commesso il 20 ottobre 2013 giudicato dalla Corte di appello di Trieste con sentenza divenuta definitiva il 17 dicembre 2020.
2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l’omogeneità dei reati, il breve arco temporale nel quale erano state commesse le condotte e la modalità esecutiva delle stesse (considerando, ad esempio, l’omogeneità della persona offesa).
Secondo il ricorrente, quindi, il giudice dell’esecuzione, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe rigettato l’istanza in maniera apodittica, senza operare alcuna valutazione delle singole fattispecie di reato accertate dai giudici della cognizione e senza operare alcuna distinzione tra i vari fatti di reato.
2.2. Con memoria del 21 settembre 2023, il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha evidenziato che l’istanza difettava della prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma delinquenziale.
Secondo il giudice dell’esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati erano stati commessi per motivi del tutto estemporanei, considerando che il condannato aveva agito al solo fine di soddisfare bisogni momentanei, non ravvisandosi tra i fatti giudicati alcune ragioni oggettive di legame tra le condotte accertate.
Pertanto, NOME nella propria istanza aveva assolto solo genericamente all’onere di allegazione degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, essendosi di fatto limitato a evidenziare l’omogeneità dei reati, che sarebbero stati commessi al fine di procurarsi denaro, e il breve lasso di tempo intercorrente tra le azioni delinquenziali accertate.
La Corte – ribadendo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità – evidenzia che il mero fine di lucro è relativo al solo movente delle azioni delinquenziali e non può considerarsi elemento sintomatico del medesimo disegno criminoso: in tema di esecuzione, pertanto, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quan indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Il giudice dell’esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato in modo ineccepibile che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 07/12/2023