Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26618 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BRINDISI il’DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Bari, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, ha ridetermiNOME, tenuto conto della previsione di cui all’art. 81, comma 4, cod. pen., in anni 5 mesi 8 giorni 13 di reclusione ed euro 1.955,56 la pena inflitta ad NOME COGNOME dalle sentenze emesse:
1) dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in data maggio 2020 (applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena di anni 1 mes di reclusione per il reato di evasione).
2) dalla Corte di appello di Bari, in data 4 marzo 2022 (condanna per il re di rapina aggravata alla pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 1.600,0 multa);
In particolare, ha aggiunto alla pena per la violazione più grave di cui sentenza sub 2) un aumento pari ad anni 1 mesi 13 di reclusione ed euro 3.555, di multa comprensivo della riduzione per il rito alternativo
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un motivo con cui denuncia violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
vl Lamenta che l’ordinanza iimpuganta abbia determiNOME la pena per il reato satellite di cui alla sentenza sub 1) trascurando che lo stesso, a seg provvedimento irrevocabile del Tribunale di Foggia in funzione di giudic dell’esecuzione, era stato unificato ad altri reati con conseguente ridetermina della pena in misura inferiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
L’ordinanza impugnata ha unificato sotto il vincolo della continuazione reato di evasione e quello di rapina giudicato con le sentenze sub 1) e 2).
Risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti che, come rilev ricorrente, il reato giudicato con la sentenza sub 1) è stato a sua volta un con altri reati ex art. 81, secondo comma, cod. pen., con provvedimen antecedente reso in data 16 luglio 2021 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia ai s dell’ad: 671 cod. proc. pen.
In tale peculiare condizione la Corte di appello avrebbe dovuto applicare consolidato principio secondo cui l’avvenuto riconoscimento, non importa se “i executivis” o in sede di cognizione, della disciplina del reato continuato tra un e taluno dei reati oggetto di diversa sentenza implica l’estension riconoscimento dell’identità del disegno criminoso anche agli altri reati già con posti in continuazione (Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, COGNOME, Rv. 283745 01; Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271550-01, in motiv.; Se 1, n. 16235 del 30/03/2010, COGNOME, Rv. 247482- 01, in motiv.).
Il Giudice investito di una richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. non può sottrarsi alla c.d. proprietà transitiva della continuazione, diretto precipitato del necessaria identità della genesi programmatica che caratterizza l’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. In forza di tale regola se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso.
Quanto al trattamento sanzioNOMErio, va, rammentato che la necessità di rideterminare la pena unica complessiva per il reato continuato in caso di sopravvenienza di nuovo titolo che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione di unificazione, a norma dell’art. 671 cod. proc. pen., di più pene inflitte con sentenze diverse, non può condurre a modificare il contenuto di tale ultimo provvedimento allorché esso non sia stato impugNOME tempestivamente
Viene a formarsi una sorta di giudicato preclusivo in ordine a quanto è stato già oggetto di valutazione, positiva o negativa in executivis, dovendosi limitare il giudice, che provvede alla nuova valutazione, a tener ferme le pene già fissate nella precedente decisione ex art. 671 cod. proc. pen. incidendo solo sulla nuova pena che, a sua volta, costituirà il giudicato, se non impugNOME, di future omologhe decisioni.
Ne segue che una volta riconosciuta la continuazione in base alla richiamata proprietà transitiva, il giudice dell’esecuzione, dovrà dapprima scorporare tutti i reati riuniti, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reat posto a base del nuovo computo. In tale ultima operazione dovrà attenersi alla giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della quale la necessità di rideterminare la pena complessiva da infliggere a titolo di continuazione rispetto a fatti parzialmente già unificati dal giudice dell’esecuzione col vincolo della continuazione non può condurre ad una modificazione peggiorativa della pena rispetto a quella già determinata in sede di precedente applicazione della continuazione (Sez. 1 n. 40536 del 14/10/2008, P.G. in proc. Giubbini, Rv. 241716).
Consegue a quanto sopra l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio degli atti alla Corte di appello di Bari – in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – affinché provveda a
rideterminare gli aumenti di pena connessi alla continuazione ravvisata fra i fatti giudicati con le sentenze, descritte in narrativa nei termini imposti dalla proprietà transitiva della continuazione, tenendo presenti i principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
Così deciso, il 9 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente