Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4879 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/soRtite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso l’ordinanza dell’8 marzo 2023 del Tribunale di Milano che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, commesso il 23 luglio 2012 in Como, giudicato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 3 novembre 2016, definitiva il 7 novembre 2017;
al reato di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, commesso tra il 3 dicembre 2012 e il 7 gennaio 2013 in Milano, giudicato dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 10 dicembre 2019, definitiva il 3 luglio 2020.
Il ricorrente – dopo aver evidenziato che il AVV_NOTAIO, oltre ad aver svolto il ruolo di giudice dell’esecuzione nel procedimento in esame aveva assunto il ruolo di giudice del processo di primo grado indicato sub 2 -contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che, nel medesimo procedimento sub 2, era stato accertato il coinvolgimento di numerosi soggetti nell’attività delinquenziale e il fatto che le condotte tese esclusivamente all’utilizzo delle carte di credito clonate presso varie attività commerciali erano perdurate nel tempo (anche considerando che, dalla lettura della denuncia-querela del procuratore speciale dell’RAGIONE_SOCIALE agli atti, si evinceva che le attività erano state poste in essere in un arco temporale compreso tra aprile e novembre 2012).
Nel ricorso, inoltre, si evidenzia che il collegamento tra il sopra richiamato procedimento – nel quale sono state accertate condotte poste in essere da maggio 2012 a maggio 2013 in diverse località italiane – e il reato sub 1, si evinceva anche dall’informativa di polizia giudiziaria, nella quale era indicata pure la transazione del 23 luglio 2022, e dalla lettura della medesima sentenza di condanna sub /, nella quale era stato accertato che NOME aveva utilizzato una carta di credito falsificata in Milano e che lo stesso era inserito in un più ampio ambiente delinquenziale capace di procurarsi carte di credito clonate.
I reati oggetto dell’istanza, pertanto, erano stati commessi a breve distanza di tempo tra loro (maggio e luglio 2012) e con modalità esecutive delle condotte del tutto omogenee e similari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova premettere in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene all’inesplorabile interiorità psichica del soggetto.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che i reati oggetto dell’istanza erano stati commessi a distanza di tempo tra loro e che l’istanza difettava della prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, che ricorre – come sostenuto dal giudice dell’esecuzione – quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma delinquenziale.
In tema di esecuzione, infatti, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).
Dagli atti risulta invece che il ricorrente aveva presentato un’istanza alquanto generica, che non precisava gli elementi ritenuti sintomatici della programmazione unitaria dei reati, sulla base di specifiche situazioni fattuali che potessero evincers dalle singole sentenze condanna.
Soltanto in ricorso COGNOME specifica una pluralità di circostanze non evidenziate nell’istanza originaria al giudice dell’esecuzione.
Per di più, il giudice dell’esecuzione – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – ha svolto un attento esame del singolo episodio delittuoso sub 1, concludendo che non era stato commesso con le medesime modalità esecutive adoperate per la commissione degli ulteriori reati, considerando che, dalla lettura delle sentenze di condanna, non vi era prova del fatto che la carta indebitamente utilizzata il 23 luglio 2022 facesse parte del gruppo di carte clonate presso l’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Londra o presso l’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE Spor 2 di Milano, come invece avvenuto per i reati sub 2.
Non era emerso, inoltre, che nel predetto singolo reato commesso in Como NOME si fosse avvalso dell’ausilio dei medesimi concorrenti di cui agli altri e ulteriori reati oggetto dell’istanza.
Infine, a pag. 2 e 3 il giudice – con una valutazione di merito – ha analizzato in modo ineccepibile i profili cronologici dei reati commessi nell’arco di pochi giorni a Mialno a differenza del delitto giudicato dal Gup di Como commesso in quella città alcuni mesi prima.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione, perché gli stessi dovevano intendersi quali elementi sintomatici di una scelta di vita del condannato dedita alla commissione di reati contro il patrimonio, deliberati e attuati di volta in volt con modalità analoghe o differenti.
La Corte, di conseguenza, ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. o
Così deciso il 27/10/2023