Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16804 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 19/03/1981
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME diretta ad ottenere il riconoscimento, ex art. 671 cod. proc. pen., del vincolo della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze definitive, relative a delitti di furto aggravato, consumato e tentato, commessi dal 2014 al 2020.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., con vizio di motivazione e travisamento del fatto) è inammissibile perché non specifico rispetto agli argomenti utilizzati dal Giudice dell’esecuzione, fondato su ragioni versate in fatto e, comunque, manifestamente infondato in quanto deduce asserito difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal contenuto del provvedimento impugnato.
Rilevato, infatti, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074) e che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580).
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell’esecuzione con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge, esauriente e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, avendo peraltro lo stesso ricorrente segnalato che, in definitiva (cfr. p. penultima pagina del ricorso), Sessa è dedito alla commissione di reati contro il patrimonio per ottenere un ritorno economico.
Considerato che il Giudice dell’esecuzione, infatti, ha sottolineato (cfr. p. 3) che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante, l’omogeneità dei titoli di reato, considerata l’assenza di elementi di fatto illustrati e ad afferma
che, al momento deliberativo del primo reato di furto tentato, avente ad oggetto il portapacchi di un’autovettura commesso in Volla in data 22 settembre 2014, il
condannato avesse già programmato anche il tentativo di furto di un furgone avvenuto tre anni e mezzo dopo circa, in luogo diverso (Pomigliano d’Arco) o
ancora di rubare un trapano da un furgone, in Caste’ Volturno, cinque anni dopo il primo delitto (in data 25 maggio 2019) o, ancora, di progettare di rubare degli
attrezzi da un furgone in Villaricca il 20 marzo 2020.
Rilevato, infine, che il dedotto travisamento del “fatto” non è ammissibile in
questa sede stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, COGNOME Rv. 273217;
conf. n. 27429 del 2006, Rv. 234559; n. 25255 del 2012, Rv. 253099), mentre può essere dedotto il vizio di “travisamento della prova”, non articolato nella
specie.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente