Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29236 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 12 giugno 2023 la Corte di appello di Venezia, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sez. 5 n. 9956/2023, che ha annullato la sentenza di appello emessa in data 28 ottobre 2021 «limitatamente alla recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio», ha confermato la condanna decisa dalla sentenza annullata escludendo detta aggravante, e ha rideterminato la pena, precedentemente inflitta nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, in quella di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 773 di multa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Il ricorrente lamenta che il giudice di rinvio ha irrogato un aumento, per la continuazione interna, eccessivo rispetto alla reale gravità dei fatti e al ruolo marginale da lui ricoperto, senza comunque motivarne l’entità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Il ricorrente ha dedotto legittimamente la carenza motivazionale della sentenza emessa dal giudice del rinvio, in merito all’aumento di pena disposto per la continuazione con il reato satellite di cui agli artt. 624-bis, commi 1 e 3 625, comma 1, n. 2, 61, comma 1, n. 5, cod.pen. commesso in data 08/05/2019. GLYPH Infatti l’eccessività di tale aumento era stata già dedotta nell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Rovigo in data 24 novembre 2020. Con il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 28 ottobre 2021, poi, il ricorrente aveva dedotto la mancanza di motivazione sia in merito all’entità della pena per il reato base, benché irrogata in misura superiore al minimo edittale, sia in merito all’aumento per la continuazione, che era stato rideterminato in una misura inferiore rispetto alla sentenza di primo grado, ma ritenuta comunque eccessiva.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9956 emessa in data 15 novembre 2022, ha annullato la pronuncia di secondo grado in merito al trattamento sanzionatorio, esplicitamente ordinando un nuovo giudizio in relazione alla sussistenza dell’aggravante della recidiva, e dichiarando «assorbite tutte le ulteriori censure in tema di trattamento sanzionatorio». La dichiarazione di assorbimento dei residui motivi di ricorso impone, al giudice di rinvio, l’esame degli stessi, in base al principio secondo cui «Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello» (Sez. 5, n. 39786 del 11/06/2017, Rv. 271074).
Il giudice del rinvio era tenuto, pertanto, a valutare e decidere, oltre alla questione circa la sussistenza della recidiva, esplicitamente devolutagli con la sentenza di annullamento parziale, anche le censure inerenti l’entità della pena base e dell’aumento per il reato satellite e la carenza motivazionale, già dedotte con i motivi di appello. La sentenza del giudice di rinvio, pertanto, può essere impugnata anche in relazione a tali punti, benché non oggetto di annullamento, essendo stati i predetti motivi dichiarati assorbiti.
3. Il motivo proposto è però infondato, nel merito.
La sentenza impugnata ha escluso la recidiva ritenuta dai precedenti giudici di merito e ha rideterminato la pena, per i due delitti di furto in abitazione gi ritenuti sussistenti, irrogando la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 900 di multa per il primo e più grave di essi, un aumento di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa per il secondo delitto, e riducendo la pena complessiva di un terzo, per il rito abbreviato prescelto.
La pena base è stata nuovamente irrogata nella medesima misura già decisa dal giudice di primo grado, e confermata dal giudice di secondo grado, ma il ricorrente non ha proposto ricorso contro tale decisione del giudice di rinvio. L’aumento per la continuazione, invece, fu determinato già dal giudice di secondo grado in una misura molto inferiore, pari a soli sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa, laddove il giudice di primo grado aveva applicato un aumento pari ad un anno di reclusione ed euro 1200 di multa, ed il giudice di rinvio ha emesso una statuizione identica a quella della sentenza annullata.
L’entità di tale aumento risulta, oggettivamente, molto contenuta rispetto alla gravità del reato satellite, costituito da un furto in abitazione commesso in danno di una persona molto anziana ed avvalendosi di un mezzo fraudolento per convincere la vittima a consentire l’accesso in casa, condotta sanzionata dal
legislatore, all’epoca del fatto, con una pena elevata, pari nel minimo ad anni quattro di reclusione ed euro 927 di multa, in ragione delle aggravanti contestate.
Deve applicarsi, perciò, il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod.pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005, tra le molte): Tale principio è stato, peraltro, espresso anche dalla sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, nella parte in cui la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi. La gravità dei reati ritenuti sussistenti, ed anche la personalità negativa dell’imputato, sono state ampiamente valutate nella sentenza di primo grado, sia per motivare il diniego delle attenuanti generiche, sia per giustificare l’entità delle pene irrogate per il reato base e per il reato satellite, e tali valutazioni non sono state ribaltate dall sentenza di appello poi annullata, che ha confermato il diniego delle attenuanti generiche e l’applicazione dell’aggravante della recidiva, né dalla sentenza del giudice di rinvio, che ha escluso la recidiva solo per la risalenza nel tempo delle precedenti condanne, ma non ha modificato il giudizio di gravità dei reati ascritti, come dimostrato dalla conferma delle pene precedentemente irrogate.
Tale valutazione di gravità dei reati, ed in particolare del reato satellite, impone di ritenere di entità minima l’aumento applicato per esso, e pertanto non necessaria una specifica e dettagliata motivazione per la sua quantificazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente