Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23302 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23302 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI 04TZRJY) NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI 01MRYSS) COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI NUMERO_DOCUMENTO) NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI 01MOSWA) NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI 00GW4NT) COGNOME NOME, nato a Mesagne (Br) il DATA_NASCITA NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI 055EN23) NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE) NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE) NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE) NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA (CUI CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 12/7/2021 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME; dichiarazione di inammissibilità quanto agli ulteriori ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO), che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/7/2021, la Corte di appello di Lecce riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 15/1/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale – con rito abbreviato – nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (oltre a NOME COGNOME e NOME COGNOME, non appellanti), tutti imputati per delitti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propongono ricorso per cassazione molti degli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
NOME:
Errata applicazione degli artt. 62-bis, 81 cpv. cod. pen.; violazione del divieto di reformatio in peius; illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche, non le avrebbe estese ai reati satellite, per i quali il complessivo aumento a titolo di continuazione (4 anni di reclusione) sarebbe rimasto uguale a quello della sentenza di primo grado; con riguardo, poi, ai capi B2) e C8), questi avrebbero visto contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen., che dunque avrebbe dovuto andare in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. La sentenza, inoltre, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, conservando lo stesso aumento per continuazione pur a fronte di una pena base scesa con la sentenza di appello – da 10 anni a 6 anni e 8 mesi di reclusione;
-si contesta, poi, che il Giudice di appello non avrebbe motivato quanto agli aumenti a titolo di continuazione (capi A4, A5, BE e C8), in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte.
NOME:
-mancanza e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello
avrebbe redatto una motivazione viziata con riguardo all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A), dovendo, per contro, essere pronunciata sentenza a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.; anche la pena, dunque, avrebbe dovuto essere diversa e più mite.
COGNOME:
violazione dell’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990 quanto ai capi D1), D2) e D3); vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe riconosciuto la circostanza aggravante di cui all’art. 80 in esame in assenza di adeguata e specifica motivazione, e solo in forza di un insufficiente argomento generale, relativo a ben 9 capi di imputazione; nessuna particolare considerazione, peraltro, riguarderebbe il capo D3), nel quale il quantitativo di stupefacente trattato risulterebbe “imprecisato” già nella rubrica. Risulterebbe irragionevole, di seguito, anche il trattamento sanzionatorio, con l’indicazione di una pena base eccessiva, pari quasi al massimo edittale.
NOMENOME
erronea applicazione degli artt. 81, 110, 133 cod. pen.; vizio di motivazione. La Corte di appello, pur riducendo la pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe mantenuto lo stesso aumento a titolo di continuazione già individuato dal G.i.p., senza alcuna motivazione e nonostante il motivo di gravame. Lo stesso aumento, peraltro, quanto ai capi C11) e C12), sarebbe superiore a quello irrogato al coimputato COGNOME, sebbene questi abbia avuto riconosciuto – a livello associativo – il ruolo di promotore, a fronte di quello di mero partecipe assegnato all’RAGIONE_SOCIALE; anche sul punto, la sentenza non conterrebbe motivazione.
NOME:
violazione dell’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990; assenza di motivazione; violazione degli artt. 69 e 81 cod. pen. La Corte di appello avrebbe confermato l’aggravante dell’ingente quantità con argomento unico per tutti i ricorrenti e per tutti i capi, senza alcuna individualizzazione. Nessuna motivazione, inoltre, sarebbe stata spesa con riguardo al bilanciamento della stessa aggravante con le circostanze attenuanti generiche, sebbene motivo espresso di gravame. Infine, nessun argomento sosterrebbe l’indicazione della pena base in misura (4 anni e 6 mesi di reclusione) sensibilmente superiore al minimo edittale.
NOME COGNOME:
contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla responsabilità per il capo B7). La Corte di appello avrebbe confermato il
giudizio di colpevolezza con motivazione viziata, in forza di elementi investigativi (informative, intercettazioni) dai quali non risulterebbe alcuna prova effettiva di concorso nella detenzione della sostanza;
si lamenta, poi, il riconoscimento della circostanza aggravante dell’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, così come la misura sanzionatoria, negli stessi termini del ricorso di NOME COGNOME.
COGNOME:
erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione. Il Giudice di appello avrebbe riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche per ragioni soggettive, quel che – per giurisprudenza di questa Corte – ne avrebbe imposto l’applicazione a tutti i reati uniti in continuazione; la sentenza, tuttavia, mancherebbe di ogni argomento al riguardo;
si contesta, poi, il vizio di motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati satellite. Contrariamente a quanto stabilito dalle Sezioni Unite di legittimità, peraltro prima della pronuncia di appello, la sentenza non spiegherebbe la ragione degli aumenti di pena ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen., in sé ed in rapporto al coimputato COGNOME.
NOME:
è denunciata la totale carenza di motivazione con riguardo all’eccezione di incostituzionalità dell’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (sollevata in appello, con memoria che si allega), nella parte in cui non prevede un trattamento sanzionatorio differenziato in considerazione del diverso inquadramento tabellare degli stupefacenti che costituiscono l’oggetto dell’associazione, ossia nella parte in cui non prevede un distinto e minore reato in tema di traffico di sostanze di cui alle tabelle II e IV;
il vizio di motivazione è dedotto anche quanto alla circostanza aggravante di cui all’art. 80, d.P.R. 309 del 1990, che sarebbe stata riconosciuta con argomento unico per tutti i ricorrenti e per tutti i reati investiti da contestazione, senza individualizzazione per i capi B1), B3 e B4). Si lamenta anche l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, specie laddove è stato applicato un aumento più grave per il capo B1), nonostante il minor quantitativo rispetto ai capi B3) e B4).
NOME:
il primo motivo è uguale alla prima censura sollevata da COGNOME;
anche il secondo ribadisce la medesima doglianza del coimputato quanto alla circostanza aggravante dell’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990 (qui per il capo C7) e alla misura della pena; in particolare, si contesta che sia stato
irrogato il medesimo aumento in continuazione (5 mesi di reclusione) per lo stesso capo C7) (aggravato ex art. 80 cit.) e C6) (non aggravato).
NOME:
il primo motivo è uguale alla prima censura sollevata da COGNOME e da COGNOME;
anche il secondo ribadisce la medesima doglianza dei coimputati appena citati quanto alla circostanza aggravante dell’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990 (qui per i capi B3 e B4) e alla misura della pena; in particolare, si contesta che l’aumento a titolo di continuazione sia stato uguale per il capo B5) (non aggravato dall’art. 80, comma 2, cit.) e per i capi B3) e B4) (aggravati dall’ingente quantità).
NOMENOME
illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per il capo C13). La Corte di appello avrebbe confermato la colpevolezza del ricorrente con affermazioni viziate, specie con riguardo all’identificazione dello stesso e al collegamento tra i “9 pezzi” oggetto delle conversazioni e quanto sequestrato al coimputato COGNOME il 18/6/2017; non si comprenderebbe, inoltre, quale legame esisterebbe tra lo stesso sequestro e l’incontro del COGNOME con il coimputato COGNOME 1’8/6/2017, trattandosi di circostanze prive di connessione. L’intero impianto motivazionale, dunque, risulterebbe illogico e forzato;
si contesta, inoltre, la mancanza di motivazione quanto alla sanzione irrogata, che avrebbe costituito motivo di gravame – non trattato – con riferimento all’entità della pena-base.
NOME:
mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione con riguardo all’aumento di pena per continuazione. I Giudici di appello avrebbero dovuto irrogare un aumento più contenuto, alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., invece di quello – inusuale e spropositato – irrogato dalla stessa Corte di merito. Si chiede, dunque, una “sostanziale riduzione delle pene inflitte”.
NOME:
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 267, 268, comma 3 e 3bis cod. proc. pen., con riguardo alla inutilizzabilità patologica dei flussi di comunicazione. La Corte di appello, senza alcun effettivo esame della relativa censura, avrebbe confermato la sentenza del G.i.p. quanto alla utilizzabilità delle comunicazioni pin-to-pin eseguite con apparecchi Blackberry; le chat acquisite, tuttavia, sarebbero inutilizzabili, perché effettuate direttamente dalla BlackBerry Canada nel territorio canadese,
dalla stessa decrittate, inviate alla “succursale” italiana ed infine acquisite in violazione del diritto alla segretezza. Sarebbe stato necessario, pertanto, attivare la procedura della rogatoria internazionale, specie considerando che già il primo Giudice aveva rilevato che le intercettazioni avevano avuto inizio nei confronti di utilizzatori che dimoravano in territorio albanese (come confermato dai provvedimenti di autorizzazione e proroga emessi dall’autorità giudiziaria di quel Paese);
-il vizio di motivazione è poi dedotto con riguardo al reato associativo sub B) e ai reati-fine da B1) a B6); la Corte di appello avrebbe esaminato soltanto parte delle censure proposte con il gravame, ed in modo frettoloso, trascurando l’effettivo tenore dell’impugnazione, relativa a tutte le fattispecie ascritte al NOME. Con queste censure, in particolare, si sarebbe contestato il giudizio di colpevolezza formulato dal G.i.p., e si sarebbero individuate numerose criticità alla sentenza di primo grado, che il ricorso riporta diffusamente, capo per capo. Lo stesso vizio di motivazione, infine, è sollevato con riguardo al numero minimo dei partecipi, che la sentenza avrebbe risolto in senso meramente matematico e senza tener conto dell’esito processuale riguardante molti di essi;
-l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, infine, sono dedotte quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, pur ricorrendone i presupposti, con i reati di cui alla sentenza n. 1466/18 della stessa Corte di appello di Lecce, pronunciata 1’8/10/2018 ed irrevocabile il 4/2/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte osserva, in primo luogo, che diversi ricorrenti – che avevano rinunciato ai motivi in punto di responsabilità – hanno contestato il trattamento sanzionatorio irrogato, sul presupposto che la Corte di appello, pur riconoscendo loro le circostanze attenuanti generiche, le avrebbe applicate soltanto sul reato più grave, riducendo la relativa pena, mentre avrebbe mantenuto inalterato l’aumento a titolo di continuazione con i reati satellite, rispetto a quello stabilito dal pr Giudice. Analoga censura, peraltro, concerne il difetto di motivazione con riguardo ai singoli aumenti, sebbene dovuto alla luce della giurisprudenza del Supremo Collegio (Sez. U., n. 47127 del 24/6/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Le due questioni meritano una preliminare trattazione congiunta, per poi esaminare le singole posizioni.
Sul tema della motivazione relativa agli aumenti di pena individuati per i reati satellite, la giurisprudenza aveva manifestato un contrasto. L’orientamento
numericamente prevalente riteneva che l’aumento per la continuazione operato sul reato più grave (e quindi sulla pena base) potesse essere determinato anche in termini cumulativi, senza necessità di indicare specificamente l’aumento di pena correlato a ciascun reato satellite (Sez. 5, n. 7164 del 13/1/2011, COGNOME, Rv. 249710; Sez. 1, n. 3100 del 27/11/2009, COGNOME, Rv. 245958; Sez. 2, n. 32586 del 3/6/2010, COGNOME, Rv. 247978; Sez. 2, n. 4984 del 21/1/2015, COGNOME, Rv. 262290; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, COGNOME, Rv. 263700). Il contrapposto orientamento, invece, riteneva soddisfatto l’obbligo di motivazione solo se l’indicazione di pena avvenisse compiutamente per ciascun reato satellite in continuazione, anziché unitariamente (Sez. 5, n. 16015 del 1812/2015, COGNOME, Rv. 263591; Sez. 1, n. 27198 del 28/5/2013, COGNOME, Rv. 256616; Sez. 3, n. 4209 del 16/12/2008, Rv. 242873; Sez. 3, n. 1446 del 13/9/2017, S., Rv. 271830; Sez. 6, n. 48009 del 28/9/2016, COGNOME, Rv. 268131).
Già in precedenza, peraltro, le Sezioni Unite erano intervenute sul tema, affermando la nullità in parte qua della sentenza con cui la pena complessiva era stata determinata senza alcuna indicazione di quella stabilita per ciascun reato, di quella per il reato più grave e dell’aumento per la continuazione (Sez. U, n. 7930 del 21/4/1995, Zouine, Rv. 201549). Su questa linea, poi, si erano collocate quelle pronunce che richiedevano al giudice un obbligo di motivazione più stringente, in rapporto alla quantificazione di ciascuna porzione di aumento per il reato continuato (Sez. 4, n. 28139 del 23/6/2015, Puggillo, Rv. 264101; Sez. 2, n. 51731 del 19/11/2013, Foria, Rv. 258108; Sez. 6, n. 7777 del 29/1/2013, COGNOME, Rv. 255052).
Sulla scorta di questi ultimi principi giurisprudenziali e della valorizzazione delle previsioni normative contenute negli artt. 81, comma terzo, cod. pen., 533, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., le Sezioni Unite – con la citata sentenza COGNOME – hanno ricomposto il contrasto, ritenendo necessaria la specifica indicazione degli aumenti di pena per i reati satellite, al pari di uno specifico onere di motivazione in merito alla misura dell’aumento, così da rendere «conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore».
Il Supremo Collegio ha premesso che il reato continuato non è strutturalmente un reato unico e che l’unificazione rappresenta una determinazione legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite di quanto non risulterebbe dall’applicazione del cumulo materiale delle pene. Ne consegue che dal punto di vista della struttura del reato continuato non vi è ragione di ridurre l’obbligo motivazionale al solo ambito della individuazione della pena relativa al reato più grave. Inoltre il giudice, nel determinare la misura degli aumenti per la continuazione, esercita comunque un potere discrezionale che deve rispettare i principi di razionalità e proporzionalità alla base della funzion
rieducativa che l’art. 27 Cost. assegna alla pena. Quanto detto comporta che «il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore».
Una volta affermata la necessità della specifica motivazione sui singoli aumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite si sono peraltro preoccupate di precisare come l’onere motivazionale sia variabile, ovvero debba essere rapportato all’entità della pena e, soprattutto, al discostamento rispetto al minimo edittale, in base ai parametri affermati dalla consolidata giurisprudenza con riguardo alla determinazione della pena base. In quest’ottica, la Corte ha precisato che l’onere motivazionale va graduato in relazione all’entità della sanzione inflitta a titolo di continuazione, dovendo comunque essere tale da escludere una sproporzione tra pena base e pena per l’aumento da applicare. La motivazione, pertanto, deve essere idonea a far ritenere «che risultino rispettati i limiti previs dall’art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati».
Con specifico riguardo al tema oggetto di ricorso, poi, nella stessa sentenza delle Sezioni Unite si afferma anche che l’obbligo di dare conto delle ragioni in ordine ai singoli aumenti di pena per i reati satelliti comporta, per il giudice, anche l’obbligo di valutarne lo specifico corredo circostanziale, non limitato soltanto alla fattispecie considerata più grave, come peraltro già riteneva la pressocché unanime giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, R., Rv. 249279; Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, COGNOME, 272375; Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, COGNOME, Rv. 279107, nonché Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281562; tema sul quale va anche ricordato il principio formulato da Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, COGNOME, Rv. 203978, per il quale «nel giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato il giudice ha il più ampio potere discrezionale, nell’esercizio del quale può prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato, se si tratti di circostanze di fatto riguardanti specificatamente ed esclusivamente il singolo fatto, ma, in caso contrario, ben può procedere ad una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, essendo anzi evidente che è tale valutazione globale a consentire di accertare aspetti fondamentali ai fini del menzionato giudizio, come la capacità a delinquere, l’intensità del dolo, la condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, e così via dicendo: elementi tutti rilevanti nell’individuazione della congrua pena per il “fatt più grave” ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e per i fatti in continuazione.»).
Alla luce di quanto precede, dunque, deve essere qui ribadita la necessità che il giudice, in caso di riconoscimento della continuazione, motivi in ordine alla determinazione della pena per il reato ritenuto più grave e per i singoli reati satellite, e ciò anche in relazione al c.d. corredo circostanziale, comprese quindi le circostanze attenuanti generiche riconosciute ed applicate sulla fattispecie più grave. L’estensione di queste anche ai reati unificati ex art. 81 cod. pen., qualora riconosciute in appello, non può pertanto ritenersi automatica, come invece affermato anche in questa sede (tra le altre, Sez. 1, n. 20945 del 25/2/2021, COGNOME, Rv. 281562), ma richiede una valutazione (ed una motivazione) specifica, da eseguire di volta in volta, secondo un criterio di proporzione, verificando cioè l’effettiva congruità dell’aumento per ogni singolo reato, alla luce della sua gravità ed in rapporto alla cornice edittale stabilita dal legislatore.
D’altronde, la perdita della autonomia sanzionatoria dei reati-satellite nell’ambito del reato continuato non comporta affatto la irrilevanza della valutazione della gravità dei predetti reati, in sé considerati, per l’ottima ragion che il momento sanzionatorio segue quello valutativo e dunque lo presuppone e ovviamente – si distingue da esso (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar; Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, in motivazione). La riprova della fondatezza di tale assunto la giurisprudenza di questa Corte la fornisce con riferimento al tema dell’incidenza delle circostanze in relazione al reato continuato. Invero, se è indubbio che il giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 cod. pen. deve effettuarsi solo con riguardo alle circostanze inerenti al reato più grave (cfr. Sez. 6, n. 10266 del 25/06/1991, COGNOME, Rv. 188266; Sez. 5, n. 4609 del 07/03/1996, COGNOME, Rv. 204840), nondimeno, le circostanze inerenti al reatosatellite, se pure rimangono – come si è appena detto – prive di efficacia nella determinazione della pena-base, devono esser tenute presenti, sia per identificare il reato – in astratto – più grave (appunto: per la determinazione della predetta pena-base), sia per determinare l’aumento che, in relazione a ciascun “reato minore”, deve essere apportato alla pena-base. Ed è anzi stato chiarito (Sez. 1, n. 33758 del 10/08/2001, Cardannone, Rv. 219893; Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, R., Rv. 249279) che ciò deve avvenire anche nel caso in cui si tratti di circostanza incompatibile con la violazione più grave (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le considerazioni sviluppate dalle Sezioni Unite “Sebbar” dimostrano dunque, per quanto qui interessa, che le circostanze attenuanti possono concernere uno o solo alcuni dei reati posti in continuazione; ciò vale anche per le circostanze attenuanti generiche, come ripetutamente affermato anche in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, Cameruccio, Rv. 268888), diversamente dall’interpretazione offerta in alcuni ricorsi.
Ne consegue, allora, che occorre qui verificare – con riguardo ai singoli ricorrenti – se la Corte di appello abbia correttamente applicato questi principi, e dunque se abbia redatto un’adeguata motivazione con riguardo alla misura degli aumenti di pena riconosciuti a titolo di continuazione, anche in ordine alle circostanze attenuanti generiche riconosciute proprio in secondo grado.
Con riguardo, innanzitutto, alla posizione di COGNOME il cui ricorso concerne il solo trattamento sanzionatorio – la motivazione sul punto risulta carente, e se ne condivide la censura.
La Corte di appello, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena base (capo C) da 10 anni a 6 anni e 8 mesi di reclusione, mantenendo però inalterato l’aumento disposto in primo grado a titolo di continuazione con i capi A4), A5), BE), C8) e C12), nella misura complessiva di 4 anni di reclusione, ritenuto del tutto “congruo” e “proporzionato”. Ebbene, questa sintetica motivazione non appare soddisfare i criteri sopra richiamati, non specificando – anche in ragione del tenore delle condotte coinvolte – come un complessivo aumento di 4 anni di reclusione possa ritenersi ancora effettivamente proporzionato rispetto ad una pena base che, con il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., è stata sensibilmente ridotta rispetto alla prima sentenza, nei termini indicati.
Il vizio di motivazione, che dunque coinvolge l’aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., anche in ragione delle attenuanti generiche riconosciute in appello, impone, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Anche il ricorso di COGNOME circoscritto allo stesso profilo – risulta fondato, per le medesime ragioni.
La Corte di appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha individuato la pena base (capo C) ancora nella misura di 6 anni e 8 mesi di reclusione (in luogo dei 10 anni del primo grado), poi confermando l’aumento a titolo di continuazione (capi C9, C10, C11, C12 e C13) già fissato dal G.i.p. e pari, complessivamente, a 5 anni di reclusione; aumento, anche in questo caso, giudicato del tutto “congruo” e “proporzionato” dal Collegio di merito, senza considerazioni ulteriori.
Anche con riguardo all’NOME, dunque, questa Corte riscontra la lamentata carenza motivazionale, non risultando specificato quali elementi effettivamente sorreggano tale giudizio di proporzione, anche alla luce delle quantità di stupefacenti coinvolte nei vari capi, a fronte di una pena base (alla cui misura
l’aumento per la continuazione deve esser raccordato) ridotta in misura notevole rispetto al giudizio del primo giudice.
Anche il ricorso proposto da COGNOME merita di essere accolto, per lo stesso vizio di motivazione.
Nuovamente per questo imputato, la Corte di appello ha infatti riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, così riducendo la pena base (per il capo C) da 10 anni a 6 anni e 8 mesi di reclusione; a titolo di continuazione, poi, è stato confermato il medesimo aumento irrogato dal G.i.p. (per i capi C10, C12 e C13), nella misura di complessivi 3 anni di reclusione, ancora ritenuti dal Giudice di appello del tutto “congrui” e “proporzionati”, senza alcun argomento ulteriore.
Le considerazioni spese per i ricorrenti COGNOME e COGNOME, dunque, ben possono essere confermate con riguardo al COGNOME, riscontrandosi anche per questo imputato una motivazione carente, che non chiarisce con adeguato argomento quali effettive ragioni giustifichino la conferma del giudizio di proporzione tra l pena base e gli aumenti a titolo di continuazione, a fronte della rilevante diminuzione della prima per via delle circostanze attenuanti generiche.
Con riguardo ad COGNOME, COGNOME e COGNOME, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso di COGNOME risulta parzialmente fondato.
Con riguardo alla prima censura, con la quale si eccepisce l’inutilizzabilità dei flussi di comunicazione intercettati e tenuti su apparecchi Blackberry, la Corte di appello – come già il G.i.p. – si è espressa in termini negativi, ribadendo la costante giurisprudenza di legittimità, qui da confermare ulteriormente.
In particolare, deve escludersi che l’acquisizione dei dati concernenti le comunicazioni scambiate attraverso il sistema BlackBerry richieda la presentazione di rogatoria internazionale. Copiose pronunce, infatti, hanno già affermato che sono utilizzabili, senza necessità di rogatoria, gli esiti d intercettazioni di comunicazioni in chat protette tramite il servizio cd. «pin to pin gestito tramite server collocato in territorio estero, ma i cui dati siano st registrati nel territorio nazionale, per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica (Sez. 6, n. 1342 del 04/11/2015, COGNOME, Rv. 267184).
La legittimità delle intercettazioni delle comunicazioni sui BlackBerry è stata poi ribadita, con particolare ampiezza e rilievo, dalla sentenza Sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, COGNOME. In questa pronuncia, tra l’altro, è stato specificato che occorre tenere nettamente distinta la fase di intercettazione della comunicazione (nella specie la captazione, la ricezione e la registrazione del flusso telematico) da
quella relativa alla intelligibilità della comunicazione, ossia la fase (eventuale successiva) della lettura dei dati (cifrati ovvero, in taluni casi, espressi in dialetto incomprensibile oppure in lingua straniera) intercettati. Si tratta di una dissociazione non infrequente, in tema di intercettazioni di comunicazioni, a prescindere dalla circostanza che il contenuto della comunicazione o conversazione sia, per espressa volontà dei dialoganti o per altra causa, criptata, per cui, quando l’attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle comunicazioni sia stat interamente compiuta nel territorio italiano, non si pone alcun problema di violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, essendo invece necessario il ricorso all’assistenza giudiziaria internazionale unicamente per gli interventi da compiersi all’estero e/o con riferimento alle comunicazioni captate da un gestore straniero.
Ne consegue che l’acquisizione della messaggistica scambiata mediante il sistema protetto Blackberry, c.d. pin to pin i non necessita di rogatoria internazionale qualora le comunicazioni siano avvenute in Italia, nel senso cioè che, indipendentemente dall’intellegibilità del messaggio, siano partite o siano pervenute su un terminale allocato in Italia o gestito da un operatore italiano ed il segnale sia stato captato, come nella specie, sul suolo italiano, a nulla rilevando che per decriptare i dati identificativi associati ai codici pin (fase successiva a compimento della sequenza intercettiva) sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all’estero (Sez. 4, n. 46968 del 05/04/2017, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 16670 del 08/04/2016, COGNOME, Rv. 266983). Per contro, le operazioni di captazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche debbano essere effettuate attivando le procedure di assistenza giudiziaria rogatoriale soltanto se esse richiedono il compimento di attività all’estero, circostanza esclusa quando le stesse attività possano invece essere svolte dal territorio nazionale, con la conseguenza che, non venendo, in tal caso, intaccata la sovranità territoriale di uno Stato estero, alcuna assistenza giudiziaria è necessario richiedere. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ebbene, proprio di operazioni da effettuare all’estero tratta il ricorso, affermando – così come il gravame – che “l’intercettazione delle chat in questione ebbe inizio allorquando gli utilizzatori degli apparecchi Blackberry dimoravano sul territorio Albanese, ergo utilizzavano ragionevolmente un gestore telefonico straniero”, senza alcuna specificazione in termini oggettivi e soggettivi: un’affermazione dall’evidente carattere fattuale, dunque, propria solo della fase di merito e, peraltro, con oggetto palesemente generico.
La censura, pertanto, risulta infondata.
Alle stesse conclusioni, di seguito, il Collegio giunge anche quanto al secondo motivo, che lamenta la carenza di motivazione con riguardo alla fattispecie associativa di cui al capo B) ed ai conseguenti reati-fine.
In primo luogo, l’affermazione per la quale la Corte di appello pronunciandosi sull’esistenza del sodalizio – non avrebbe esaminato i motivi di gravame, limitandosi a “ripercorrere frettolosamente gli elementi” già valorizzati dal primo Giudice, risulta formulata in termini del tutto generici; neppure uno degli argomenti che la difesa avrebbe sollevato nel gravame, infatti, è riportato nel ricorso, né si chiarisce quale rilievo gli stessi avrebbero avuto nel complesso della motivazione di appello, in un’ottica favorevole al ricorrente.
Ancora, l’impugnazione non si confronta affatto con la motivazione resa dal Collegio di appello proprio sul punto (pagg. 3-5), con la quale – con ampi e logici argomenti, anche riprendendo l’ampia sentenza del G.i.p. (pagg. 92-120) – sono stati indicati numerosi elementi tipici, riscontrati, a conferma della contestazione associativa: in particolare, la suddivisione di ruoli e di mansioni; lo stretto vincol solidaristico tra i sodali (evidenziato dalla continua disponibilità reciproca, dal intercambiabilità nello svolgimento delle attività funzionali al gruppo, dalla prosecuzione delle condotte anche a seguito dell’arresto di taluno dei sodali); la presenza di un’organizzazione con mezzi (furgoni, scafi), utenze dedicate e cantieri nautici in Albania (pronti a fornire e predisporre i natanti necessari per i traffici stupefacente); la pluralità di reati-fine posti in essere nell’arco temporale coperto dalle indagini; i quantitativi trattati ed i relativi volumi d’affari; i plurimi ca approvvigionamento; la disponibilità di “collaboratori”, specie albanesi, pronti a lavorare per l’associazione quando necessario.
Con riguardo, poi, al numero minimo di partecipi, richiamato anche nel ricorso, la Corte di appello ha sottolineato che risultava “garantito” già dalla presenza di NOME, di NOME e NOME; questi ultimi, peraltro, con il ricorso non hanno contestato affatto l’affermazione di responsabilità quanto al capo B), così da rendere superflua ogni considerazione – svolta dal primo – in ordine ad altri soggetti originariamente imputati per il medesimo reato.
Una motivazione solida e del tutto congrua, dunque, che non merita censura. A conclusioni differenti, invece, la Corte giunge quanto ai singoli reati-fine (da B1 a B6), per i quali il ricorso di COGNOME lamenta che, pur costituendo specifico ed argomentato motivo di gravame, sarebbero stati totalmente trascurati dalla Corte di appello, che non vi avrebbe dedicato alcuna effettiva considerazione.
La censura è fondata.
Il gravame proposto dal ricorrente, infatti, conteneva una specifica analisi dei reati-fine (da pag. 17 a pag. 43), con un’ampia critica alla motivazione della sentenza di primo grado, capo per capo; la Corte di appello, per contro, ha
analizzato la figura dell’imputato soltanto con riguardo alla contestazione associativa (pagg. 16-17), alla pena irrogata (pag. 17), alle circostanze attenuanti generiche (pag. 17) ed al vincolo della continuazione (pagg. 17-19), senza dunque confrontarsi in alcun modo con l’articolato motivo di impugnazione che riguardava i capi da B1) a B6).
La sentenza di appello, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente a questi reati, con rigetto del ricorso nel resto.
Rimane assorbita, evidentemente, la doglianza in tema di trattamento sanzionatorio e di continuazione.
Il ricorso di COGNOME risulta infondato. Il motivo di gravame riguardante la circostanza aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ha costituito argomento di sentenza al paragrafo 4.2., nel quale – con argomento generale riferito a tutti i capi interessati dalla contestazione – si è confermata la pronunci di primo grado che aveva riconosciuto l’esistenza della stessa aggravante, in ragione degli esiti investigativi. Quanto ai capi D1) e D2) contestati al COGNOME, dunque, il rinvio è alle pagg. 170-181 della sentenza del G.i.p., nelle quali l’art 80 in oggetto è stato riconosciuto con un argomento del tutto congruo e non manifestamente illogico, sul quale peraltro il ricorso non spende considerazioni: in particolare, l’ingente quantità è stata ritenuta in re ipsa in ragione dei rilevantissimi quantitativi di sostanza “movimentata” nelle imputazioni e riscontrata in atti, ossia 1.200 chili di marijuana del capo D1) (come da indicazioni fornite dagli stessi imputati nelle conversazioni intercettate, oltre che da verbale di sequestro) e 996 chili di marijuana del capo D2) (oggetto di sequestro), estranei ad ogni contestazione in questa sede. Impregiudicato, dunque, il giudizio di responsabilità (il relativo motivo è stato rinunciato di fronte alla Corte di appello la motivazione relativa alla circostanza aggravante in esame risulta del tutto congrua, e non adeguatamente contestata nel motivo di ricorso in esame, che si limita a lamentare un vizio di motivazione non ravvisabile. Quanto invece al capo D3), la stessa aggravante è stata esclusa già in primo grado (pag. 181), sebbene dal ricorso emerga il contrario. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio, la motivazione della sentenza risulta ancora immeritevole di censura.
Premesso che in appello sono state riconosciute al COGNOME le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata (mentre il G.i.p. si era espresso nei termini dell’equivalenza), ed è stata esclusa la recidiva, la pena base per il delitto D1) è stata individuata in 5 anni e 6 mesi di reclusione, ossia in misura prossima al massimo edittale (6 anni); tale misura risulta giustificata con
argomento del tutto adeguato, alla luce dell’impianto motivazionale di entrambe le sentenze di merito, ossia con il richiamo alla ingentissima quantità di stupefacente trattato nello stesso capo, nei termini sopra riportati, non escluso ma solo bilanciato (in subvalenza) con le attenuanti innominate di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Anche il ricorso di NOME COGNOME risulta infondato.
Con riguardo, in primo luogo, alla censura relativa alla circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la stessa deve essere rigettata: si rimanda, al riguardo, a quanto già sostenuto per la posizione del coimputato COGNOME. In particolare, e contrariamente a quanto affermato nell’impugnazione, la stessa aggravante è stata riconosciuta non in ragione di un unico ed indeterminato argomento, ma – con evidente efficacia dimostrativa – in forza del rilevantissimo quantitativo di stupefacente riscontrato con riguardo ai capi B1) (1.116 chili di marijuana) e B7) (832 chili di marijuana), estraneo ad ogni contestazione in questa sede. Impregiudicato, dunque, il giudizio di responsabilità (il relativo motivo è stato rinunciato di fronte alla Corte di appello), la motivazion relativa alla circostanza aggravante in esame risulta dunque del tutto congrua, e non adeguatamente contestata nel motivo di ricorso in esame, che si limita a lamentare un vizio di motivazione non ravvisabile.
In ordine, poi, al bilanciamento della stessa circostanza aggravante con le attenuanti generiche, riconosciuto in primo grado nei termini dell’equivalenza ma richiesto nel gravame ne termini della prevalenza delle seconde, la sentenza, in effetti, non spende argomento; tale carenza motivazionale, tuttavia, non può essere qui sanzionata, in considerazione della palese vaghezza del relativo motivo di gravame, privo di un effettivo contenuto e sostenuto da una locuzione meramente assertiva. A ciò si aggiunga, peraltro, che dalla specifica del trattamento sanzionatorio emerge che la Corte di appello ha confermato e fatto proprio il giudizio di (sola) equivalenza tra le circostanze medesime (e sulla recidiva), confermandone dunque il fondamento nella sola necessità di adeguare al fatto il trattamento sanzionatorio, altrimenti troppo elevato.
Con riguardo, infine, proprio alla pena, già ridotta in appello, la stessa è stata individuata nella misura base di 4 anni e 6 mesi di reclusione (oltre alla multa), ritenuta evidentemente congrua in relazione al quantitativo di sostanza che riguarda il reato più grave (B1), sopra richiamata, tale da assegnare al fatto una più che significativa rilevanza penale, a prescindere dal bilanciamento dell’aggravante di cui all’art. 80.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Il ricorso di COGNOME risulta infondato; le due censure, relative al trattamento sanzionatorio, possono peraltro essere trattate in modo congiunto.
Riconosciute in appello le circostanze attenuanti generiche, ridotta la pena base (capo C) a 6 anni e 8 mesi di reclusione (rispetto ai 10 anni della sentenza di primo grado), la Corte ha confermato la sanzione complessivamente applicata a titolo di continuazione (capi C6, C7, C11, C12, C13 e C14) nella misura di 6 anni di reclusione complessivi, ritenuti “congrui” e “proporzionati”. Ebbene, rispetto alle posizioni di COGNOME, COGNOME e COGNOME sopra esaminate, si osserva che nel caso in esame i reati contestati al COGNOME (sulla cui responsabilità vi è stata rinuncia ai motivi) appaiono particolarmente gravi con riguardo all’ammontare e alla natura dello stupefacente trattato, anche “pesante”, che lo stesso si è visto riconosciuti, peraltro in una misura – per numero e gravità dei capi – seconda soltanto a NOME COGNOME, così quanto al trattamento sanzionatorio (tra gli altri, C7, almeno 900 chili di marijuana; C11, 400 grammi di cocaina; C12, 1,1 chili di cocaina; C13, 10,3 chili di marijuana; C14, 1,068 chili di cocaina). Ne consegue che l’aumento di pena a titolo di continuazione, irrogato dal primo Giudice e confermato dalla Corte di appello, appare comunque proporzionato alla gravità dei molti fatti contestati, pur a fronte della riduzione della pena base in forza delle circostanze attenuanti generiche. Il G.i.p., infatti, muovendo dalla stessa pena per la fattispecie associativa di cui al capo C), aveva applicato un aumento di 1 anno e 6 mesi di reclusione per ciascuna delle fattispecie concernenti cocaina (C11, C12 e C14), evidentemente contenuto (nella misura di 1/4) – con riguardo ai quantitativi coinvolti – rispetto alla pena base che il d.P.R. n. 309 del 1990 prevede per le condotte di cui all’art. 73, comma 1, pari a 6 anni di reclusione; ancora il G.i.p. poi, aveva applicato 6 mesi di reclusione per ciascuna delle contestazioni relative a droghe “leggere” (C6, C7 e C13), ancora con un evidente (e favorevole) rapporto di proporzione – rispetto ai quantitativi trattati – con la pena fissata dal comma 4 dello stesso art. 73, pari, nel minimo, a due anni di reclusione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La misura dell’aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., dunque, era stata individuata dal primo Giudice in termini certamente non elevati in rapporto ai quantitativi trattati, così da giustificarsene appieno la conferma – in sede di appello – con il riferimento ai criteri di congruità e di proporzione, da ritenere certamente adeguati anche in presenza di una pena base sensibilmente ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso del COGNOME, pertanto, deve essere rigettato.
Il ricorso di NOME risulta infondato.
Con riguardo alla prima censura, che lamenta la mancanza di motivazione quanto all’eccezione di incostituzionalità dell’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, nella
parte in cui non prevede un diverso trattamento sanzionatorio nel caso di associazione finalizzata a trattare soltanto sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV, il Collegio osserva che, in effetti, la sentenza di appello è del tutto sile la stessa eccezione – già rigettata con solida motivazione dal G.i.p. – risulta tuttavia manifestamente infondata, così che la carenza argomentativa riscontrata non risulta sanzionabile.
Non appare irragionevole, infatti, né contrario agli artt. 3 e 27 Cost. richiamati nel ricorso, che il legislatore abbia voluto sanzionare nei medesimi termini le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, che riguardino droghe “leggere” o droghe “pesanti”, non ravvisandosi sul punto alcuna sostanziale differenza nell’ottica della difesa dell’ordine pubblico. In particolare, diversamente da quanto avviene per le condotte di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, individuali o a titolo di concorso, la fattispecie associativa ex art. 74 rappresenta – in ragione dei propri elementi costitutivi – un delitto contro l’ordine pubblico, che l’ordinamento sanziona di per sé ed indipendentemente dall’effettiva consumazione di una delle ipotesi di reato previste nell’art. 73, eventualmente contestate come reati-fine. Ne consegue che, nell’ottica del legislatore, rileva non tanto la consumazione di queste ultime, quanto il fatto che – proprio a tal fine – sia stata costitu un’associazione, dotata di un numero minimo di soggetti e volta – con tendenziale stabilità – a realizzare una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. E’ proprio quest’ottica, dunque, che giustifica il diverso trattamento sanzionatorio stabilito in ragione del ruolo ricoperto nel sodalizio (promotore, organizzatore, finanziatore, partecipe, ecc.), così come nell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. E’ ancora la natura propria di reato contro l’ordine pubblico, poi, che spiega l’aggravamento della pena edittale nel caso di dieci o più associati, o di soggetti dediti all’uso di stupefacenti tra i partecipi, o quando l’associazione armata. Negli stessi termini, e quindi ancora con riferimento alla tutela dell’ordine pubblico, il comma 6 della norma rinvia alle pene del primo e secondo comma dell’art. 416 cod. pen. nel caso in cui l’associazione sia costituita per commettere i fatti descritti dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; la finalizzazione d vincolo a compiere esclusivamente reati di lieve entità, con la conseguenza di un apparato organizzativo calibrato soltanto su tali minori condotte, legittima infatti un trattamento sanzionatorio meno severo, in quanto meno aggressivo risulta il pericolo per l’ordine pubblico. In questo contesto, dunque, non appare irragionevole la scelta del legislatore di individuare una cornice edittale che muta soltanto in ragione dei caratteri organizzativi della struttura, nell’ottica cioè del maggiore o minore potenzialità di offesa all’ordine pubblico, non anche della tipologia di sostanza trattata, “pesante” o “leggera”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La giurisprudenza di legittimità, peraltro, si è già più volte espressa proprio in questi termini; in particolare, è stata ritenuta manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’ 74 in oggetto, proprio nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall’art. 14 del T.U., costitue legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare pene per l’associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, a seconda della natura dello stupefacente che ne costituisce l’oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. Tale scelta, peraltro, non contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di “lieve entità”, poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzativo, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73. (tra le altre, Sez. 6, n. 11526 del 16/2/2022, COGNOME, Rv. 283049; Sez. 6, n. 4445 del 2/12/2004, COGNOME, Rv. 230758; tra le non massimate, Sez. 4, n. 42247 del 28/10/2022, COGNOME; Sez. 3, n. 16977 del 22/3/2022, COGNOME).
L’eccezione, dunque, deve essere rigettata.
Con riguardo, poi, al secondo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 80 citato (riconosciuta per i capi Bl, B3 e B4) e a trattamento sanzionatorio, lo stesso risulta ancora manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo, si richiamano innanzitutto le considerazioni già spese sulla posizione NOME COGNOME in ordine al capo B1). Analogamente, circa il capo B3), la responsabilità del ricorrente – non contestata – è stata riconosciuta con riguardo a traffici di 1.200 chili di marijuana, di altri 235 chili della stessa sostanza, e di altri 200 chili. Sul capo B4), poi, la colpevolezza è stata affermata con riferimento a traffici di 576 chili della medesima sostanza (per i fatti de 3/12/2016). Ne consegue la piena adeguatezza del richiamo – nella sentenza di appello – alla quantità certamente assai rilevante degli stupefacenti trattati, tal in sé da integrare la circostanza aggravante in questione, con evidente carattere di oggettività.
Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, il differente aumento in continuazione stabilito per il capo B1) (8 mesi di reclusione) rispetto ai capi B2) e B3) (6 mesi di reclusione ciascuno) – sensibilmente inferiore a quello disposto in primo grado – appare immeritevole di un particolare sforzo motivazionale: la misura dello stesso incremento, infatti, risulta particolarmente contenuta – in rapporto alla notevole gravità delle singole condotte, al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla relativa
cornice edittale – e rende dunque sufficiente un rinvio al criterio della congruità, già di fatto ravvisabile nella prima sentenza, poi attenuata in appello.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Il ricorso di NOME è infondato.
Quanto, innanzitutto, all’eccezione di incostituzionalità dell’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e alla censura di omessa motivazione sul tema, si rimanda a quanto già sostenuto sub posizione COGNOME, attesa l’identità della questione sollevata.
In ordine, poi, al secondo motivo, la sentenza di appello non merita censura quanto alla circostanza aggravante dell’art. 80 cit., riconosciuta – laddove contestata – con motivazione del tutto congrua, ossia con riferimento alla quantità di stupefacente coinvolta, peraltro estranea ad ogni contestazione. Quanto, in particolare, al capo C7), relativo al tentativo di trasporto ed introduzione in Ital di 900 chili di marijuana, l’argomento impiegato dalla Corte di appello (come già dal G.i.p.) – ossia il richiamo al pacifico dato quantitativo – risulta di per sufficiente a ritenere integrata la circostanza in esame, attesa la sua oggettiva portata e rilevanza, non ravvisandosi, dunque, alcuna carenza motivazionale al riguardo.
Con riferimento, infine, al trattamento sanzionatorio, se è vero che la Corte di merito (come il G.i.p.) ha applicato il medesimo aumento in continuazione per il capo C7) (aggravato ex art. 80) e per quello C6) (non aggravato), deve comunque rilevarsi che il primo reato è stato contestato – e riconosciuto – nella forma tentata, mentre l’altro in quella consumata, così da giustificarne l’allineamento. Il Collegio, peraltro, rileva che l’aggravio punitivo disposto i appello ex art. 81 cpv. cod. pen. non necessitava di un particolare sforzo motivazionale, avuto riguardo alla sua portata contenuta in rapporto all’entità dello stupefacente coinvolto ed alla cornice sanzionatoria di riferimento.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Il ricorso di NOME deve essere rigettato.
Con riferimento, innanzitutto, all’eccezione di incostituzionalità dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e alla censura di omessa motivazione sul tema, si rimanda a quanto già sostenuto sub posizione COGNOME e COGNOME, a fronte di identica questione.
In ordine, poi, al secondo motivo, la sentenza di appello ancora non merita censura quanto alla circostanza aggravante dell’art. 80 cit., riconosciuta – laddove contestata – con argomento congruo, ossia con riferimento alla quantità di stupefacente coinvolta, peraltro estranea ad ogni contestazione. Quanto, in
particolare, al capo B3), la responsabilità del ricorrente è stata riconosciuta con riguardo a traffici di 1.200 chili di marijuana, di altri 235 chili della stessa sostanz e poi di altri 200 chili. Sul capo B4), poi, la colpevolezza è stata affermata in ordine ai fatti del 26/11/2016, riguardanti 1.650 chili di marjuana. Anche per questi capi, dunque, il riferimento della Corte di appello (pagg. 8 ss.) al quantitativo in sé, assai considerevole, risulta del tutto congruo e sufficiente a giustificare l conferma della circostanza aggravante contestata.
Con riferimento, infine, al trattamento sanzionatorio, se è vero che la Corte di appello (come il G.i.p.) ha applicato il medesimo aumento in continuazione per i capi B3) e B4) (aggravati ex art. 80) e per quello B5) (non aggravato), è altresì vero che tale misura di incremento non appare necessitare di un particolare sforzo motivazionale, attesa comunque la sua limitata portata in rapporto all’entità dello stupefacente oggetto dei relativi capi di imputazione e della relativa cornice sanzionatoria, così da garantire comunque il rispetto di un doveroso criterio di proporzione.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, al pari di quello proposto da COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME; tutti gli imputati debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso di NOME è manifestamente infondato.
L’affermazione di responsabilità per la condotta associativa di cui al capo A), infatti, risulta contestata in termini del tutto generici, invocando senza alcuna specificazione “l’intero carteggio”, l’assenza “di quei minimi elementi che potessero anche solo giustificare la condanna” e la correttezza di una differente pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. L’argomento, quindi, non si confronta affatto con la motivazione stesa dalla Corte di appello proprio sul capo A), che – anche riprendendo la prima pronuncia di merito – si è espressa sull’esistenza dell’associazione, sui suoi caratteri e sul numero dei partecipi (questione, quest’ultima, oggetto del gravame); ne risulta evidente, quindi, l’inammissibilità.
Anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio, oltre che conseguente alla prima, è del tutto priva di un effettivo argomento (“Se in effetti diversamente si fosse valutato il caso di specie ed il calcolo della pena irroganda, giusta l’assoluzione sub A, la pena inflitta sarebbe stata di certo differente”).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso di NOME COGNOME risulta manifestamente infondato.
In ordine al primo motivo, che lamenta l’affermazione di responsabilità quanto al capo B7), ne emerge evidente l’inammissibilità; la censura, infatti, come per un verso richiede a questa Corte una non consentita rilettura nel merito di risultanze investigative (informativa di p.g. del 14/9/2018; intercettazione del 28/12/2016), così, per altro verso, non esamina la motivazione stesa dalla Corte di appello sullo stesso capo, con il quale, dunque, manca un effettivo confronto.
La doglianza, in particolare, trascura l’ampio e solido argomento (pagg. 2226) con il quale la sentenza ha confermato la colpevolezza del COGNOME per il concorso nell’importazione di 832 chili di marijuana. L’evidente partecipazione di “NOME” e la sua identificazione nel ricorrente in esame, infatti, sono stati diffusamente esaminati e riscontrati dalla sentenza di appello, così come dalla pronuncia di primo grado, con richiamo al colloquio in carcere del 31/1/2017, alle conversazioni in pari data, all’acquisizione del passaporto del soggetto, alle informazioni ricevute dalle autorità albanesi, al servizio di accertamento svolto dai militari il 25/1/2017.
La prima censura, dunque, è manifestamente infondata.
Con riguardo, poi, alla seconda, relativa alla circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, ancora quanto al capo B7), si rimanda alle medesime considerazioni già spese in ordine al coimputato (e cugino) NOME COGNOME, attesa l’identità di contestazione e di argomento.
In ordine, infine, al trattamento sanzionatorio, oggetto di censura del tutto generica (come già in appello), quindi inammissibile, la Corte di merito ha ritenuto di confermare quanto stabilito dal primo Giudice, con argomento del tutto logico ed adeguato: in particolare, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 80 cit., in ragione dell’incensuratezza dell’occasionalità della condotta, la pena base è stata individuata in misura superiore al medio edittale alla luce dell’ingente quantitativo di sostanza oggetto di reato, dunque con affermazione di merito non censurabile perché non manifestamente illogica.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso di NOME risulta manifestamente infondato.
Con riguardo all’affermazione di responsabilità sul capo C13), il Collegio rileva che la relativa censura è inammissibile; dietro la parvenza di una violazione di legge e di un vizio di motivazione, infatti, la stessa tende ad ottenere da questa Corte una differente e non consentita lettura del materiale istruttorio in atti.
La doglianza, inoltre, non si confronta adeguatamente con la motivazione resa dalla Corte di appello, che, anche riprendendo la pronuncia di primo grado, ha
riconosciuto il COGNOME – con argomento logico e congruo – responsabile del concorso nella detenzione e nel trasporto di 10,328 chili di marijuana, poi sequestrati in occasione dell’arresto del coimputato NOME COGNOME. Nessun vizio, invero, si riscontra nella sentenza impugnata, con riguardo sia alla identificazione del ricorrente (già adeguatamente confermata dal primo Giudice – pag. 148 citando, tra l’altro, l’incontro dell’8/6/2017 tra il COGNOME e NOME COGNOME, complice di NOME COGNOME e del citato NOME), così da escludere ogni confusione con il fratello NOME COGNOME, sia al suo concorso nel reato, congruamente riscontrato già dal G.i.p. (pagg. 149-150) con lettura logica e rigorosa delle conversazioni del 14-15-16-17-18/6/2017, oltre che degli altri atti di indagine. In forza di questo rigoroso esame istruttorio, che si sottrae alla censura proposta, i Giudici del merito hanno quindi concluso per il concorso del COGNOME nel capo C13), non potendosi dubitare che i 10 chili “al lordo degli involucri” trovati nella disponibilità di fossero proprio i “nove” che certamente il ricorrente in esame aveva nella sua disponibilità.
L’affermazione di responsabilità, dunque, non merita censura.
Con riferimento, poi, al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello ha ridotto, peraltro escludendo la recidiva (mentre l’aggravante di cui all’art. 61-bis cod. pen. non è mai citata, neppure nella sentenza di primo grado), il Collegio rileva che la motivazione della sentenza non presenta alcun vizio. La pena-base detentiva, infatti, è stata individuata in 3 anni di reclusione (oltre alla pecuniari poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal G.i.p., e per il rito; una pena-base, dunque, molto più prossima ai minimi che ai medi edittali, congrua in riferimento a 10 chili di stupefacente e tale da giustificare un motivazione sostenuta – di fatto – dal richiamo all’equità della pena.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, così come quelli proposti da NOME e NOME COGNOME, che debbono essere dunque condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, equitativamente indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME, NOME e NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME limitatamente ai reati di cui ai capi da B1 a B6 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso di NOME.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME, NOME e NOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023
estensore
Il Presidente