Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1583 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 31/10/1960
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con otto sentenze divenute irrevocabili, alcuni dei quali (quelli di cui ai punti n. 2, 3, 4 e 5 dell’ist nonché quelli di cui al punto 5 e 6) già riconosciuti avvinti dal vincolo della continuazione, con ordinanza emessa in data 17 dicembre 2020, nonché con sentenza di applicazione di pena del Tribunale di Monza.
Ritenuto che i vizi dedotti con il motivo unico proposi:o (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione), rappresentano doglianze non consentite in sede di legittimità perché versate in fatto, nonché riproduttive dei profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con ineccepibili argomenti giuridici dal Giudice dell’esecuzione.
Rilevato, peraltro, che la censura è, comunque, inammissibile perché si limita (cfr. p. 4 del ricorso) a richiamare, nell’invocare l’applicazione dell continuazione, le ragioni prospettate “in sede di appello”, citando precedenti di legittimità (cfr. p. 3), riproponendo argomenti già devoluti con l’istanza.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione con adeguata analisi (cfr. p. 3), estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, specificando che l’ultimo reato di riciclaggio, di cui alla sentenza sub 8, risulta commesso in
concorso con soggetti diversi, in un diverso contesto, valorizzando che la prospettazione difensiva diretta a rimarcare l’asserito intento di raggiungere vantaggi economici, rappresenta, al più espressione di una proclività a delinquere manifestata anche nella gestione delle diverse società nelle quali ricorrente si è trovato ad operare, peraltro con soggetti diversi e, anche, in diverso contesto.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente