Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32583 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTESCAGLIOSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di MATERA in difesa di: COGNOME NOME che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28.9.2023 la Corte d’appello di Salerno, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 42001 del 2022s / che, pronunciandosi avverso la sentenza n. 210 del 2021 della Corte d’appello di Potenza dell’1.4.2021, aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) della rubrica ed all’eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’atto di appello proposto da COGNOME NOME, ha assolto lo stesso dal reato associativo ascrittogli perché il fatto non sussiste ed ha di conseguenza rideterminato la pena finale inflittagli per i sei reati di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, unificati dal vin della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in quella di anni cinque e mesi cinque di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Riepilogando in sintesi le fasi del presente procedimento:
con sentenza in data 1 aprile 2021, la Corte di appello di Potenza, avendo sostanzialmente confermato l’impianto motivazionale della sentenza del 17 dicembre 2015 con cui il Tribunale di Matera aveva dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME in ordine ai reati loro contestati, aventi ad oggetto, per tutti la partecipazione, con differenti ruoli, ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati inerenti alle sostanze stupefacenti, e per i componenti l’associazione predette e per gli affiliati COGNOME, COGNOME e COGNOME (per quest’ultimo in relazione ad una sola fattispecie delittuosa) la commissione di taluni reati fine, e li aveva, pertanto condannati, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. Ha altresì dichiarato la intervenuta prescrizione di talune delle ipotesi delittuose contestate ed ha, di conseguenza, rideterminato in melius la pena irrogata a carico di COGNOME, COGNOME e COGNOME, confermando nel resto la sentenza impugnata;
proposto ricorso per cassazione, la RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 42001 del 16 giugno 2022, ha ritenuto fondate le censure aventi ad oggetto la configurabilità stessa della associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti.
In particolare ha rilevato che gli indici che, ad avviso della Corte lucana, sarebbero rivelatori della esistenza della predetta necessaria struttura organizzata, appaiono quanto meno equivoci in quanto, in realtà, non segnano la
presenza di precisi confini rispetto alla figura del concorso di persone nel reato continuato di spaccio di sostanza stupefacente.
In conclusione, deve rilevarsi che gli indici che i giudici del merito hanno ritenuto caratterizzanti l’esistenza di una stabile struttura, comportante il coordinato e non occasionale utilizzo di persone e di mezzi, costituente la base operativa della associazione per delinquere ex art. 74 del d.P.r. n. 309 del 1990, si sono palesati tutti equivoci e, pertanto, non idonei a sostenere la diagnosi differenziale fra i reato associativo contestato ai prevenuti e la semplice compartecipazione concorsuale in una serie di condotte, unificate dal vincolo della continuazione, integranti la violazione dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990.
Ha quindi rinviato alla Corte di appello di Salerno cui, in esito alla eventuale rivalutazione della sussistenza del reato associativo, è stata, altresì, rimessa la tematica riguardante la rideterminazione, ove necessario, del trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza d’appello COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Si censura la sentenza impugnata in punto di aumento di pena determinato dalla continuazione, atteso che la pena irrogata doveva essere inferiore a quella ritenuta di un mese ed Euro mille di multa per ciascun reato in continuazione.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed cod.proc.pen. in relazione agli artt. 69, 132, 133 cod.pen.
Si assume il difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero la Corte di merito, in sede di giudizio di rinvio, dopo aver escluso la sussistenza del reato associativo di cui al capo 1), ha provveduto a rideterminare la pena in relazione alle residue imputazioni di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 d 1990, dando atto dei singoli passaggi seguiti nella determinazione della pena finale, ivi compresa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e motivando lo scostamento dal minimo edittale.
Peraltro va rilevato che in tema di determinazione della pena nel re continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazi della pena-base, fzepigù: quando non è possibile dubitare del rispetto del li legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i r posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogen (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770).
Parimenti manifestamente infondato é il secondo motivo.
Ed invero la censura, come riconosciuto dallo stesso difensore in sede discussione, non si confronta con la sentenza impugnata che invece h riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
In conclusione il ricorso ,manifestamente infondato va dichiarato inammissibil Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
W chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 3.7.2024