Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24137 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte d’appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME relazione ai reati giudicati con tre sentenze (1. GIP del Tribunale di Salerno in data 20 luglio 2021; 2. Corte d’appello di Salerno in data 2 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale Salerno in data 13 maggio 2021; 3. Corte d’appello di Salerno in data 15 giugno 2023), unificando i reati giudicati e rideterminando il complessivo trattamento sanzioNOMErio in undici anni e tre mesi di reclusione ed euro 4.600 di multa.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 81 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, per erronea indicazione della pena base inflitta per il reato di estorsione giudicato con la sentenza n. 2, per la quale era stata complessivamente inflitta la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, e per mancanza assoluta della motivazione quanto alla determinazione dei singoli aumenti di pena per i reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione ha dato atto che, con ordinanza della Corte d’appello di Salerno in data 17 aprile 2023, era già stata riconosciuta la continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai n. 1 e n. 2, tanto che la pena, individuato il reato più grave in quello giudicato con la sentenza n. 1 (anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 2.000 dì multa, già ridotta per il rito), era stata determinata in anni sei, mesi tre ed euro 2.900 di multa (aumenti per la continuazione: anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di estorsione giudicato con la sentenza n. 2; mesi uno di reclusione ed euro 150 di multa, ciascuno, per i due restanti reati giudicati con sentenza n. 2).
2.1. Il giudice dell’esecuzione ha, quindi, incluso nella continuazione anche fii reati giudicati con la sentenza n. 3, individuando quale reato più grave quello di rapina giudicato con la sentenza n. 3 (anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di
e
multa), confermando gli ulteriori aumenti stabiliti per la continuazione con gli altri reati giudicati con la detta sentenza fino alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 2.100 di multa (pena pari alla pena finale irrogata dal giudice della cognizione), nonché determiNOME gli ulteriori aumenti dì pena per i fatti giudicati con le altre due sentenze: anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato del capo 2) della sentenza n. 2 (per il quale era stata individuata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa); anni due e mesi tre di reclusione ed euro 1.500 di multa per gli ulteriori fatti già unificati con l’ordinanza del 17 aprile 2023, così complessivamente anni undici e mesi tre di reclusione ed euro 4.600 di multa.
Orbene, è effettivamente sussistente il denunciato errore nell’indicazione della pena individuata per il più grave reato giudicato con la sentenza n. 2.
Anzitutto va precisato che il reato del quale si discute non reca, nell’intestazione della sentenza, l’indicazione di “capo 2)”, trattandosi, semmai, del capo 4), concernente il delitto di estorsione aggravata ex artt. 629 e 628 cod. pen., per il quale il giudice della cognizione stabilì la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa ex art. 62-bis cod. pen.; nel contesto vennero pure individuati, nella misura di un mese di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno, gli aumenti per i reati satellite di resistenza (capo 1) e lesioni (capo 2) ivi giudicati, giungendosi alla pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa.
3.1. Il rilevato errore, non soltanto materiale, palesa un vizio motivazionale ove si consideri che, con la precedente ordinanza del 17 aprile 2023, il giudice dell’esecuzione aveva ridetermiNOME l’aumento di pena per il detto reato di estorsione aggravata nella misura di anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 600 di multa.
Il giudice dell’esecuzione non ha esplicitato i criteri per la determinazione di detto aumento e si è immotivatamente discostato da quanto stabilito pochi mesi prima nella stessa sede esecutiva.
È, inoltre, fondata la doglianza, di carattere generale, sulla mancanza di motivazione in merito alla determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite.
4.1. Si è autorevolmente affermato che «in tema di reato continuato, i giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato p grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pen in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La Corte ha precisato che il g di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlat all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato risp rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti acce che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
4.2. Il giudice dell’esecuzione non ha fornito alcuna motivazione per l determinazione della pena dei reati unificati, sicché la valutazione compiut rasenta l’arbitrio.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazio di merito, procederà a individuare correttamente la porzione di pena per il rea estorsione aggravata e alla nuova determinazione delle porzioni di pena per tutti reati satellite, facendo applicazione del richiamato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Salerno. Così deciso il 19 aprile 2024.