Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33507 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME.
Rilevato che il ricorrente si duole dell’omessa motivazione in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen., lamentando che la gravata sentenza non consente di apprezzare la logica seguita dal giudice della cognizione nel determinare l’aumento apportato a titolo di continuazione esterna.
Considerato che la Corte d’appello ha apportato a titolo di continuazione cd. “esterna” con altro reato giudicato separatamente un aumento di pena pari ad anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, precisando come tale aumento fosse congruo ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
Considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., non sussiste un obbligo di specifica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005:”In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzioNOMErio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.”).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il GLYPH
sidente