Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37741 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 18/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte – Sez. 1, n. 39858 del 28 aprile 2023 – della ordinanza della medesima Corte di appello del 9 settembre 2022, ha rigettato l’istanza, avanzata da NOME COGNOME, di applicazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione ai reati per i qual egli era stato condannato con:
sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 6 dicembre 2016, irrevocabile il 22 aprile 2017, di condanna per i reati di associazione a delinquere
finalizzata al furto di autoveicoli, estorsione, favoreggiamento della prostituzione, furto aggravato, art. 13 d.lgs. n. 289 del 1998, commessi in Parete, Giugliano e altre località del casertano e del napoletano, dal luglio 2010 con condotta perdurante, nel settembre 2011 e fino a febbraio 2011 e in Casal di Principe nel dicembre 2010;
sentenza della Corte d’appello di Bologna, in data 19 giugno 2013, irrevocabile il 10 marzo 2014, di condanna per il reato di rapina aggravata, commesso in Lugo di Romagna (RA), il 6 dicembre 2010.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo, con il quale denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Nello specifico, il ricorrente segnala che, sebbene la originaria richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato fosse basata su argomentazioni molto dettagliate e la prima ordinanza del Giudice dell’esecuzione fosse stata annullata da questa Corte di cassazione, che aveva impartito indicazioni precise sulle carenze motivazionali rilevate, la Corte di appello, con il provvedimento qui impugnato, non avrebbe dato risposta a tali rilievi.
La Corte di merito si sarebbe limitata a ribadire, come già affermato nel provvedimento annullato, che vi era una notevole distanza tra Lugo di Romagna, dove era stata commessa la rapina di cui alla sentenza sopra indicata con la lett. b), ed il territorio nel quale operava la associazione criminale, aggiungendo che la rapina era stata commessa con un soggetto chiamato «NOME», mentre nessuno degli associati rispondeva a tale nome, e che dalla conversazione intercettata il 4 dicembre 2010 – la n. 4111 – e da altra conversazione successiva risultava che l’odierno ricorrente si era recato a Ravenna in esecuzione di una determinazione criminosa repentina. La rapina sarebbe, quindi, il risultato di una determinazione criminosa estemporanea non riconducibile al programma associativo.
La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, aveva, invece, evidenziato che la Corte di merito non aveva dato risposta agli argomenti contenuti nella richiesta del condannato, in cui si sosteneva che, essendo il reato associativo un reato permanente ed essendo la rapina stata commessa nel periodo di tempo in cui si era protratta la partecipazione del RAGIONE_SOCIALE al sodalizio criminale ed avendo ad essa partecipato anche un soggetto affiliato all’associazione, doveva ritenersi che essa fosse stata realizzata, unitamente agli altri reati per i quali il richiedente aveva riportato condanna, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
La Corte di cassazione, in particolare, aveva attribuito rilievo all’omesso esame della conversazione intercettata in data 5 dicembre 2010, che era stata invocata nella istanza del richiedente a dimostrazione del vincolo della continuazione. Nella conversazione intercettata, il COGNOME e NOME COGNOME, ossia il soggetto riconosciuto come organizzatore e promotore del sodalizio criminale, nell’organizzare la rapina, fanno espresso riferimento al coinvolgimento di altri soggetti. In presenza di reati della stessa indole, del concorso di un sodale nella rapina e della concomitanza temporale tra la rapina e la permanenza del COGNOME nell’associazione criminale, la Corte di merito avrebbe dovuto fornire una motivazione analitica onde chiarire perché non potesse ravvisarsi la riconducibilità dei reati ad una comune «cornice deliberativa».
Il giudice del rinvio, segnala ancora il ricorrente, ha motivato in modo apparente e contraddittorio, poiché ha omesso di prendere in considerazione la conversazione intercettata il 5 dicembre 2010, avente ad oggetto proprio la pianificazione della rapina commessa in Lugo di Romagna ed intercorsa con un esponente di rilievo dell’associazione criminale.
Il ricorrente riporta nel ricorso il contenuto della conversazione intercettata, al fine di porne in risalto la rilevanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
Questa Corte di cassazione, con la precedente sentenza di annullamento con rinvio, ha rilevato che la motivazione del primo provvedimento del Giudice dell’esecuzione era «fortemente carente», in quanto ricorrevano diversi elementi a sostegno della sussistenza del vincolo della continuazione. La rapina a Lino di Romagna rientrava nella «tipologia» dei reati-fine dell’associazione per delinquere ed era stata commessa all’interno dell’arco temporale durante il quale il COGNOME aveva fatto parte di detto sodalizio criminale; inoltre, il COGNOME avev invocato, onde ricomprendere detta rapina tra i reati-fine dell’associazione, una conversazione intercorsa in data 5 dicembre 2010 nel corso della quale egli e un membro del sodalizio, nell’organizzare la rapina, avevano fatto riferimento ad altri soggetti. La Corte di appello, nonostante la pluralità di tali elementi, aveva fornito una motivazione estremamente generica, mentre avrebbe dovuto spiegare in modo analitico perché tali elementi dovevano ritenersi inidonei a dimostrare la sussistenza del vincolo della continuazione.
Anche il Giudice del rinvio ha fornito una riposta elusiva, e quindi meramente apparente, poiché ha del tutto omesso di prendere in considerazione la suddetta intercettazione che, secondo la prospettazione del ricorrente,
dimostrerebbe la partecipazione di NOME COGNOME, ossia il soggetto riconosciuto come organizzatore e promotore del sodalizio criminale, alla rapina in Lugo di Romagna ed in particolare alla sua pianificazione.
In effetti, laddove si ritenga che dalla conversazione intercettata emerga la partecipazione di NOME COGNOME alla fase ideativa ed organizzativa della rapina, questa potrebbe rappresentare un elemento di particolare rilievo a sostegno della ricorrenza della unicità del disegno criminoso.
La Corte di appello cita, invece, nella sua motivazione altre due conversazioni intercettate per affermare che altro partecipante alla rapina sarebbe tale NOME, soggetto diverso da coloro che sono stati condannati per il reato associativo e che la decisione di commettere la rapina sarebbe il frutto di una determinazione criminosa estemporanea.
Quanto al primo profilo, la circostanza che il reato sia stato materialmente commesso anche da soggetti estranei al sodalizio criminale non vale ad escludere che ad esso possa avere preso parte anche NOME COGNOME quale concorrente morale o come concorrente materiale nella fase preparatoria ed organizzativa del delitto.
Quanto al secondo profilo, la motivazione non chiarisce perché l’avere altro soggetto in una conversazione intercettata in data 4 dicembre 2010 chiesto al COGNOME se quest’ultimo sarebbe partito oppure no e l’avere il COGNOME, in altra successiva conversazione intercettata, chiesto un prestito di euro 100,00 per recarsi «al nord» sarebbero circostanze fattuali dimostrative del carattere estemporaneo della determinazione dell’odierno ricorrente di commettere la rapina.
Concludendo, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.