Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25810 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/g~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 3 luglio 2023 della Corte di appello di Messina che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
1) al reato di estorsione aggravata, ai sensi dell’art. 629 cod. pen., giudicato dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 29 gennaio 2020, divenuta definitiva, che aveva irrogato la pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa;
ai reati di estorsione aggravata, consumata e tentata, di associazione di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori, ai sensi degli artt. 629, 56, 416-bis e 512-bis cod. pen., giudicati dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 17 giugno 2021, divenuta definitiva, che aveva irrogato la pena di anni sedici, mesi sei di reclusione ed euro 2.800,00 di multa;
3) ai reati di associazione di tipo mafioso e di estorsione, nonché a quattro reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416-bis, 629 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, giudicati dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 23 aprile 2009, divenuta definitiva, che aveva irrogato la pena di anni nove, mesi sei di reclusione ed euro 39.000,00 di multa
I reati sub 1 e 2 erano già stati riuniti dal vincolo della continuazione dalla Corte di appello di Messina, quale precedente giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15 luglio 2022, che aveva rideterminato la pena finale in anni diciannove, mesi due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza oggi impugnata, dopo aver rilevato la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra tutti i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni ventiquattro di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, così quantificata: pena base di anni dodici di reclusione per il reato di estorsione sub 2, aumentata di anni sette, mesi due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per la continuazione dei restanti reati sub 1 e 2 (così come singolarmente quantificati con la precedente ordinanza del 15 luglio 2022), aumentata di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato associativo sub 3, aumentata di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di estorsione aggravata sub 3, aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina sub 3 (capo E8), aumentata di un mese di reclusione ed euro 1.002,00
di multa per ciascuno dei due reati di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana sub 3 (capi E9 e E37), ulteriormente aumentata di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina sub 3 (capo E6).
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, una vota accolta l’istanza, avrebbe determinato aumenti di pena in continuazione senza offrire sul punto alcuna motivazione, dopo essersi limitato – per alcuni di essi – a richiamare apoditticamente quanto già deciso sul punto dal giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritene motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 13 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189).
Principi non dissimili sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si f più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in
aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).
Nel caso di specie, il giudice di merito, partendo dal presupposto c l’aumento di pena per la continuazione non va operato in modo onnicomprensivo, ha determinato la pena complessiva individuando non solo il reato più grav stabilito per la pena base, ma anche calcolando l’aumento di pena in modo distin per i singoli reati satellite, specificando in modo corretto l’entità dei singoli di pena.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, ne parte in cui il giudice dell’esecuzione, dopo aver individuato il reato più gr quello di estorsione aggravata sub 2, in ordine alla quale era stata irrogata la pena di anni dodici di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ha richiamato per relationem i singoli aumenti di pena già applicati per i reati sub 1 e 2 con precedente ordinanza del 15 luglio 2022.
Il giudice dell’esecuzione, inoltre, ha confermato gli aumenti di pena per i r sub 3 dal giudice della cognizione, che aveva riconosciuto la continuazione intern prevedendo che, per quanto riguarda l’episodio ex artt. 73 e 80 T.U. stup. di cui al capo E6 (individuato quale reato più grave dal giudice della cognizione), la pen fosse aumentata di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di mult considerando i quantitativi della sostanza stupefacente oggetto del reato e la natura (cocaina ed eroina).
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sens dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 29/03/2024