Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39274 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del Gip del Tribunale di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza del Tribunale di Roma dell’8 novembre 2018, irrevocabile il 22 febbraio 2019, di condanna alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed C 4.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 24 luglio 2018, in relazione alla illecita detenzione di gr. 90 di marijuana e gr. 200 di hashish;
sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal giudice monocratico del Tribunale di Roma del 29 maggio 2018, irrevocabile il 26 giugno 2019, di condanna alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed C 4.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 28
maggio 2018, in relazione alla illecita detenzione di gr. 1,5 di cocaina e di gr. 24 di marijuana;
sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal giudice monocratico del Tribunale di Roma del 28 gennaio 2019, modificata a seguito di concordato sulla pena dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 7 ottobre 2019, irrevocabile il 5 marzo 2020, di condanna alla pena di anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed C 14.000 di multa per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 26 gennaio 2019, in relazione alla illecita detenzione di gr. 24,4 di cocaina, gr. 94,9 di manjuana e gr. 34,4 di hashish;
sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 22 febbraio 2022, modificata a seguito di concordato sulla pena dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 10 gennaio 2023, irrevocabile il 19 settembre 2023, di condanna alla pena di anni 2 e giorni 20 di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il marzo e l’agosto 2018.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 maggio 2024, accoglieva l’istanza, e, individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza sub 3), rideterminava la pena inflitta con le altre tre sentenze ritenendo «congruo, alla luce dei criteri tutti di cui all’art. 133 c.p., riconoscere per ognuna de ulteriori condanne in continuazione un aumento di pena pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2.000 di multa», così pervenendo alla pena finale complessiva di anni 6 mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed C 20.000 di multa.
Il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, ha tempestivamente impugnato l’indicata ordinanza, articolando un unico motivo con il quale deduce l’assenza della motivazione quanto alle ragioni che hanno condotto il giudice dell’esecuzione a determinare l’aumento di pena nella misura sopra indicata: motivazione che, invece, avrebbe dovuto essere esaustiva, così da rendere conoscibili gli elementi valorizzati per quantificare gli aumenti in una misura tutt’altro che prossima ai minimi edittali.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto rigettarsi il ricorso, ritenendo l’incremento di pena irrogato per ciascuna imputazione «congruo alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p.», e richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del
potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente statuito che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», ciò al fine di consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto proporzione tra le pene, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 COGNOME, Rv. 282269 – 01): il grado d’impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi (sicché, come correttamente ricordato dal procuratore AVV_NOTAIO, il giudice dell’esecuzione «non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità»: Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 – 01), e può ritenersi assolto solo quando sia concretamente possibile il controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non potendo ritenersi sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). 3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non si è conformato al principio indicato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti da operare in continuazione per i reati satellite, contenuta hella clausola di stile «alla luce de criteri tutti di cui all’art. 133 c.p.», è apparente e incongrua, soprattutto laddov si consideri che il giudice ha operato un identico aumento – nella misura tutt’altro che esigua di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre alla multa – per ciascun reato ulteriore a quello considerato più grave, in relazione a episodi delittuosi connotati da una offensività radicalmente diversa: un fatto ritenuto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione di gr. 1,5 di cocaina e di gr. 24 di marijuana), un fatto ordinario, punito ai sensi del quarto comma dell’appena citata norma incriminatrice (detenzione di gr. 90 di marijuana e gr. 200 di hashish), ed un’ipotesi associativa punita ai sensi
dell’art. 74 del Testo unico (unitamente a numerosi episodi di cd. “micro-spaccio” costituenti reati fine del sodalizio).
Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio, affinché il Tribunale di Roma, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), libero nel merito, proceda a un nuovo e adeguatamente motivato giudizio relativamente alla quantificazione degli aumenti da operare per la riconosciuta continuazione, dando, peraltro, continuità ai principi costantemente statuiti da questa Corte, parimenti disattesi dall’ordinanza in esame, a mente dei quali:
è illegittimo assumere come pena base sulla quale effettuare l’aumento per la continuazione quella complessiva inflitta con una delle sentenze che sia, a sua volta, comprensiva di una pena-base e di un aumento a titolo di continuazione interna (nel caso di specie risulta, invero, essere stata assunta quale pena base quella complessivamente inflitta dalla sentenza sub 3, che, come si è visto, ha condannato il COGNOME per i distinti reati di cui all’art. 7 commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo».
la misura dell’aumento in relazione a reati giudicati con rito abbreviato (quali, nel caso di specie, quelli oggetto delle sentenze nn. 2 e 4) deve necessariamente tenere conto – dandone atto in motivazione – della diminuzione imposta dal rito alternativo: cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME Rita, Rv. 281617 – 01, secondo cui «In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della
pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)».
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.