Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40825 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40825 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PENNE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di L’Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha parzialmente riformato quella appellata dall’imputato, NOME COGNOME, condannato in primo grado alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 73, comma, 4 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.
In particolare, riqualificato ai sensi del comma 5 il fatto contestato in riferimento all’art. 73 e mantenendo ferma l’individuazione in quest’ultima condotta del reato più grave ai fini della continuazione, la Corte del merito ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice.
2.Impugna la difesa dell’imputato e con un unico motivo lamenta violazione di legge perché la Corte del merito, implicitamente facendo riferimento ai valori edittali diversi da quelli vigenti all’epoca dei fatti, ha confermato, ai fini de continuazione con il reato di resistenza, il giudizio di maggiore gravità riferito al reato di cui all’art. 73 citato malgrado la diversa qualificazione assegnata alla relativa condotta. A caduta, la Corte avrebbe anche comminato al ricorrente la pena pecuniaria prevista per il reato di cui all’art. 73 / quando in realtà
l’individuazione nella resistenza del fatto più grave avrebbe dovuto imporre unicamente l’irrogazione di una pena esclusivamente detentiva.
Infine, si rimarca nel ricorso che l’aumento apportato per la continuazione non sarebbe stato adeguatamente argomentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La rilevata fondatezza della prima censura esposta dall’unico (e p«.J ampio) motivo di ricorso porta all’annullamento-con rinvio della decisione gravata, ferma l’ormai acquista definitiva COGNOMEonsabilità dell’imputato COGNOME per i fatti di reato allo stesso ascritti ai sensi dell’ad 624 cod. proc. pen.
Nel rideterminare la pena, all’esito della riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ricondotto alla ipotesi di cui al quinto comma in luogo di quella di cui al quarto comma ritenuta dal primo giudice, la Corte di appello, senza alcuna precisazione, ha confermato il giudizio di maggiore gravità ascritto, nell’ottica di cui all’ad 81 cpv, cod. pen, al reato in questione in raffronto all’altro delitto contestato all’imputato e ritenuto dai giudici del merito, Le. la resistenza di cui all’ad 337 cod. pen.
Ciò malgrado la pena prevista per il quinto comma dell’art. 73 citato, nel suo portato vigente all’epoca dei fatti, fosse di certo inferiore al massimo edittale previsto per la resistenza.
Non rileva, nel caso, se tanto sia stato il frutto di una svista determinata dalle modifiche normative introdotte con riguardo all’art. 73, comma 5, apportate con l’art,p4, comma 3, del decreto legge n. 123 del 2023 convertito nella legge n. 159 del 2023, non applicabili alla specie in ragione del disposto di cui all’art. 2 cod. pen.; o se sia dipeso, piuttosto, da una implicita scelta interpretativa coerente alle indicazioni, sostenute nelle sue conclusioni anche dalla Procura Generale, offerte da un minoritario orientamento espresso da questa Corte in tema di individuazione del fatto più grave da apprezzare nel determinare la pena sulla quale innestare l’aumento per la continuazione con i residui reati satellite, (orientamento) in forza del quale si deve guardare al fatto ritenuto più grave in concreto e non già a quello maggiormente GLYPH punito GLYPH in GLYPH astratto GLYPH dal GLYPH legislatore Sez. 6, n. 25120 del 06/03/2012, Rv. 252613;Sez. 5, Sentenza n. 38581 del 04/ 06/2014, Rv. 262223).
3.1. Sotto quest’ultimo versante, infatti, va piuttosto rimarcato che una tale scelta valutativa va nel senso contrario all’orientamento, ormai consolidato, di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale «in tema di
reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse» ( Sezioni Unite, n. 25939 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255347; Sezione 5, n. 854 del 18/11/2022, Rv. 284184; Sezione 3, n. 18099 del 15/11/2019, Rv. 279275; Sezione 2, n. 36107 del 16/5/2017, Rv. 271031; Sezione 4, n. 30557 del 7/6/2016, Rv. 267689; Sezione 2, n. 49007 del 16/9/2014, Rv. 261425; in motivazione, il principio risulta più recentemente ribadito da Sez. 2, n. 9399 e n. 8969 del 01/02/2024; Sez. 2, n. 38962 del 24/05/2023).
3.2. Ne viene la violazione di legge rassegnata in prima battuta dal ricorso, destinata ad inficiare in radice l’intera valutazione operata in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato, con conseguente assorbimento degli altri vizi prospettati dall’impugnazione.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così è deciso, 04/11/2025
GLYPH
Il Presidente
GLYPH NOME COGNOME