Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14428 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14428 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2025
truffa giudicati separatamente, certamente antecedenti, sono però stati commessi in epoca molto prossima al segmento temporale di contestazione del reato associativo.
Ritiene il Collegio che, alla presenza di un’identità tipologica tra i vari episodi e di una condotta concorsuale con soggetti poi rivelatisi sodali, perpetrata nel periodo immediatamente antecedente all’inizio della permanenza del sodalizio, l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare adeguatamente per quale ragione non potesse ravvisarsi la riconducibilità dei reati in questione nel contesto di una comune cornice deliberativa. Sugli indicati dati circostanziali s’imponeva una verifica analitica, finalizzata a escludere che la potenziale contiguità delle ipotesi di reato giudicate dalle pronunzie presupposte non consentisse di prefigurare la dedotta preordinazione criminosa.
Non va, infatti, dimenticato che l’accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza. A tal
fine, la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze che possono fungere da pregnanti indicatori della presenza di una programmazione unitaria, quali «l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017,COGNOME, Rv. 270074).
E, se Ł vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerati, non Ł in sØ indicativo dell’esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una loro pluralità consente di formulare, secondo l’unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di piø spiccata verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 12905del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838).
Nel caso di specie, come osservato, la motivazione offerta dal Giudice dell’esecuzione Ł carente in relazione ai profili indicati, tanto da rendere necessaria una nuova deliberazione.
L’ordinanza impugnata dev’essere pertanto annullata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 07/01/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME