Reato Continuato: Quando la Mancanza di Motivazione sulla Pena Rende il Ricorso Inammissibile
L’istituto del reato continuato rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio penale, consentendo un trattamento più mite per chi commette più reati sotto un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la determinazione della pena complessiva, e in particolare degli aumenti per i cosiddetti reati satellite, deve seguire regole precise. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17853/2024, offre chiarimenti cruciali su quando un ricorso basato sulla presunta mancanza di motivazione per tali aumenti sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per una serie di reati, tra cui diverse rapine pluriaggravate. La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena riconoscendo il vincolo della continuazione con un altro reato oggetto di una precedente sentenza irrevocabile. In sostanza, il giudice aveva individuato il reato più grave, stabilito una pena base e poi applicato degli aumenti specifici per ciascuno degli altri reati (i reati satellite).
Il Ricorso in Cassazione: La Doglianza sulla Motivazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, con un unico motivo, la mancanza di motivazione da parte della Corte di Appello in merito alla determinazione dei singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione. Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni che hanno portato a quantificare gli specifici incrementi sanzionatori.
La Disciplina del Reato Continuato e l’Obbligo di Motivazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e privo di interesse. Per comprendere la decisione, è utile richiamare i principi consolidati in materia, in particolare quelli espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza ‘Pizzone’ (n. 47127/2021). Secondo tale orientamento, il giudice che applica il reato continuato deve:
1. Individuare il reato più grave.
2. Stabilire la pena base per tale reato.
3. Calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
L’obbligo di motivazione, tuttavia, è correlato all’entità degli aumenti. L’obiettivo è consentire di verificare il rispetto dei limiti di legge e che non si sia operato un cumulo materiale mascherato delle pene.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha prima di tutto smentito l’affermazione del ricorrente, rilevando che la sentenza di appello aveva, in realtà, indicato puntualmente i singoli aumenti per ciascun reato: un anno e tre mesi per due rapine, un anno per un’altra rapina e sei mesi per una rapina tentata. La censura sulla mancata indicazione era, quindi, palesemente errata.
L’Interesse Concreto e la Congruità della Pena
Il punto cruciale della decisione risiede nel concetto di ‘interesse’ a ricorrere. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso è ammissibile solo se l’appellante ha un interesse concreto ed attuale a sostegno della sua doglianza. Nel contesto del reato continuato, un ricorso che si limita a denunciare la sola mancanza formale di motivazione sugli aumenti, senza contestare la congruità e la proporzionalità della pena finale inflitta, è privo di tale interesse. Il ricorrente, infatti, non criticava l’entità degli aumenti, ma si limitava a dedurre un vizio formale. Secondo la Corte, quando il rilievo è strumentale non a ottenere una pena più equa, ma solo a censurare un’assenza di motivazione, il ricorso non può essere accolto.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte di Appello adeguata, seppur sintetica. I giudici di merito avevano fatto riferimento ai parametri dell’art. 133 del codice penale, valutando la gravità oggettiva e soggettiva delle condotte contestate. Trattandosi di plurimi reati gravi come le rapine aggravate, e di aumenti di pena ‘molto contenuti’ in rapporto alla cornice edittale, una motivazione più estesa non era necessaria. Il ricorso dell’imputato, non contestando nel merito l’adeguatezza della sanzione ma solo un presunto difetto formale, si è rivelato inammissibile per carenza di interesse, poiché non mirava a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole ma si esauriva in una critica astratta.
Le conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale in tema di impugnazioni: non basta lamentare un vizio formale per ottenere una revisione della decisione. È necessario dimostrare di avere un interesse concreto alla riforma della sentenza, che nel processo penale si traduce spesso nella possibilità di ottenere un risultato più favorevole, come una pena più bassa. Per chi intende contestare la determinazione della pena nel reato continuato, non è sufficiente denunciare una motivazione scarna; è indispensabile argomentare in modo specifico perché gli aumenti applicati siano sproporzionati o ingiusti. In assenza di tale contestazione nel merito, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
È sempre necessario motivare in dettaglio l’aumento di pena per ogni reato satellite nel reato continuato?
Sì, il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena per ogni reato satellite. Tuttavia, il grado di dettaglio della motivazione è correlato all’entità dell’aumento stesso. Per aumenti contenuti e in relazione a reati gravi, può essere sufficiente una motivazione sintetica che faccia riferimento ai criteri generali dell’art. 133 c.p.
Un ricorso basato solo sulla mancata motivazione dell’aumento di pena è sempre ammissibile?
No. Secondo la sentenza, un ricorso che si limita a denunciare la mancanza di motivazione senza contestare la congruità (cioè la giustizia e proporzionalità) della pena applicata è inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attuale.
Cosa succede se la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la conferma della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17853 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio disposto da questa Corte di cassazione, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 8 gennaio 2013 dal Tribunale di Arezzo, in parziale riforma della decisione, riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato oggetto della sentenza n. 2800/10 della Corte di appello di Firenze divenuta irrevocabile in data 15/03/2011, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato dichiarato responsabile dei reati di concorso in rapina pluriaggravata ed altro ascrittigli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo mancanza della motivazione in ordine alla determinazione dei singoli aumenti, dei quali è stata anche omessa l’indicazione, per i reati posti in continuazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla dedotta mancanza di indicazione dei singoli aumenti posti in continuazione, la censura è manifestamente in,fondata avendo la sentenza impugnata indicato, dopo la individuazione del reato più grave, i singoli aumenti per i reati posti in continuazione : anni uno e mesi tre oltre la multa per ciascuna delle rapine “Neri” e “Bracciantini” (rispettivamente capi A-a) e B-b) dell’imputazione), anni uno di reclusione oltre la multa per la rapina in danno della bigiotteria “RAGIONE_SOCIALE“(capo C), mesi sei di reclusione oltre la multa per la rapina tentata in danno di NOME NOME ( capo D).
Quanto alla dedotta mancanza dì motivazione il motivo è manifestamente infondato oltre che privo di interesse.
3.1. Quanto alla motivazione posta a base dell’incremento singolarmente attribuito a ciascun reato posto in continuazione la Corte premette la valutazione dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. sotto il profilo soggettivo e oggettiv
delle condotte contestate, considerando adeguati e proporzionali i sopraindi aumenti.
Rileva questo Collegio che, in applicazione dei richiamati principi e reg mentre deve darsi avallo alla adeguata motivazione posta a base dei mol contenuti aumenti di pena in rapporto ai gravi reati cui si riferiscono, deve ri che nella specie il ricorrente non censura in alcun modo la congruità della inflitta in relazione ai singoli aumenti (né quella complessiva) / limitandosi a dedurre una mancanza di motivazione a riguardo, in assenza – comunque – di
obiettivi profili ostativi alla verifica richiesta dalla sentenza Pizzone, trat plurimi reati di rapina aggravata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 11/04/2024.