Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4229 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4229 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d’appello di Sassari nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a GALTELLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di Nuoro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 novembre 2024 il Tribunale di Nuoro ha condannato NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 110 e 393 cod. pen. (capo 1) – così riqualificato il delitto di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. originariamente contestato -e 61, n. 2, cod. pen., 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2), in continuazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha determinato la pena in venti giorni di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge in relazione agli art. 81, secondo comma, cod. pen., 2 e 7, legge n. 895 del 1967.
Ha eccepito l’erroneità della decisione nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato.
Il giudice di merito ha assunto, quale pena base per la violazione piø grave (individuata in quella di cui all’art. 393 cod. pen.) giorni quindici di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, con aumento di giorni cinque per la continuazione con il reato di cui agli artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967.
Il ricorrente ha eccepito la violazione del principio per il quale, in tema di reato continuato, l’individuazione del trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto piø grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei
reati satelliti.
Alla base del calcolo, infatti, Ł stata posta una pena detentiva inferiore al minimo edittale del reato satellite.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee, sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice piø grave non può comportare l’irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, PG. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255348; Sez. 3, n. 18099 del 15/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279275).
Nel caso di specie, il Tribunale ha determinato la pena, per il reato di cui all’art. 393 cod. pen., ritenuto piø grave, in giorni quindici di reclusione, ossia in misura inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite di cui al capo 2) dell’imputazione, posto in continuazione.
Per tale reato, il combinato disposto degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (vertendosi in materia di arma comune da sparo) stabilisce la pena minima di otto mesi di reclusione.
In sostanza, dalla errata individuazione del reato piø grave in quello di cui all’art. 393 cod. pen., Ł derivata la violazione di legge correttamente rilevata dal ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, consegue l’annullamento della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio che dovrà essere ridefinito alla luce dei principi sopra esposti dal giudice di merito con ampia autonomia di apprezzamento degli elementi acquisiti.
Vertendosi in materia di sentenza di condanna inappellabile dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di rinvio deve essere individuato nel Tribunale di Nuoro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla misura della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nuoro in diversa persona fisica. Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME